IVA: Limiti all’applicazione dello “split payment”
Circolare n. 47/2016 – AF 9/2016
Con la Risoluzione n. 75/E del 14 settembre 2016, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in materia di rivalsa IVA così come disciplinata dall’art. 60 del D.P.R. n. 633 del 1972. In particolare, l’istante aveva chiesto un’interpretazione in merito alla compatibilità dell’istituto della rivalsa, in presenza di accertamento a carico del cedente, con l’istituto della scissione dei pagamenti (cosiddetto “split payment”), laddove l’acquirente sia un ente pubblico.
Il parere dell’Agenzia delle Entrate
Il ragionamento dell’Agenzia delle Entrate, contenuto nel documento di prassi in esame, prende le mosse dalla disamina della disciplina della rivalsa IVA, che è stata inserita allo scopo di garantire la conformità delle disposizioni interne ai principi di neutralità e di detrazione, previsti dalla normativa comunitaria in termini di caratteristiche immanenti all’intero sistema dell’IVA.
Per questo motivo, tale normativa consente al contribuente che subisca l’accertamento per un’IVA versata in misura inferiore, di riaddebitare la maggiore imposta così accertata al proprio cessionario/committente a titolo di rivalsa. Altrimenti, per effetto della rettifica operata in sede di accertamento, l’IVA resterebbe a carico del soggetto passivo verificato, in violazione del principio di neutralità dell’imposta.
Quanto alla scissione dei pagamenti (“split payment”), l’Agenzia delle Entrate aveva già chiarito con la Circolare n. 15/E del 2015 che, invece, questa disciplina persegue la finalità di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA, nell’ambito delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, trasferendo il pagamento del debito IVA dal relativo fornitore in capo alle amministrazioni stesse.
L’Amministrazione finanziaria è, dunque, legittimata a contestare la maggiore imposta dovuta al fornitore che abbia emesso fattura con errata applicazione dell’IVA. Di conseguenza, l’ipotesi di successivo versamento, da parte di fornitore, in sede di definizione dell’accertamento, serve ad evitare ogni pericolo e rischio di mancato incasso dell’imposta, sotteso allo “split payment”. Il citato documento di prassi, però, aveva preso in considerazione solo l’ipotesi di non ancora avvenuto pagamento relativo all’imposta erroneamente esposta in fattura in misura inferiore.
In particolare, aveva ritenuto che se risulta ancora effettuabile la regolarizzazione del pagamento, la P.A. dovrà provvedere al versamento dell’imposta addebitata secondo la disciplina dello “split payment”, a seguito della regolarizzazione del fornitore con l’emissione di apposita nota di variazione. Diversamente, se l’imposta è stata già versata dal fornitore, a seguito di attività di accertamento, viene meno il rischio di arginare l’evasione da riscossione dell’IVA posto a giustificazione della disciplina della scissione dei pagamenti.
Conseguentemente, in tale ultima ipotesi deve ritenersi applicabile il principio di neutralità che informa il sistema dell’IVA in forza del quale il legislatore italiano ha introdotto la disciplina sulla rivalsa a condizione di avere effettivamente pagato all’Erario l’imposta accertata, le sanzioni e gli interessi.
In conclusione, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito come l’IVA, conseguente ad un accertamento, potrà essere addebitata in via di rivalsa, anche in presenza di soggetti per i quali, ordinariamente, trovano applicazione le regole della scissione dei pagamenti, se è già avvenuto il pagamento delle somme dovute, in deroga alle ordinarie disposizioni in materia di “split payment”.