Decreto legislativo su realizzazione di infrastruttura per combustibili alternativi
Circolare n. 04/2017 – Trucks 1/2017
È stato pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 3 della Gazzetta ufficiale n. 10 del 13 gennaio 2017 il decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016 (c.d. DAFI), di recepimento e attuazione della direttiva 2014/94/UE per la realizzazione di un’infrastruttura per i combustibili alternativi (vedere circolare n. 37/2016 – Trucks 2/2016 del 12.07.2016).
La direttiva europea e il relativo decreto legislativo si collegano all’adozione, da parte di ogni Stato membro, di un Quadro strategico nazionale in cui si delineano le linee di azione per lo sviluppo di un mercato per ognuna delle tipologie di combustibile con minor impatto ambientale (elettrico, gas naturale e idrogeno), con l’obiettivo di avere una politica europea comune in materia. Il Governo italiano, contestualmente alla presentazione dello schema di decreto, ha anche approvato il Quadro strategico.
Il decreto 257/2016, entrato in vigore il 14 gennaio 2017, introduce alcune misure specifiche per l’attuazione del Quadro, a cui si aggiungeranno provvedimenti ad hoc per un graduale raggiungimento di tutti gli obiettivi previsti.
Il Quadro strategico nazionale prevede lo sviluppo di un sistema infrastrutturale in grado di aumentare le quote di mercato di unità (per le diverse tipologie di trasporto sia stradale che marittimo) alimentate con sistemi elettrici, a idrogeno, a gas naturale liquefatto (GNL) o gas naturale compresso (GNC). Oltre che all’aumento di unità circolanti, il Quadro intende definire le procedure per lo sviluppo della rete infrastrutturale di stoccaggio, ricarica e distribuzione delle diverse tipologie di combustibile alternativo.
Sulla base degli obiettivi prefissati dal Quadro per la creazione della rete e la diffusione dei mezzi di trasporto alimentati con combustibili alternativi, si segnalano alcune tra le disposizioni di maggior interesse:
- Art. 3 – Disciplina del Quadro Strategico Nazionale: per l’adozione del Quadro Strategico Nazionale, si provvede a una valutazione dello stato attuale e degli sviluppi futuri della diffusione dell’utilizzo dei carburanti alternativi e si definiscono gli obiettivi nazionali da raggiungere, suddivisi per le diverse modalità di combustibile.
Tra le misure che verranno adottate in diretto collegamento con il Quadro Strategico Nazionale, al fine di creare una rete infrastrutturale capace di integrarsi con le altre regolamentazioni in tema di mobilità sostenibile, la lettera c) del comma 7 dell’articolo stabilisce che, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, previo parere della Conferenza Unificata, sono adottate le linee guida per la redazione dei Piani Urbani per la Mobilità Sostenibile (PUMS), che dovranno tenere in considerazione quanto previsto dal Quadro Strategico Nazionale per i combustibili alternativi.
- Art. 4 – Disposizioni specifiche per la fornitura di elettricità nel quadro del trasporto (Sezione a) del Quadro strategico nazionale): entro il 2020, si prevede la realizzazione di un adeguato numero di punti di ricarica accessibili al pubblico per garantire l’interoperabilità con quelli già presenti e stabilendo che i veicoli elettrici circolino nelle aree urbane e suburbane con un progressivo aumento così definito: le città che hanno registrato uno sforamento dei limiti di inquinamento dell’aria nell’ultimo triennio sono state identificate come le prime aree su cui intervenire; in secondo luogo le aree urbane che hanno registrato sforamenti minori e infine le aree extraurbane.
- Art. 5 – Disposizioni specifiche per la fornitura di idrogeno per il trasporto stradale (Sezione b) del Quadro strategico nazionale): l’articolo prevede, entro il 2025, la predisposizione e la messa in funzione di un numero adeguato di punti di rifornimento per l’idrogeno accessibili al pubblico, da introdurre gradualmente, per consentire lo sviluppo della circolazione di veicoli con tale modalità di alimentazione.
