Finanziamenti mediante Cessione del Quinto e Cessione del Doppio Quinto
Circolare n. 10/2017 – AF 4/2017
A seguito delle richieste pervenute da alcuni Concessionari si ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti relativi alla Cessione del Quinto e Cessione del Doppio Quinto dello stipendio.
La Cessione del Quinto dello Stipendio è una forma di finanziamento non finalizzato disciplinata dall’articolo 1260 del Codice Civile – che attribuisce espressamente a chi vanta un credito la facoltà di cederlo a terzi a titolo oneroso o gratuito – e regolata dal DPR n. 180 del 5 gennaio 1950 e dal regolamento attuativo DPR n. 895 del 28 luglio 1950.
Con le leggi n. 311/2005 e n. 80/2005 – che hanno modificato ed integrato il Testo unico n. 180/1950, in materia di sequestro, pignoramento e cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti prevedendo, in particolare, il diritto alla cessione del quinto per i dipendenti delle aziende private e per i pensionati – la cessione del quinto è divenuta un diritto del lavoratore dipendente ed il datore di lavoro è obbligato ad accogliere la richiesta del dipendente.
Come noto, con questo tipo di finanziamento il lavoratore dipendente ottiene direttamente dalla banca o società finanziaria la disponibilità della somma di cui necessita che verrà rimborsata attraverso il pagamento di rate, di importo fisso, che non possono essere superiori alla quinta parte della retribuzione netta e che vengono trattenute direttamente sulla busta paga. E’ responsabilità del datore di lavoro trasferire le rate all’ente finanziatore.
Diverso è, invece, l’istituto della delegazione di pagamento – nota anche come Cessione del Doppio Quinto – che può prevedere la trattenuta di una rata mensile superiore al quinto dello stipendio e fino al 40% della retribuzione netta, qualora il dipendente abbia bisogno di ottenere un finanziamento più elevato.
La delegazione di pagamento (possibile sia nel caso di dipendenti pubblici che nel caso di dipendenti privati) trova la sua disciplina principalmente negli artt. 1269 e seguenti del codice civile.
In sintesi, secondo lo schema delineato dall’art. 1269 c.c., la delegazione di pagamento si sostanzia nell’ordine che un soggetto (delegante) rivolge ad un altro soggetto (delegato), di pagare di pagare o di promettere di pagare una somma di danaro ad un terzo suo creditore (delegatario). Il rapporto giuridico esistente tra delegante e delegato è definito, rapporto di provvista, mentre quello tra delegante e delegatario è qualificato rapporto di valuta.
Nella sostanza la delegazione di pagamento si configura come l’incarico conferito da parte di un dipendente (delegante) al proprio datore di lavoro (delegato) affinché questi effettui pagamenti a favore di un intermediario finanziario (delegatario) nel caso in cui il dipendente abbia sottoscritto un contratto di finanziamento.
Si evidenzia, però, che il secondo comma dell’art. 1269 c.c. precisa che il datore di lavoro (delegato), ancorché debitore del dipendente (delegante), non è tenuto ad accettare l’incarico, per cui l’assenso alla delegazione non è atto dovuto, bensì volontario ed il datore di lavoro può legittimamente rifiutare il superamento della tradizionale quota del 20%. Quindi a differenza della cessione del quinto, per ottenere la delega di pagamento il lavoratore dipendente dovrà ricevere il consenso da parte della propria azienda, la quale si impegnerà ad effettuare una seconda trattenuta sulla busta paga.
Il successivo art. 1270 c.c. statuisce, poi, che il delegante può revocare la delegazione sino a quando il delegato non abbia assunto l’obbligazione nei confronti del delegatario, manifestando il proprio assenso, o non abbia eseguito il pagamento.