Primi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute
Circolare n. 07/2017 – AF 2/2017
Con la Circolare n. 1/E del 7 febbraio 2017, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti in materia di trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, soffermandosi, in particolar modo, sulla corretta compilazione del file dei “Dati fattura” (tracciato xml) da trasmettere all’Agenzia delle Entrate.
L’Amministrazione finanziaria ricorda, innanzitutto, che la disciplina dettata dall’articolo 1, comma 3, del D.lgs. n. 127 del 2015, ha disposto che i soggetti passivi IVA, con riferimento alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2017, possano optare per la trasmissione telematica, all’Agenzia delle entrate, dei dati di tutte le fatture, emesse e ricevute, e delle relative variazioni.
Gli stessi dati possono essere acquisiti dall’Agenzia delle entrate anche qualora il soggetto passivo, che ha esercitato l’opzione, trasmetta o riceva fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio e, nel caso in cui non tutte le fatture in parola transitino tramite il predetto Sistema, il contribuente che ha esercitato l’opzione invierà i dati relativi alle altre fatture con la trasmissione dei dati fattura.
Viene ricordato, inoltre, che, ai sensi della medesima disposizione, l’opzione per la trasmissione telematica deve essere esercitata entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di inizio della trasmissione dei dati e ha effetto per l’anno solare in cui ha inizio la trasmissione dei dati e per i quattro anni solari successivi e, al termine di tale periodo, se non revocata, l’opzione si estende di quinquennio in quinquennio.
Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 28 ottobre 2016 (vedere circolare n. 58/2016 – AF 15/2016 dell’8 novembre 2016), sono state definite le modalità e le informazioni da trasmettere, le regole e soluzioni tecniche e i termini per la trasmissione telematica dei dati delle fatture emesse e ricevute, per l’esercizio della relativa opzione e per la messa a disposizione delle informazioni ricevute, secondo le specifiche tecniche allegate al medesimo Provvedimento.
Con il successivo Provvedimento del 1° Dicembre 2016, è stato disposto, invece, che per il 2017 – primo anno di attuazione della disciplina in commento – l’opzione può essere esercitata utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, a partire dal 14 dicembre 2016 e fino al 31 marzo 2017.
Con la Circolare in commento, l’Amministrazione finanziaria chiarisce, inoltre, che:
a) le informazioni da trasmettere sono relative alle:
- fatture emesse, indipendentemente dalla loro registrazione;
- fatture ricevute e bollette doganali, ivi comprese le fatture ricevute da soggetti che si avvalgono del regime forfetario o in regime di vantaggio;
- le note di variazione delle fatture di cui ai precedenti punti.
I soggetti che esercitano l’opzione per l’invio dei dati delle fatture non devono, quindi, comunicare dati contenuti in altri documenti (ad esempio, non devono essere inviati i dati delle “schede carburante”).
b) i dati da inserire nella comunicazione del file “Dati-Fattura” sono un sottoinsieme di quelli da riportare obbligatoriamente nelle singole fatture e, comunque, non differenti da quelli da annotare nei registri;
c) lo schema da utilizzare per la trasmissione telematica contiene i riferimenti all’analoga rappresentazione del formato xml del file “Fattura elettronica” oggi utilizzato per la fatturazione verso la pubblica amministrazione e utilizzabile, dai primi giorni del mese di gennaio 2017, anche per la fatturazione elettronica tra privati mediante Sistema di Interscambio.
Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria chiarisce che le regole di compilazione della comunicazione consentono al contribuente (o al suo intermediario) di individuare le informazioni da riportare a seconda delle peculiarità del documento emesso o ricevuto.
Si fa riferimento, in particolare, alle informazioni riferite alla “tipologia di operazione” ai fini IVA che possono caratterizzare la fattura: infatti, ove l’operazione non comporti l’annotazione dell’imposta nel documento, occorre specificare la “natura” dell’operazione ai fini IVA, così come annotato in fattura e – usualmente – nei registri contabili, al fine di poter liquidare correttamente l’imposta.
La Circolare in esame prosegue con i propri chiarimenti, soffermando la propria attenzione sui seguenti principali aspetti.
1. Dato relativo alla “natura” dell’operazione
a) Indicazioni per le “Fatture emesse”
Il dato “Natura” dell’operazione deve essere inserito nel tracciato solo nel caso in cui il cedente/prestatore non abbia indicato l’imposta in fattura in quanto ha inserito, in luogo della stessa, una specifica annotazione.
Per tali operazioni non deve essere valorizzato il campo “Imposta” mentre il campo “Natura”, che corrisponde all’annotazione, è valorizzato inserendo la corretta codifica relativa alle diverse tipologie di operazioni.
Nel dettaglio:
- operazioni escluse: si tratta di fatture relative alle operazioni escluse ai sensi dell’articolo 15 del D.P.R. n. 633/1972. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N1 – escluse ex art. 15“.
