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Sistri: dall’8 giugno 2016 sarà in vigore il Nuovo Testo Unico

Circolare n. 25/2016 – CO 6/2016

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 del 24 maggio 2016, è stato pubblicato il decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2016, n. 78 contenente “Regolamento recante disposizioni relative al funzionamento e ottimizzazione del sistema di tracciabilità dei rifiuti in attuazione dell’articolo 188-bis, comma 4-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”. 

Il nuovo decreto, emanato con le finalità di semplificare e ottimizzare il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (art. 188-bis, comma 4-bis 152/2006), entrerà in vigore il prossimo 8 giugno 2016; dalla stessa data verrà abrogato il precedente decreto del 18 febbraio 2011, n. 52. Tuttavia, si dovrà attendere la pubblicazione di uno o più decreti del MATT, di natura non regolamentare, con i quali dovranno essere definite:

a) le procedure operative necessarie per l’accesso al Sistri e per l’inserimento e la trasmissione dei dati;
b) le modifiche da apportare all’Allegato 1 del presente regolamento, in relazione alla definizione dell’entità dei contributi a carico dei soggetti che aderiscono al Sistri su base volontaria, prevedendo per gli stessi una misura ridotta rispetto agli importi dovuti dai soggetti obbligati per le analoghe categorie di riferimento. 

Fino all’approvazione delle procedure operative con i decreti previsti, continueranno ad applicarsi le procedure indicate nei manuali e nelle guide rese disponibili nel sito Sistri. 

Spetterà alla nuova società concessionaria del servizio di gestione del Sistri predisporre ed aggiornare la modulistica descrittiva, i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori, curandone la pubblicazione sul portale informativo Sistri, previo visto di approvazione del Ministero dell’Ambiente. 

Per quanto riguarda i soggetti obbligati, a differenza dell’uscente Testo Unico Sistri, il nuovo decreto non ne ripropone il novero dettagliato ma si limita ad effettuare un secco rinvio ai soggetti individuati ex articolo 188 ter del 152/2006, confermando la validità delle deroghe intervenute in questi anni (es. dm 24 aprile 2014). Per chiarezza e completezza si riportano le categorie di soggetti che sono, pertanto, obbligati ad aderire con l’entrata in vigore del nuovo decreto. 

CATEGORIE DI SOGGETTI CON ISCRIZIONE AL SISTRI OBBLIGATORIA 

 1. Enti e imprese con più di 10 dipendenti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi derivanti da:

  • attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall’articolo 184-bis del Decreto Legislativo 152/2006;
  • lavorazioni industriali;
  • lavorazioni artigianali;
  • attività commerciali;
  • attività di servizio;
  • attività sanitarie;
  • attività agricole e agroindustriali ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli imprenditori agricoli di cui all’art. 2135 del codice civile che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta;
  • attività di pesca e acquacoltura ad esclusione, indipendentemente dal numero dei dipendenti, degli enti e delle imprese iscritti alla Sezione Speciale «Imprese Agricole» del Registro delle Imprese che conferiscono i propri rifiuti nell’ambito di circuiti organizzati di raccolta. Si intendono per tali i soggetti che, come conseguenza della loro primaria attività professionale, producono rifiuti speciali pericolosi. Si deve ritenere, infatti, che non rientrino nella previsione normativa i rifiuti urbani, ancorché pericolosi. Inoltre, si ritiene che da tale obbligo debbano essere esclusi i produttori che non sono organizzati in enti o imprese.

2. Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano attività di stoccaggio

Si intendono per tali gli enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi che effettuano:

  • attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare prima di una delle operazioni di cui ai punti da D1 a D14 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
  • attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

3. Trasportatori a titolo professionale di rifiuti pericolosi

Si intendono per tali gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti speciali pericolosi a titolo professionale compresi i vettori esteri che operano sul territorio nazionale.

4. Gestori di rifiuti pericolosi

Si intendono per tali gli enti o le imprese che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti urbani e speciali pericolosi, inclusi i nuovi produttori che trattano o producono rifiuti pericolosi.

