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Minimali e massimali di retribuzione 2016

Circolare n. 13/2016 – LP 5/2016

L’Inps con la circolare n. 11 del 27.01.2016 ha reso noto i valori dei minimali e massimali di retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, a decorrere dal 1° gennaio 2016. 

La misura per l’anno 2016 del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti è pari a quella del 2015. 

Si evidenziano, di seguito, gli aspetti più rilevanti delle istruzioni operative emanate dall’Inps. 

MINIMALI DI RETRIBUZIONE GIORNALIERA

In base all’art. 1, comma 1, della legge 389/89 la retribuzione da prendere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza non può risultare inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti o contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale.

L’Inps ribadisce che tale obbligo riguarda tutti i datori di lavoro, a prescindere dalla loro adesione alla disciplina della contrattazione collettiva e che, in caso di pluralità di contratti collettivi riferiti alla medesima categoria, gli importi da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi sono quelli stabiliti dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative nella categoria.

In ogni caso, la retribuzione minima da assoggettare a contribuzione nel 2016 non potrà essere inferiore al minimale giornaliero di 47,68 euro.

Per quanto concerne i lavoratori con qualifica di dirigente, il minimale giornaliero è pari a euro 131,89. 

LAVORATORI A TEMPO PARZIALE

L’art. 1, 4° comma, della legge 389/1989, confermato dall’art. 9 del Decreto Legislativo 61/2000, prevede un particolare sistema di calcolo del minimale orario per i lavoratori con contratto a tempo parziale. In base a tale norma, infatti, i contributi relativi ai predetti lavoratori devono essere calcolati su una retribuzione oraria non inferiore all’importo che si ottiene moltiplicando il minimale giornaliero di euro 47,68 per le giornate lavorative settimanali ad orario normale (sei) e dividendo il risultato ottenuto per le ore settimanali previste dai contratti nazionali di categoria per i lavoratori a tempo pieno. 

ALIQUOTA AGGIUNTIVA

L’aliquota aggiuntiva dell’1% a carico del lavoratore deve essere applicata sulla quota di retribuzione eccedente il limite della prima fascia di retribuzione pensionabile che, per l’anno 2016, è pari a 46.123,00 euro. Il predetto importo, rapportato a mese, è pari a 3.844,00 euro.

Ai fini del versamento del predetto contributo aggiuntivo, deve essere osservato il criterio della mensilizzazione.

La quota di retribuzione eccedente la predetta fascia e la relativa contribuzione  aggiuntiva devono  essere  riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS,  nell’elemento  <Denuncia Individuale>,  <DatiRetributivi>,  <ContribuzioneAggiuntiva>,<Contrib1PerCento>, ImponibileCtrAgg>,  <ContribAggCorrente>.

L’imponibile della contribuzione aggiuntiva è “un di cui” dell’elemento <Imponibile> di <DatiRetributivi>. 

MASSIMALE ANNUO CONTRIBUTIVO/PENSIONABILE

Il massimale annuo della base contributiva e pensionabile da applicare ai nuovi iscritti, successivamente al 1.1.96, a forme pensionistiche obbligatorie ed a coloro che hanno optato per la pensione con il sistema contributivo è  pari, per l’anno 2016, a 100.324,00 euro.

La quota di retribuzione eccedente il predetto massimale e le relative contribuzioni minori devono essere  riportate, a livello individuale, nella denuncia UNIEMENS, nell’elemento  <Denuncia Individuale>, <DatiRetributivi>, <DatiParticolari>, <EccedenzaMassimale>,  <ImponibileEccMass>,  <ContributoEccMass>.

L‘imponibile eccedente il massimale non è compreso nell’elemento <Imponibile> di <Dati Retributivi>. 

IMPORTI CHE NON CONCORRONO A FORMARE IL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE

Anche per l’anno 2016 le voci retributive escluse dall’imponibile  previdenziale restano quelle fissate dal D.lgs. 314/97 (tabella 1 sottostante). Si ricorda, comunque, che le erogazioni liberali, anche di importo inferiore a 258,23 euro, non sono più escluse dall’imponibile previdenziale.

Al riguardo, continuano ad essere escluse dalla retribuzione imponibile le erogazioni liberali in natura di importo non superiore a 258,23 euro annue. 

LIMITE RETRIBUTIVO PER COPERTURA ASSICURATIVA

Il limite minimo di retribuzione per l’accreditamento della contribuzione obbligatoria e figurativa è pari, per l’anno 2016, a 200,76 euro settimanali (40% dell’importo del  trattamento minimo pensionistico, pari, nel 2016, a 501,89 euro mensili).

Qualora la retribuzione settimanale risulti inferiore al predetto importo, ne deriverà una proporzionale contrazione del periodo utile ai fini pensionistici.


Tab. 1  – Importi che non concorrono a formare il reddito da lavoro dipendente 

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