- Operazioni non soggette: si tratta di fatture relative alle operazioni non soggette ad IVA (solitamente per mancanza di uno o più requisiti dell’imposta – ad esempio una prestazione di servizi extra-UE – oppure per espressa disposizione di legge). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N2 – non soggette“.
- Operazioni non imponibili: si tratta di fatture relative alle operazioni non imponibili (ad esempio una esportazione ovvero una cessione di beni intraUE). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N3 – non imponibile“.
- Operazioni esenti: si tratta di fatture relative alle operazioni esenti (a titolo di esempio, una prestazione sanitaria). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N4 – esente“.
- Operazioni soggette a regime del margine/IVA non esposta in fattura: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica il regime speciale dei beni usati, come ad esempio una cessione di un’autovettura usata, o quello dell’editoria. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N5 – regime del margine/ IVA non esposta in fattura“.
A tale riguardo, viene precisato che il campo “Natura” deve essere compilato con il codice “N5” anche per le fatture emesse senza separata indicazione dell’imposta dalle agenzie di viaggio e turismo. Su tali documenti, infatti, deve essere riportata l’annotazione “regime del margine – agenzie di viaggio”.
Viene precisato, inoltre, che, poiché in tali tipologie di fatture il cedente/prestatore non indica separatamente l’imposta (IVA), il campo del tracciato denominato “ImponibileImporto” deve riportare il valore dell’imponibile comprensivo di IVA. - Operazioni soggette a inversione contabile/reverse charge: si tratta di fatture relative alle operazioni per le quali si applica l’inversione contabile/reverse charge (ad esempio una cessione di rottami). In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N6 – inversione contabile (reverse charge)“.
- Operazioni soggette a modalità speciali di determinazione/assolvimento dell’IVA: si tratta, in generale, di fatture relative alle operazioni di vendite a distanza e alle prestazioni di servizi di telecomunicazioni, di teleradiodiffusione ed elettronici. In tali casi occorre compilare il campo “Natura” con la sigla “N7 – IVA assolta in altro stato UE“.
A tale riguardo, viene precisato che il campo “Natura” deve essere compilato con la sigla “N7” (e, quindi, il campo “Imposta” deve essere valorizzato con “0.00”) nei seguenti casi:
- vendite a distanza, nel caso in cui l’ammontare delle cessioni effettuate in altro Stato comunitario abbia superato nell’anno precedente o superi in quello in corso 100.000 € ovvero la diversa soglia stabilita dallo stesso Stato;
- prestazione di servizi di telecomunicazioni, tele-radiodiffusione ed elettronici, nel caso in cui il contribuente residente in Italia abbia aderito al MOSS (regime del Mini One Stop Shop) – in Italia come negli altri Stati comunitari – e, pur essendo esonerato, emetta la fattura riportando l’aliquota e l’imposta dello Stato comunitario nel quale si trova il consumatore finale. Pertanto, solo in questo caso, il contribuente compila con il valore “0” il campo “Aliquota” e quello “Imposta” e riporta nel campo “Natura” il valore “N7”.
Si tratta, in entrambi i casi, di fattispecie nelle quali l’assolvimento dell’IVA avviene in un altro Stato UE.
b) Indicazioni per le “Fatture ricevute”
Per le fatture ricevute, il campo “Natura” può essere valorizzato con le medesime codifiche indicate per le fatture emesse, con l’unica differenza che, nel caso in cui la fattura ricevuta riporti l’annotazione “inversione contabile (reverse charge)“, oltre a riportare nel campo “Natura” la codifica “N6” vanno anche obbligatoriamente valorizzati i campi “Imposta” e “Aliquota”.
2. Dato relativo al “numero” del documento
a) Indicazioni per le “Fatture emesse”
Ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lett. b) del D.P.R. n. 633/1972, ogni fattura deve riportare un “numero progressivo che la identifichi in modo univoco”. Pertanto, nella comunicazione deve essere sempre valorizzato il campo “Numero” riportando al suo interno esattamente il valore presente nel documento.
b) Indicazioni per le “Fatture ricevute”
Poiché il numero riportato nella fattura che si è ricevuta non deve essere obbligatoriamente annotato nel registro degli acquisti, il contribuente che non avesse a disposizione il dato deve valorizzare il campo del tracciato con il valore “0”.
3. Dati relativi ai campi “detraibile” e “deducibile”
Uno dei dati che può essere fornito è quello relativo alla percentuale di detraibilità o, in alternativa, alla deducibilità del costo riportato in fattura.
L’Agenzia precisa che tale dato, la cui indicazione è facoltativa, è riferito all’eventuale deducibilità o detraibilità del costo ai fini delle imposte sui redditi in capo all’acquirente o committente persona fisica che non opera nell’esercizio di impresa, arte o professione.
A titolo di esempio, qualora la fattura sia emessa da una impresa edile nei confronti di un cliente privato in relazione a lavori di ristrutturazione edilizia, il 50% del costo riportato nel documento potrebbe essere portato in detrazione dei redditi del cliente: in tal caso, l’informazione potrebbe essere riportata nell’apposito campo della comunicazione.
Si precisa che la compilazione di uno dei due campi in oggetto esclude la compilazione dell’altro.