5. Nuovi produttori di rifiuti

Si intendono per tali i soggetti che sottopongono i rifiuti pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti (eventualmente, anche non pericolosi) diversi da quelli trattati, per natura o composizione, ovvero che sottopongono i rifiuti non pericolosi ad attività di trattamento ed ottengono nuovi rifiuti pericolosi; tali soggetti sono tenuti ad iscriversi sia nella categoria gestori che in quella dei produttori ed a versare il contributo per ciascuna categoria di appartenenza secondo quanto disposto dall’allegato 2 del Decreto Ministeriale 52/2011.

6. Operatori del trasporto intermodale

Si intendono per tali, in caso di trasporto intermodale, i soggetti ai quali sono affidati i rifiuti speciali pericolosi in attesa della presa in carico degli stessi da parte dell’impresa navale o ferroviaria o dell’impresa che effettua il successivo trasporto.

7. Trasportatori in conto proprio di rifiuti pericolosi

Si intendono per tali le imprese che trasportano i rifiuti pericolosi da loro stessi prodotti iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali in categoria 5 o se iscritti in categoria 2-bis (produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno di cui all’articolo 212, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152), solo quando obbligati ad aderire come produttori.

8. Enti e imprese che effettuano la raccolta, il trasporto, il recupero, lo smaltimento dei rifiuti urbani della regione Campania

Si intendono per tali i comuni, le imprese di trasporto e gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani prodotti nella regione Campania e ubicati nel territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell’articolo 188-ter, del Decreto Legislativo 152/2006.

 

Per quanto riguarda i contributi annuali per il funzionamento del Sistri, vengono mantenuti nella stessa misura e con le identiche modalità di versamento previste dalla precedente regolamentazione, con la specifica che saranno “dovuti a prescindere dall’effettiva operatività del sistema”. Si fa esplicito riferimento a una riduzione dei contributi dovuti, solo per i soggetti che, pur non essendo obbligati, aderiscono volontariamente al sistema. Questa riduzione dovrà essere, però, definita tramite un ulteriore decreto ministeriale. 

Viene confermato l’attuale sistema che impone agli operatori l’utilizzo dei dispositivi, con la promessa di un alleggerimento della dotazione almeno per i trasportatori. Con un futuro decreto, infatti, dovrebbe arrivare la sospensione degli obblighi di installazione black box e utilizzo degli strumenti di monitoraggio. Con lo stesso decreto sarà disciplinata la rimodulazione dei contributi dovuti dalla categoria dei trasportatori. 

Riassumendo, il nuovo decreto demanda ad uno o più successivi decreti non regolamentari, senza però fissarne una tempistica, il compito di definire le procedure necessarie per:

  • l’accesso al Sistri;
  • l’inserimento e la trasmissione dei dati;
  • le procedure da adottare nei casi speciali o differenziati da quelli ordinari;
  • la definizione di regole ad hoc su modalità operative, microraccolta, gestione di particolari rifiuti RAEE, attestazione assolvimento obblighi produttori non Sistri di rifiuti, viene rinviata a un futuro decreto. 

L’adozione di tali decreti non prevede, peraltro, il coinvolgimento delle Associazioni di categoria; nemmeno per quelle facenti parte del Comitato Nazionale Albo Gestori. 

L’unica vera semplificazione operativa in vigore fin da subito riguarda la trasmissione delle informazioni al Sistri. Non viene più imposto a produttori e trasportatori di rifiuti pericolosi l’invio dei dati entro rispettivamente le 4 e 2 ore precedenti a movimentazione, ma la scheda Sistri potrà essere compilata entro 10 giorni dalla produzione del rifiuto stesso. Analoghe eliminazioni dei termini di inserimento dati anche per gli impianti finali e per i commercianti ed intermediari. 

Nelle disposizioni transitorie si richiamano alcuni principi importanti di cui il nuovo concessionario del sistema (il bando e le procedure gestite da Consip sono ancora in corso e probabilmente entro settembre si concluderà la gara per l’assegnazione del nuovo sistema), dovrebbe tenere conto nell’implementazione del nuovo sistema di tracciabilità. Tra questi si segnalano:

  • l’abbandono delle black-box con strumenti idonei a garantire un efficace tracciabilità dei rifiuti;
  • la tenuta in formato elettronico del formulario e dei registri di carico e scarico, con compilazione in modalità off-line e trasmissione asincrona dei dati;
  • la garanzia di interoperabilità con i sistemi gestionali utilizzati dalle imprese. 
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