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Minimali INAIL per l’anno 2016

Circolare n. 19/2016 – LP 9/2016

L’INAIL, con la circolare n. 7 del 7 marzo 2016, ha comunicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera, utili per il calcolo dei premi dovuti all’Istituto per la generalità dei lavoratori dipendenti per l’anno 2016. 

Per l’anno 2016 il minimale giornaliero rimane invariato rispetto a quello del 2015 ed è pari a € 47,68, mentre la misura del minimale rapportato a mese è pari ad € 1.239,68. 

Lavoratori part-time 

Come noto, per questi lavoratori la retribuzione oraria da prendere a riferimento si ottiene dividendo l’importo della retribuzione tabellare annua, prevista dalla contrattazione collettiva nazionale, per il numero di ore lavorative annue stabilite dalla contrattazione stessa.

La base imponibile, pertanto, è determinata moltiplicando la retribuzione oraria tabellare per le ore complessive da retribuire, a carico del datore di lavoro, nel periodo assicurato.

Va, in ogni caso, tenuto presente che la predetta retribuzione oraria tabellare non può essere inferiore alla retribuzione oraria minimale.

Quest’ultima deve essere determinata moltiplicando il minimale giornaliero (euro 47,68) per le giornate di lavoro settimanali a orario normale (sei) e dividendo il risultato per le ore di lavoro settimanali previste dal CCNL per i lavoratori a tempo pieno.

Di conseguenza, a fronte di un orario, ad esempio, di 40 ore settimanali, la retribuzione oraria minimale per l’anno 2016 è pari a € 7,15 (47,68 x 6: 40).

 *****

Per le seguenti categorie di lavoratori la circolare dell’Istituto conferma, a decorrere dall’1.7.2015, gli importi già comunicati l’anno scorso, di seguito riportati. 

Dirigenti 

Per tali lavoratori, la base imponibile per il calcolo dei premi assicurativi è costituita dalla retribuzione convenzionale pari al massimale di rendita. L’importo giornaliero viene, quindi, determinato dividendo la retribuzione convenzionale annua per 300 giorni lavorativi.

L’imponibile, dall’1.7.2015, è, pertanto, il seguente:

  • retribuzione convenzionale giornaliera : € 100,26;
  • retribuzione convenzionale mensile: € 2.506,40.

Per i dirigenti con contratto a tempo parziale la retribuzione convenzionale oraria, dall’1.7.2015, è pari a 12,53 euro. 

Retribuzione di ragguaglio 

Si applica a familiari, soci ed associati che non percepiscono retribuzione fissa o la cui remunerazione non sia riconducibile ad una retribuzione convenzionale. La retribuzione di ragguaglio è pari al minimale di rendita, pertanto, dall’1.7.2015:

  • importo giornaliero: € 53,98;
  • importo mensile: € 1.349,60. 

Partecipanti all’impresa familiare

Per i familiari del titolare, vale a dire per il coniuge, per i parenti entro il terzo grado e per gli affini entro il secondo grado, il reddito imponibile giornaliero, dall’1.7.2015, è pari a € 54,21 mentre quello mensile a € 1.355,32.  

Lavoratori parasubordinati 

Per tali lavoratori non è prevista una prestazione a tempo. La base imponibile è, quindi, costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita che possono essere rapportati soltanto a mesi.

Dall’1.7.2014, ai fini del calcolo dei premi, pertanto, occorre fare riferimento ai seguenti limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile:

  • minimo:  € 1.349,60;                       
  • massimo: € 2.506,40.

Prestazioni occasionali 

Si tratta delle collaborazioni coordinate e continuative di durata non superiore ai 30 giorni nel corso dell’anno solare e con un compenso non superiore ad € 5.000. Per questi rapporti, i premi devono essere commisurati ai compensi effettivamente  percepiti, nel rispetto, in ogni caso, dei seguenti minimali e massimali fissati dall’1.7.2015 nei seguenti importi:

  • giornaliero: € 53,98 – € 100,26
  • mensile: € 1.349,60 – € 2.506,40.

 

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