Annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli dell’intestazione temporanea di veicoli a titolo di locazione senza conducente (art. 94, comma 4-bis CdS e art. 247-bis DPR 495/1992)
Circolare n. 67/2015 – CT 12/2015
La Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero del Trasporti con la circolare prot. 25018 del 29.10.2015 ha fornito le istruzioni operative per dare esecuzione alle due sentenze del TAR del Lazio (nn. 11004 e 11006, depositate il 2 settembre 2015) emesse a conclusione dei ricorsi presentati dalle principali società di noleggio italiane contro le circolari del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti riferite all’applicazione dell’articolo 94, comma 4 bis, del Codice della Strada.
Si ricorda che l’art. 94, comma 4 bis stabilisce, tra l’altro, che gli atti che comportino la disponibilità di un veicolo per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario della carta di circolazione, debbano – nei casi previsti dal regolamento di esecuzione del CdS – essere dichiarati agli Uffici della motorizzazione civile per le prescritte variazioni dei documenti di circolazione e annotazione nell’Archivio Nazionale dei Veicoli (ANV). Nello specifico si prevede l’obbligo di comunicare all’Archivio Nazionale del MIT le generalità dell’utilizzatore nel caso di un veicolo a noleggio per un periodo superiore a 30 giorni, con annotazione della scadenza del relativo contratto.
In materia sono state adottate le circolari della DG per la Motorizzazione n. 15513 del 10 luglio 2014 e n. 23743 del 27 ottobre 2014 (v. Federauto Informa nn. 26 e 33 del 2014). Successivamente le istruzioni impartite al paragrafo E.3 della circolare n. 15513 del 10 luglio 2014 e al paragrafo “Locazione senza conducente” della circolare n. 23743 del 27 ottobre 2014 sono state revocate dallo stesso Ministero, con la circolare prot. 3062 del 9 marzo 2015, in quanto oggetto di impugnativa davanti al TAR.
Ora la Direzione Generale per la Motorizzazione, con la circolare richiamata in apertura, ha dato esecuzione a quanto previsto nelle due sentenze prevedendo:
- l’annullamento dell’imposizione del pagamento dei diritti di motorizzazione (9 euro) per gli utilizzatori temporanei di veicoli a titolo di locazione senza conducente;
- la possibilità per l’avente causa (il locatario-cliente) di rilasciare al dante causa (il locatore-società di noleggio) una delega generale per l’espletamento di tutti gli adempimenti legislativi e amministrativi relativi all’art. 94, comma 4 bis, del Codice della Strada;
- l’annullamento del divieto di sub-comodato; pertanto, il comodatario può concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo, fermo restando che il sub-comodato non dà luogo all’aggiornamento della carta di circolazione.
Tali nuove istruzioni si applicano a partire dal prossimo 2 novembre 2015.