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Jobs act: schemi di decreti legislativi in materia di riordino delle tipologie contrattuali e conciliazione vita lavoro

Circolare n. 18/2015 – LP 4/2015

Il Consiglio dei Ministri del 20 febbraio u.s. ha approvato due schemi di decreto legislativo aventi ad oggetto il riordino delle tipologie contrattuali e le misure di conciliazione vita lavoro. 

Qui di seguito si illustrano i contenuti dei provvedimenti, quali non potranno essere pubblicati in Gazzetta Ufficiale prima di aver ricevuto il parere obbligatorio e non vincolante del Parlamento e che, pertanto, non hanno ancora forza di legge.

A) Schema di decreto legislativo recante il testo organico delle tipologie contrattuali e della revisione della disciplina delle mansioni in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 

Lavoro a tempo determinato (artt. 17 – 27)
Le previsioni confermano l’attuale impianto normativo.  

Lavoro intermittente (artt. 11 – 16)
Non subisce sostanziali modifiche rispetto alla disciplina attualmente in vigore.

Lavoro a tempo parziale (artt. 2 – 10)
Le previsioni, nel confermare l’attuale impianto normativo, introducono talune modifiche.

In particolare, qualora la contrattazione collettiva non abbia disciplinato la materia:

  • il ricorso al lavoro supplementare sarà ammesso esclusivamente nel limite del 15% delle ore settimanali concordate con una maggiorazione e dovrà essere retribuito con una maggiorazione forfetaria pari al 15% della retribuzione oraria globale;
  • l’accordo sulle clausole elastiche e flessibili (da effettuarsi davanti alle Commissioni di certificazione ex art. 76, D.l.gs. n. 276/2003) dovrà prevedere una maggiorazione della retribuzione oraria pari al 15% omnicomprensiva e, per le sole clausole elastiche, un incremento massimo della prestazione concordata non superiore al 25%.

Da ultimo, con riferimento alle norme di trasformazione del rapporto, viene introdotta la possibilità per il lavoratore di richiedere, una sola volta, in sostituzione del congedo parentale la trasformazione da tempo pieno a tempo parziale per un periodo corrispondente e con una riduzione di orario non superiore al 50%.  

Somministrazione di lavoro (artt. 28 – 38)
Viene estesa la acausalità anche alla somministrazione a tempo indeterminato (c.d. staff leasing) con un limite di legge del 10%, fatta salva la diversa previsione di contratti collettivi. 

Apprendistato (artt. 39 – 45)
Viene modificata la disciplina del contratto di apprendistato di primo e terzo livello, disponendo che:

  • per l’apprendistato di primo livello, la formazione esterna all’azienda si svolga nell’istituzione formativa cui è iscritto lo studente e non possa essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale per il secondo anno e del 50% per gli anni successivi. Per l’apprendistato di terzo livello, la formazione esterna, nei percorsi di istruzione tecnica superiore, non può essere superiore al 60% dell’orario ordinamentale;
  • salva diversa previsione dei contratti collettivi, il datore di lavoro è esonerato dall’obbligo retributivo per le ore di formazione svolta nell’istituzione, mentre per le ore a carico del datore quest’ultimo dovrà corrispondere all’apprendista una retribuzione pari al 10% di quella che gli sarebbe dovuta. 

Collaborazioni e c.d. partite iva (artt. 47 – 49)
Dalla data di entrata in vigore del decreto non sarà più possibile stipulare contratti di collaborazione a progetto, le disposizioni del D.lgs. n. 276/2003 si applicano esclusivamente a quelli in essere.

Dal 1° gennaio 2016, i rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative, di contenuto ripetitivo e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente, anche con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro, vengono ricondotti al lavoro subordinato, con talune eccezioni (collaborazioni per le quali gli accordi collettivi prevedono discipline specifiche su trattamento economico e normativo; quelle prestate nell’esercizio di professioni con iscrizione in albi professionali; attività dei componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni; prestazioni rese in favore di associazioni e società sportive dilettantistiche).

Fino al 31 dicembre 2015 la stabilizzazione con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato di collaboratori e titolari di partita iva comporta l’estinzione di eventuali violazioni commesse nella pregressa qualificazione del rapporto di lavoro, sempre che vengano sottoscritti atti di conciliazione e che il datore non receda dal rapporto per 12 mesi, fatta salva l’ipotesi di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 

 Associazioni in partecipazione con apporto di lavoro (art. 50)

Vengono abrogate quelle con apporto di lavoro, facendo salvi i contratti in essere fino alla loro cessazione.  

Lavoro accessorio (artt. 51 – 54)
La modifica più significativa riguarda l’aumento per il prestatore dei limiti economici, che, dai 5.000 euro attualmente previsti, arriva a 7.000 euro per anno civile con riferimento alla totalità dei committenti. Indirettamente quindi anche il committente vede ampliarsi il corrispettivo annuale che può riconoscere al prestatore. Resta fermo, invece, il limite di 2.000 euro per ciascun committente.

Inoltre, viene resa strutturale la disposizione che consente ai percettori di ammortizzatori sociali di rendere prestazioni di lavoro accessorio entro il limite di 3.000 euro annuali.

E’ stato altresì recepito nello schema di decreto il divieto di utilizzare prestazioni di lavoro accessorio nell’ambito di appalti, già emerso in sede amministrativa, prevedendo tuttavia una deroga per specifiche ipotesi da individuarsi con decreto ministeriale. 

Disciplina delle mansioni (art. 55)
La previsione modifica l’art. 2103 cod. civ., prevedendo la possibilità che il datore di lavoro possa modificare le mansioni del lavoratore, in determinate condizioni di riorganizzazione aziendale, salvaguardandone la retribuzione precedente.

B) Schema di decreto legislativo recante “Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell’attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, vita e di lavoro” 

Il provvedimento interviene prevalentemente sul D.lgs. n. 151/2001.

Tra le modifiche più significative si segnala la previsione che, in caso di ricovero del neonato, consente alla madre, una sola volta per ogni figlio, di chiedere la sospensione del congedo di maternità e di godere del congedo dalla data di dimissione del bambino.

Inoltre, è prevista l’estensione del congedo parentale fino ai primi 12 anni di vita del bambino, di cui parzialmente retribuito fino a 6. Sempre sul congedo parentale il decreto disciplina la fruizione su base oraria in caso di assenza di regolamentazione da parte della contrattazione collettiva.

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