Reddito di lavoro dipendente – Rimborso chilometrico (art. 51, commi 1 e 5, del DPR n. 917 del 1986)
Circolare n. 68/2015 – AF 22/2015
Con la risoluzione 92/E del 30 ottobre 2015, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che deve essere considerato reddito imponibile il maggiore rimborso chilometrico corrisposto al dipendente che, per raggiungere il luogo di missione, situato in un comune diverso da quello in cui è posta la sede di servizio, parte dalla propria abitazione e, in questo modo, percorre una maggiore distanza rispetto a quella calcolata dal posto di lavoro.
Il quesito posto all’attenzione dell’Agenzia, dunque, riguarda i casi in cui il dipendente “spende di più”, perché parte dalla propria residenza anziché dal lavoro.
In specie, secondo l’Amministrazione, l’indennità chilometrica, per le missioni fuori comune, è totalmente esentasse per il tragitto sede/luogo di missione, sempreché, naturalmente, i rimborsi siano in linea con le tabelle Aci che tengono conto del tipo di auto utilizzata e della distanza percorsa. È altrettanto fuori discussione la completa non imponibilità dell’importo nel caso in cui il tragitto casa/missione sia più breve rispetto a quello calcolato dalla sede, con la conseguenza che al lavoratore è riconosciuto, in base alle tabelle Aci, un rimborso chilometrico di minor importo. Si tratta, infatti, di somme che rientrano tra le “eccezioni” esentasse richiamate dal comma 5 dell’articolo 51.
Ma nel caso di tragitto casa/missione, più lungo rispetto a quello sede/missione, il maggiore rimborso chilometrico corrisposto al dipendente concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente imponibile, previsto dall’articolo 49 del Tuir e determinato in base al principio di onnicomprensività del successivo articolo 51, comma 1. In tale importo, salvo, appunto, eccezioni, vanno considerate tutte le somme che il datore di lavoro corrisponde al dipendente anche a titolo di rimborso spese.