- Art. 6 – Disposizioni specifiche per la fornitura di gas naturale per il trasporto (Sezione c) del Quadro strategico nazionale): entro il 2025 si prevede l’installazione di punti di rifornimento di GNL per i veicoli pesanti che circolano su strada, considerando il graduale sviluppo che tale combustibile avrà nei prossimi anni.
Entro il 2020 si provvede alla realizzazione di un adeguato numero di punti di rifornimento di gas naturale per garantire la circolazione di veicoli su tutto il territorio nazionale, con interventi prioritari in quelle città che hanno registrato uno sforamento dei limiti di PM10 in almeno 2 anni tra il 2009 e il 2014; in secondo luogo si dovrà intervenire sulle aree urbane che hanno registrato sforamenti minori e infine sulle autostrade.
- Art. 8 – Informazione agli utenti: al comma 5 si stabilisce che entro 180 giorni dall’adozione del decreto sono resi disponibili i prezzi e la mappatura delle stazioni di rifornimento GNC, GNL e GPL (gas petrolio liquefatto), così come i punti di ricarica per i veicoli elettrici e a idrogeno.
- Art. 18 – Misure per la diffusione dell’utilizzo del GNC, GNL e dell’elettricità nel trasporto stradale: per un’efficace dislocazione di punti di rifornimento di combustibili alternativi che possano favorire il costante aumento della circolazione di veicoli, vengono introdotti obblighi per le stazioni di rifornimento di nuova apertura, o per quelle da ammodernare, di prevedere un punto di rifornimento di almeno un combustibile alternativo.
Per gli impianti che hanno erogato oltre 10 milioni di litri di benzina, o che si trovano in aree che hanno superato negli ultimi anni i limiti di PM10, vi è l’obbligo di prevedere rifornimenti anche di carburanti alternativi o rifornimenti elettrici entro il 2018. Tale obbligo vale, dal 2020, anche per gli impianti che erogheranno entro il 2017 5 milioni di litri di benzina.
Il comma 5 specifica che in ambito autostradale tali obblighi (compreso quello del punto di ricarica per l’alimentazione elettrica di cui all’articolo 4) sono assolti dai concessionari autostradali tramite la presentazione, entro il 31 dicembre 2018, di un piano di diffusione dei servizi di ricarica elettrica, di GNC e GNL in grado di garantire un numero adeguato di punti di ricarica e di rifornimento lungo la rete autostradale e la tutela del principio di neutralità tecnologica degli impianti.
Le pubbliche amministrazioni situate in aree ad alto rischio di inquinamento devono prevedere per l’acquisto di veicoli per lo svolgimento delle loro funzioni, una soglia di almeno il 25% di unità con alimentazione a combustibili alternativi (Gnc, Gnl, elettrici ed ibridi).
- Art. 19 – Circolazione dei veicoli nelle aree urbane: si rileva l’obbligo per gli enti territoriali di consentire, attraverso propri provvedimenti, la circolazione nelle aree a traffico limitato dei veicoli alimentati a combustibili alternativi elettricità, idrogeno, gas naturale liquefatto, gas naturale compresso e gas di petrolio liquefatto, oppure una loro combinazione e dei veicoli a funzionamento ibrido bimodale e a funzionamento ibrido multimodale. Inoltre, “subordinatamente a opportune condizioni inerenti la protezione ambientale“, gli stessi veicoli dovranno essere esclusi dai blocchi anche temporanei della circolazione. Viene inoltre previsto che il Governo promuova, entro fine aprile la stipulazione di un’intesa in sede di conferenza Stato-città ed autonomie locali per assicurare una regolamentazione omogenea all’accesso alle aree a traffico limitato di veicoli alimentati a combustibili alternativi e per la loro esclusione, subordinatamente al rispetto dei vincoli di protezione ambientale, dai blocchi anche temporanei alla circolazione stradale.