Esonero contributivo assunzioni 2016 – Istruzioni operative Inps
Circolare n. 18/2016 – LP 8/2016
L’INPS con la circolare n. 57 del 29.3.2016 ha fornito le indicazioni operative per l’accesso, da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori a tempo indeterminato dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016, all’esonero contributivo biennale disposto dalla Legge 28.12.2015 n. 208, art.1, commi 178 e seguenti (Legge di Stabilità 2016).
Natura dell’esonero contributivo
L’agevolazione, che è rivolta all’assunzione di lavoratori che, nei sei mesi precedenti, risultino privi di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, non rientra tra quelle disciplinate dalla normativa comunitaria sugli aiuti di Stato.
Datori di lavoro beneficiari dell’esonero contributivo
Il beneficio in oggetto si applica ai seguenti datori di lavoro privati (compresi gli agricoli):
a) datori di lavoro imprenditori
Ai sensi dell’art. 2082 del codice civile (imprenditore che esercitano professionalmente una attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi);
b) datori di lavoro non imprenditori
Quelli che non svolgono attività imprenditoriale ex art. 2082 cod. civ., quali, ad esempio, associazioni culturali, politiche o sindacali, associazioni di volontariato, studi professionali, ecc.
Rapporti di lavoro incentivati
L’esonero contributivo riguarda tutti i rapporti di lavoro a tempo indeterminato (sia nuove assunzioni che trasformazioni) anche part-time, con l’eccezione dei contratti di:
a) apprendistato;
b) lavoro domestico.
Fra le tipologie contrattuali incentivate, rientra anche il lavoro ripartito a tempo indeterminato, purché le condizioni per l’applicazione dell’esonero siano possedute da ambedue i lavoratori coobbligati.
L’esonero contributivo è applicabile anche alle assunzioni a tempo indeterminato di dirigenti, nonché a quelle effettuate a tempo indeterminato a scopo di somministrazione.
Condizioni per il diritto all’esonero contributivo
L’agevolazione è subordinata al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro.
In particolare, l’esonero non spetta ove ricorra una delle seguenti condizioni:
- l’assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell’utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l’utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Al riguardo, l’Inps fa rinvio a quanto stabilito nell’interpello n. 7/2016 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali;
- presso il datore di lavoro o l’utilizzatore con contratto di somministrazione sono in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l’assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all’assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in unità produttive diverse da quelle interessate dalla sospensione;
- l’assunzione riguarda lavoratori licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, alla data del licenziamento, presentava elementi di relazione con il datore di lavoro che assume, sotto il profilo della sostanziale coincidenza degli assetti proprietari ovvero della sussistenza di rapporti di controllo o collegamento. Detta condizione di esclusione si applica anche all’utilizzatore del lavoratore somministrato; ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l’attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato;
- le comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti all’instaurazione e alla modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione sono state inoltrate tardivamente; l’inoltro tardivo di tali comunicazioni produce la perdita di quella parte dell’incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.
Assunzioni e trasformazioni contratti a tempo determinato
Fra i principi di carattere generale che regolano il diritto alla fruizione degli incentivi, vi è quello in base al quale l’incentivo non spetta ove l’assunzione medesima costituisca attuazione di un obbligo di legge o del contratto collettivo di lavoro (art. 4, comma 12, lettera a) legge 92/2012).
Tuttavia, per tali tipologie di assunzioni, qualora operate nel rispetto delle complessive condizioni di legge e dei criteri indicati dall’Inps, è possibile fruire dell’esonero contributivo in esame a prescindere dalla circostanza che le medesime assunzioni costituiscano attuazione di un obbligo stabilito da norme di legge o di contratto collettivo di lavoro.
Ad esempio, può fruire dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di stabilità 2016 il datore di lavoro privato che, in attuazione dell’obbligo previsto – da ultimo – dall’articolo 24 del decreto legislativo n. 81 del 2015, assuma a tempo indeterminato e con le medesime mansioni, entro i successivi dodici mesi, il lavoratore che, nell’esecuzione di uno o più contratti a tempo determinato presso la stessa azienda, ha prestato attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi. Ovviamente, lo stesso principio vale per i casi di trasformazione di un rapporto di lavoro a termine in un rapporto a tempo indeterminato, qualora il rapporto a tempo determinato abbia avuto una durata superiore a sei mesi.
