Jobs act: decreti legislativi attuativi della Legge 183/2014 in materia di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e di ammortizzatori sociali per disoccupazione involontaria
Circolare n. 17/2015 – LP 3/2015
Il 20 febbraio u.s. si è svolto il Consiglio dei Ministri che ha approvato in via definitiva i primi due decreti legislativi attuativi del c.d. Jobs Act (Legge n. 183/2014) relativi al contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati.
Tali provvedimenti entreranno in vigore il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
A) Decreto legislativo in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 recante disposizioni in materia di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti
La nozione di retribuzione, ai fini del pagamento di indennità e importi, è quella utile al calcolo del TFR.
Ambito di applicazione (art. 1)
La nuova disciplina trova applicazione nei confronti dei lavoratori assunti dalla data di entrata in vigore del decreto in oggetto con contratto a tempo indeterminato, con la qualifica di operai, impiegati o quadri, nonché ai casi di conversione, successiva all’entrata in vigore del decreto, di contratti a tempo determinato e di contratti di apprendistato.
La normativa prevede, altresì, l’applicabilità del nuovo regime di tutela anche nei confronti di quei lavoratori che, seppur assunti a tempo indeterminato precedentemente la predetta data, prestino la propria attività presso un datore di lavoro che, dopo l’entrata in vigore del decreto, attraverso successive assunzioni a tempo indeterminato abbia raggiunto la dimensione occupazionale prevista dai commi VIII e IX, dell’art. 18, L. n. 300/1970.
Pertanto, nelle aziende che, dopo l’entrata in vigore del decreto in oggetto, superino i 15 dipendenti troverà applicazione il nuovo regime per tutti i dipendenti.
In sintesi, la regolamentazione applicabile sarà suddivisa secondo la seguente ripartizione:
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Dimensione aziendale |
Lavoratori assunti prima |
Lavoratori assunti dopo dell’entrata in vigore del decreto |
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Azienda con più di 15 dipendenti |
Vecchio regime |
Nuovo regime |
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Azienda fino a 15 dipendenti |
Vecchio regime |
Vecchio regime |
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Azienda che dopo l’entrata in vigore del decreto occupa più di 15 dipendenti |
Nuovo regime |
Nuovo regime |
Al licenziamento dei lavoratori di cui all’art. 1 non si applica la procedura obbligatoria per le conciliazioni (art. 7 Legge n. 604/1966).
La nuova disciplina si applica anche ai datori di lavoro non imprenditori, che svolgono senza fine di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.
Conseguenze del licenziamento individuale discriminatorio, nullo e intimato in forma orale (art. 2)
All’interno della pronuncia con cui viene dichiarata la nullità del licenziamento (o l’inefficacia in caso di licenziamento orale), il giudice ordina al datore di lavoro la reintegrazione del lavoratore, condannandolo anche al risarcimento del danno subito dal lavoratore, oltre che al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, per il medesimo periodo.
Con riferimento all’ordine di reintegrazione, la previsione precisa che il rapporto di lavoro si intende risolto qualora il lavoratore non abbia ripreso servizio entro 30 giorni dall’invito del datore di lavoro, escluso il caso in cui il prestatore abbia richiesto l’indennità in sostituzione della reintegra.
Con riferimento all’indennità in sostituzione della reintegra, si evidenzia che non ne è stata modificata la misura (sempre pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto) e che può essere richiesta dal lavoratore entro 30 giorni dalla comunicazione del deposito della pronuncia o dall’invito del datore di lavoro a riprendere servizio, se anteriore alla predetta comunicazione. Resta fermo, in ogni caso, il diritto al risarcimento del danno.
Con riferimento all’indennità risarcitoria, questa sarà pari alle retribuzioni maturate dal lavoratore dal momento del licenziamento illegittimo sino alla effettiva reintegrazione, dedotto quanto eventualmente percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative.
In ogni caso la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a 5 mensilità della retribuzione globale di fatto.
