ultimo aggiornamento:

Modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro

Circolare n. 9/2016 – LP 2/2016

Con il Decreto 15 dicembre 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 7 dell’11 gennaio scorso, il Ministero del Lavoro ha definito le modalità di comunicazione delle dimissioni e della risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, in attuazione di quanto previsto dall’art. 26 del D.Lgs. n. 151/2015.

In particolare, il provvedimento ministeriale definisce quali debbano essere i dati contenuti nel modulo per le dimissioni e la risoluzione consensuale e la loro revoca, nonché gli standard e le regole tecniche necessarie per la compilazione del modulo e per la sua trasmissione al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.

Nel segnalare che la piena operatività del Decreto Ministeriale è prevista per il 12 marzo 2016 e che a partire da tale data non sarà più possibile effettuare le dimissioni, le risoluzioni consensuali e la loro revoca con modalità diverse, se ne forniscono di seguito i principali contenuti.

La procedura, illustrata anche mediante un diagramma di flusso (figura 1), viene articolata in tre macro fasi:

a) Accesso al sistema da parte del lavoratore
Il lavoratore deve munirsi di PIN INPS e delle credenziali di accesso al portale Cliclavoro. Nel caso si rivolga ad un soggetto abilitato (CAF, patronato, sindacato, ecc), tale passaggio non è necessario in quanto sarà quest’ultimo a verificare l’identità del lavoratore e ad assumersi le responsabilità legate all’accertamento.

b) Compilazione del modello
Il modello dovrà essere compilato on line attraverso link specifici nel portale lavoro.gov.it.

c) Invio del modello
Il modello verrà trasmesso dal Ministero alla casella PEC del datore di lavoro e alle DTL competenti. Qualora il lavoratore sia stato assistito da un soggetto abilitato sarà necessaria la firma digitale del lavoratore stesso.

La medesima procedura dovrà essere utilizzata in caso di revoca delle dimissioni (entro 7 giorni dalla data di trasmissione) o della risoluzione consensuale.

Da ultimo, si segnala che dal campo di applicazione della procedura illustrata sono escluse le dimissioni e la risoluzione consensuale realizzate nelle sedi conciliative (art. 2113 c.c., 4° comma e Commissione di certificazione).

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