Ha, altresì, diritto all’incentivo il datore di lavoro privato che, nella sua qualità di acquirente o affittuario di azienda o di ramo aziendale, entro un anno dalla data del trasferimento aziendale (o nel periodo più lungo previsto dall’accordo collettivo, stipulato ai sensi del comma 5 dello stesso articolo), assuma a tempo indeterminato lavoratori che non sono passati immediatamente alle sue dipendenze.
Infine, l’esonero contributivo può ritenersi valido anche in presenza di assunzioni obbligatorie di lavoratori disabili di cui alla legge 68/’99, nei limiti delle condizioni fissate dallo specifico quadro normativo che regola dette assunzioni.
Rispetto norme fondamentali condizione di lavoro e assicurazione sociale obbligatoria
La fruizione dell’esonero contributivo 2016 è subordinata al rispetto, da parte del datore di lavoro che assume, delle condizioni fissate dall’art. 1, comma 1175, della legge n. 296/2006 di seguito elencate:
- regolarità degli obblighi di contribuzione previdenziale e assenza delle violazioni delle norme fondamentali a tutela delle condizioni di lavoro (DURC);
- rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Condizioni in capo al lavoratore da assumere
La legittima fruizione dell’esonero contributivo biennale è subordinato alla sussistenza, alla data dell’assunzione del lavoratore, delle seguenti condizioni:
1. il lavoratore, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, non deve risultare occupato, presso qualsiasi datore di lavoro, in forza di un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, considerando come tale anche il contratto di apprendistato. Pertanto, qualora il lavoratore assunto abbia avuto, nel corso dei sei mesi precedenti l’assunzione, un rapporto di lavoro regolato sulla base del contratto di apprendistato, il datore di lavoro non può fruire del presente esonero contributivo biennale. Analoghe considerazioni valgono nel caso in cui il lavoratore assunto abbia avuto un rapporto di lavoro a tempo indeterminato a scopo di somministrazione ovvero un rapporto di lavoro domestico a tempo indeterminato. Viceversa, la sussistenza di un rapporto di lavoro intermittente a tempo indeterminato nell’arco dei sei mesi precedenti la data di assunzione non costituisce condizione ostativa per il diritto all’esonero contributivo triennale recato dalla norma in esame;
2. il lavoratore, nel corso dei tre mesi antecedenti la data di entrata in vigore della norma in esame (periodo 1.10.2015-31.12.2015), non deve avere avuto rapporti di lavoro a tempo indeterminato con il datore di lavoro richiedente l’incentivo ovvero con società da questi controllate o a questi collegate; lo sgravio è pertanto escluso anche se sia stato fruito da una società controllata dal datore di lavoro o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto al momento della nuova assunzione;
3. il lavoratore non deve avere avuto un precedente rapporto di lavoro agevolato con lo stesso datore di lavoro che assume, anche nel caso di società dallo stesso controllata o allo stesso collegata.
Casi particolari
Periodi all’estero
L’esistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato all’estero nei sei mesi precedenti l’assunzione, non consente la fruizione dell’esonero contributivo anche laddove, sulla base della legislazione internazionale, il precedente rapporto di lavoro non contemplasse l’obbligo assicurativo nei confronti di una gestione previdenziale nazionale.
Part-time a tempo indeterminato
In presenza di rapporti di lavoro part-time a tempo indeterminato, l’esonero spetta anche nei casi in cui il lavoratore sia assunto da due diversi datori di lavoro, in relazione ad ambedue i rapporti, purché la data di decorrenza dei predetti rapporti di lavoro sia la medesima.
Cessione contratto a tempo determinato ex art. 1406 c.c.