4. Ulteriori chiarimenti
a) Compilazione dei campi “Stabile organizzazione” e “Rappresentante fiscale”
I dati relativi alla stabile organizzazione o al rappresentante fiscale devono essere inseriti nel solo caso in cui questi siano presenti e, quindi, riportati in fattura.
In questi casi vanno obbligatoriamente compilati i seguenti campi:
- stabile organizzazione: Indirizzo, CAP, Comune e Nazione
oppure
- rappresentante fiscale: IdPaese, IdCodice.
La compilazione di tutti gli altri campi è, invece, facoltativa.
b) Compilazione dei dati relativi alle importazioni (bollette doganali)
Nel caso in cui non siano presenti nella bolletta doganale i dati del cedente, si devono indicare i dati dell’Ufficio doganale presso il quale è stata emessa la bolletta.
c) Documento riepilogativo delle fatture di acquisto/vendita – Indicazione dei dati analitici delle singole fatture
L’Agenzia delle Entrate ricorda che le informazioni da trasmettere riguardano le singole fatture emesse e ricevute. Tale regola riguarda anche le fatture attive e/o passive di importo inferiore a euro 300,00 per le quali è data facoltà di registrazione attraverso un documento riepilogativo. Di conseguenza, anche per tali tipologie di fatture, indipendentemente dalla modalità di registrazione, è obbligatorio comunicare i dati relativi ad ogni singola fattura.
d) Dati relativi alle operazioni soggette a inversione contabile (intracomunitarie e interne)
In caso di acquisto intra-comunitario, la fattura ricevuta va integrata con l’IVA e, quindi, registrata sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto.
Analogamente avviene nel caso di prestazione di servizi rese da soggetti passivi comunitari a soggetti passivi italiani.
Ai fini della trasmissione della comunicazione, i dati di tali fatture devono essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti, valorizzando l’elemento “Natura” con il codice “N6” (inversione contabile/reverse charge) e compilando sia il campo “imposta” che il campo “aliquota”.
Le stesse indicazioni valgono per le fatture relative ad operazioni interne soggette all’inversione contabile.
I dati relativi a tali fatture – integrate con l’IVA e quindi registrate sia tra le fatture emesse che tra quelle di acquisto – devono, quindi, essere riportati una sola volta nella specifica sezione dei documenti ricevuti.
e) Dati relativi ad operazioni extra-comunitarie
In caso di cessione di beni a soggetto extra-UE, trattandosi di una esportazione, l’operazione è “non imponibile” e, pertanto, va compilato il campo “Natura” con la codifica “N3”.
Qualora si tratti, invece, di prestazione di servizi, non soggette ad IVA per mancanza del requisito di territorialità (ad esempio un servizio prestato ad un soggetto canadese) il campo “Natura” va compilato con la codifica “N2”.
5. Chiarimenti relativi alla “Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute“
La formulazione attuale della disciplina relativa al cd. “spesometro”, dispone l’obbligo della comunicazione – entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre – dei dati delle fatture emesse e ricevute, quest’ultime se registrate.
Al riguardo, i chiarimenti riportati nei paragrafi precedenti e relativi ai dati fattura ai fini delle trasmissioni opzionali valgono anche per assolvere l’obbligo in parola.
L’Agenzia evidenzia che anche i contribuenti che non hanno esercitato l’opzione possono sfruttare il Sistema di Interscambio per emettere o ricevere fatture elettroniche e, in tal caso, i “dati delle fatture emesse e ricevute” sono acquisiti dall’Agenzia delle Entrate.
Come già chiarito in precedenza, nel caso in cui non tutte le fatture emesse e ricevute transitino tramite il Sistema di Interscambio, il contribuente invierà i dati relativi alle altre fatture – o anche quelli relativi a tutte le fatture, se ciò risulta più agevole – con la trasmissione dei dati fatture.
Infine, l’Amministrazione finanziaria ritiene che i soggetti, di seguito indicati, siano esclusi, in tutto o in parte, dall’obbligo di trasmissione:
- Soggetti che si avvalgono del regime speciale per i produttori agricoli situati nelle zone montane;
- Amministrazioni pubbliche;
- Soggetti in regime forfetario;
- Regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (cosiddetti “minimi”).
6. Contribuenti con operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive (fusioni, scissioni, cessioni di azienda, conferimenti, ecc.)
L’Agenzia delle Entrate evidenzia che, nei casi di operazioni straordinarie o altre trasformazioni sostanziali soggettive a seguito delle quali il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa (società incorporante o beneficiaria, soggetto conferitario ecc.) deve trasmettere distinte comunicazioni relative a:
- i dati delle sue fatture;
- i dati delle fatture del soggetto dante causa estinto, relativi al periodo nel quale ha avuto efficacia l’operazione straordinaria;
- i dati delle fatture relative al periodo precedente l’operazione straordinaria, nel caso in cui il soggetto dante causa non vi abbia autonomamente provveduto poiché i termini per l’invio non erano ancora decorsi.