Certificato di proprietà digitale (CdPD): il TAR Lazio accoglie il ricorso dell’UNASCA contro l’ACI
Circolare n. 26/2016 – CT 3/2016
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, con la Sentenza n. 05861/2016 Reg. Prov. Coll. – n. 14486/2015 Reg. Ric., depositata il 17 maggio 2016, ha accolto il ricorso proposto da UNASCA (Unione Nazionale Autoscuole e Studi di Consulenza Automobilistica) contro la circolare n. 005/0007641/15 del 28 settembre 2015, con la quale l’Automobile Club Italia (ACI) ha fornito le istruzioni di servizio per l’introduzione del “Certificato di proprietà digitale”” (CdPD), nell’ambito del cosiddetto progetto Semplific@uto (v. circolare n. 61 – CT 10/2015 del 30 settembre 2015).
L’UNASCA aveva sollevato la questione principalmente per due motivi: innanzitutto il fatto che l’ACI, nel dettare istruzioni a seguito dell’introduzione del Certificato di Proprietà digitale, ha in realtà tentato di “modificare la disciplina sostanziale e la consegna cartacea del certificato, invocando del tutto inopinatamente l’applicazione del Codice dell’Amministrazione digitale, che però non conferisce ad ACI alcun potere di effettuare la riforma oggetto della circolare”, e inoltre per il fatto che, attraverso il progetto Semplific@uto, ACI ha, in sostanza, tentato di “precostituire il proprio ruolo prima che la riforma ne svuoti le funzioni trasferendole al Ministero”.
La sentenza del TAR Lazio ha quindi accolto il ricorso, condannando l’ACI al pagamento delle spese di giudizio e degli onorari e annullando la citata circolare ACI del 28 settembre 2015 nelle parti in cui “sostituisce il rilascio del Certificato di Proprietà del veicolo con la Attestazione di presentazione formalità e senza possibilità di ottenere il Certificato in formato cartaceo, neppure su richiesta della parte”.
Dal 5 ottobre 2015, infatti, il Certificato di Proprietà dei veicoli a motore è diventato digitale: chiunque acquisti un veicolo, nuovo o usato, non riceve più il consueto Certificato di Proprietà cartaceo ma una ricevuta dell’avvenuta registrazione che contiene anche il codice di accesso personalizzato con il quale visualizzare online il documento.
Con la citata sentenza del TAR viene quindi reintrodotto il caso in cui il soggetto autorizzato che ne faccia esplicita richiesta, possa ancora ottenere il Certificato di Proprietà in forma cartacea, utilizzando la modulistica del 1992.