In tali ipotesi, con passaggio del dipendente al cessionario, la fruizione del beneficio, già riconosciuto al datore di lavoro cedente, può essere trasferita al subentrante per il periodo residuo non goduto; analogamente, la fruizione dell’esonero è trasferibile nei confronti del cessionario per il periodo residuo non goduto dal cedente in virtù di quanto disposto dall’art. 2112 c.c., secondo il quale, in caso di trasferimento di azienda, il rapporto di lavoro prosegue con il cessionario ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
Mancato superamento periodo di prova
L’esonero non spetta laddove il precedente rapporto di lavoro a tempo indeterminato, intercorso nei sei mesi precedenti l’assunzione, si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova ovvero per dimissioni del lavoratore.
Riqualificazione rapporto di lavoro autonomo come subordinato
Il nuovo esonero non può, infine, essere riconosciuto qualora, a seguito di accertamento ispettivo, il rapporto di lavoro autonomo, con o senza partita IVA, nonché quello parasubordinato vengano riqualificati come rapporti di lavoro subordinati a tempo indeterminato.
Fornitura servizi in appalto
Il datore di lavoro che subentra nella fornitura di servizi in appalto e che assume, ancorché in attuazione di un obbligo preesistente stabilito da norme di legge o dalla contrattazione collettiva, un lavoratore per il quale il datore di lavoro cessante stava fruendo dell’esonero contributivo, preserva il diritto alla fruizione dell’esonero medesimo, nei limiti della durata e della misura che residua computando, a tal fine, il rapporto di lavoro con il datore di lavoro cessante.
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Viene, in ogni caso, ribadito che, fermi gli altri requisiti di legge, non impedisce l’accesso all’incentivo lo svolgimento, nei sei mesi precedenti, di prestazioni lavorative in forme giuridiche e contrattuali diverse da quella del contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (quali, ad es., rapporti di lavoro a termine, attività di natura professionale in forma autonoma, ecc.).
Contratto di somministrazione
L’esonero contributivo spetta anche alle nuove assunzioni a tempo indeterminato, a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione stessa sia stata resa a tempo determinato.
L’assunzione a tempo indeterminato di un lavoratore che ha già prestato la sua opera presso il datore di lavoro nella qualità di lavoratore somministrato, godendo dell’esonero contributivo in oggetto, fruisce dell’esonero contributivo biennale a condizione che il lavoratore medesimo non sia stato occupato a tempo indeterminato, nel corso degli ultimi sei mesi, presso qualsiasi datore di lavoro, ivi incluso il somministratore, e per il periodo residuo di utilizzo dell’esonero.
Compatibilità con altre forme di incentivo all’occupazione
L’esonero contributivo 2016 non è cumulabile con “altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente”.
Pertanto, il predetto incentivo non è cumulabile con quello per l’assunzione di lavoratori con più di 50 anni di età disoccupati da oltre dodici mesi e di donne prive di impiego regolarmente retribuito da almeno “ventiquattro mesi ovvero prive di impiego da almeno sei mesi e appartenenti a particolari aree” (art. 4, commi 8 e seguenti, della legge n. 92/2012).
Tuttavia, viene precisato che è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 92/2012, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo della legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.
Analogamente, è possibile godere prima dell’incentivo previsto dalla legge 223/1991, per un rapporto a tempo determinato, e poi dell’incentivo previsto dalla legge 208/2015 per la trasformazione a tempo indeterminato.
In ogni caso, il datore di lavoro, ricorrendone i presupposti di legge, ha facoltà di decidere quale beneficio applicare, fermo restando che, in via generale, una volta attivato il regime agevolato prescelto, non è poi possibile modificare tale regime ed applicarne un altro.
L’esonero in esame è invece cumulabile con:
Gli incentivi per l’assunzione di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 6 della legge 223/1991) sono cumulabili con l’esonero contributivo esclusivamente per il contributo pari al 50% dell’indennità mensile che sarebbe spettata al lavoratore per il residuo periodo di diritto alla indennità medesima, fino ad un massimo di 12 mesi ovvero di 24 mesi, per assunzione di lavoratori di età superiore a 50 anni, ovvero di 36 mesi nel caso in cui l’assunzione del lavoratore di età superiore a 50 anni risulti effettuata nelle aree del Mezzogiorno. Analogamente, il predetto cumulo è ammissibile nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di rapporti instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità (art. 8, comma 4 legge 223/91).
A tal fine, per godere dell’incentivo di natura economica previsto dall’art. 8, comma 4, della legge 223/1991, unitamente all’esonero biennale, il datore di lavoro deve inoltrare la richiesta di attribuzione del codice di autorizzazione 5T alla Sede competente mediante la funzionalità “Contatti” del Cassetto previdenziale aziende e valorizzare nel flusso UniEmens, nell’elemento <Incentivo> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale> il <TipoIncentivo> “MOBI” .
Assetto, durata e misura dell’incentivo
L’incentivo consiste nell’esonero dal versamento del 40% dei contributi previdenziali complessivi a carico del datore di lavoro, con esclusione delle seguenti contribuzioni:
a) i premi e i contributi dovuti all’INAIL;
b) il contributo, ove dovuto, al “fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c.” di cui al comma 755 della legge n. 296/2006, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi operata dal comma 765, ultimo periodo della medesima legge;
c) il contributo, ove dovuto, ai fondi di solidarietà di cui all’art. 26, 27, 28 e 29 del decreto legislativo n. 148/2015, per effetto dell’esclusione dall’applicazione degli sgravi contributivi prevista dall’art. 33, comma 4, del medesimo decreto legislativo.
Non sono inoltre soggette all’esonero in questione le seguenti tipologie di contribuzione:
- il contributo per la garanzia sul finanziamento della Qu.I.R. (TRF in busta paga in quota mensile);
- il contributo dello 0,30% della retribuzione imponibile, destinato, in relazione ai datori di lavoro che vi aderiscono, al finanziamento dei fondi interprofessionali per la formazione continua;
- il contributo di solidarietà sui versamenti destinati alla previdenza complementare e/o ai fondi di assistenza sanitaria di cui alla legge 166/1991;
- il contributo di solidarietà per i lavoratori dello spettacolo;
- il contributo di solidarietà per gli sportivi professionisti.
Quota TFR
Una volta applicato l’esonero dal versamento del predetto contributo aggiuntivo IVS, il datore di lavoro non dovrà operare l’abbattimento della quota annua del trattamento di fine rapporto ovvero dovrà effettuare detto abbattimento in misura pari alla quota del predetto contributo esclusa, per effetto dell’applicazione del massimale annuo di 3.250 euro, dalla fruizione dell’esonero contributivo.
Previdenza complementare
In caso di destinazione del trattamento di fine rapporto ai fondi pensione, al fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto di cui all’art. 2120 del c.c., nonché erogazione in busta paga della Qu.I.R.. l’esonero è calcolato sulla contribuzione previdenziale dovuta, al netto delle riduzioni derivanti dalle misure compensative specificamente previste.
Restituzione contributo addizionale
Si fa, infine, presente che, nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, trova applicazione la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% (art. 2, comma 30, della legge n. 92/2012).
Lavoro in somministrazione
Nelle assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per quella a tempo determinato, per la durata complessiva di 24 mesi, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
Casi di sospensione
La sospensione del godimento dell’agevolazione può avvenire esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, con conseguente differimento temporale del periodo di fruizione del beneficio.
La durata dell’ esonero contributivo è stabilita in un biennio e decorre dalla data di assunzione del lavoratore, che deve avvenire nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre 2016.
L’esonero non può comunque essere superiore alla misura massima di 3.250 euro su base annua. Per i rapporti di lavoro part-time (di tipo orizzontale, verticale ovvero misto), la misura della predetta soglia massima va riproporzionata.
Allo scopo di agevolare l’applicazione dell’incentivo, la soglia massima di esonero contributivo è riferita al periodo di paga mensile ed è pari ad euro 270,83 (€ 3.250,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati ovvero risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di euro 8,90 (€ 3.250,00/365 gg.) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo.
La contribuzione eccedente la predetta soglia mensile potrà comunque formare oggetto di esonero nel corso di ogni anno solare del rapporto agevolato, nel rispetto, in ogni caso, della soglia massima di 3.250,00 euro su base annua.
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Per ciò che concerne, infine, la concreta applicazione del beneficio, si fa rinvio alle istruzioni operative Inps, riportate in allegato 1.