Conseguenze del licenziamento individuale per giustificato motivo e giusta causa (art. 3)
La previsione distingue due fattispecie.
a. Il caso in cui il giudice accerti che non ricorrono gli estremi del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o per giustificato motivo soggettivo o giusta causa.
In tale ipotesi il rapporto sarà comunque dichiarato estinto alla data del licenziamento e il datore di lavoro verrà condannato al pagamento di un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a 2 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 4 e non superiore a 24 mensilità.
Nell’ambito degli appalti, ai fini del calcolo della predetta indennità, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
b. Il caso in cui, per i soli licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, venga dimostrata in giudizio l’insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore ovvero nelle ipotesi in cui il giudice accerti che il difetto di giustificazione per motivo sia riconducibile all’inidoneità fisica o psichica del lavoratore.
In tale ipotesi il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore ed al pagamento di un’indennità risarcitoria pari all’ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali per il medesimo periodo. La misura dell’indennità risarcitoria non può essere superiore a 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto. Anche in tale fattispecie il lavoratore potrà richiedere l’indennità sostitutiva della reintegra.
Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti non si applica la previsione illustrata al precedente punto b. ed, inoltre, l’ammontare dell’indennità prevista dal punto a. del presente paragrafo è dimezzata e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità.
Conseguenze del licenziamento individuale con vizi formali e procedurali (art. 4)
Nell’ipotesi in cui il licenziamento sia intimato con violazione del requisito di motivazione (art. 2, comma 2, L. n. 604/1966) o del requisito procedurale (art. 7 L. n. 300/1970), il giudice dichiara estinto il rapporto di lavoro alla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un’indennità (non assoggettata a contribuzione previdenziale) di importo pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 12 mensilità.
Nell’ambito degli appalti, ai fini del calcolo della predetta indennità, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Resta salva in ogni caso, la possibilità che il giudice, sulla base della domanda del lavoratore, accerti la sussistenza dei presupposti per l’applicazione delle tutele previste dagli artt. 2 e 3 del decreto in epigrafe.
Ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti l’ammontare dell’indennità prevista dal presente paragrafo è dimezzata e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità.
Revoca del licenziamento (art. 5)
Il datore di lavoro, entro 15 giorni dalla comunicazione dell’impugnazione del licenziamento, può revocarlo ed in tal caso il rapporto di lavoro si considera ripristinato senza soluzione di continuità, con diritto del lavoratore alla retribuzione maturata nel periodo precedente alla revoca, senza applicazione dei regimi sanzionatori previsti dal Decreto in oggetto.
Offerta di conciliazione (art. 6)
Entro 60 giorni dalla ricezione della lettera di licenziamento, il datore di lavoropuò offrire al lavoratore, mediante consegna di assegno circolare, un importo di ammontare pari a una mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a 2 e non superiore a 18 mensilità.
Tale importo non costituisce reddito imponibile ai fini Irpef e non è assoggettata a contribuzione previdenziale.
L’accettazione dell’assegno in tale sede da parte del lavoratore comporta l’estinzione del rapporto alla data del licenziamento e la rinuncia alla impugnazione del licenziamento anche qualora il lavoratore l’abbia già proposta.
Nell’ambito degli appalti, ai fini del calcolo del predetto importo, l’anzianità di servizio del lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa che subentra nell’appalto si computa tenendo conto di tutto il periodo durante il quale il lavoratore è stato impiegato nell’attività appaltata.
Per i datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti l’ammontare del predetto importo è dimezzato e non può in ogni caso superare il limite di 6 mensilità.
Qualora in sede di conciliazione vengano pattuite ulteriori somme per eventuali altre pendenze, esse non sono soggette al regime fiscale agevolato di cui all’art. 6 ma a quello ordinario.
Computo e misura delle indennità per frazioni di anno (art. 8)
Per le frazioni di anno d’anzianità di servizio, le indennità e l’importo di cui all’art. 6 sono riproporzionati e le frazioni di mese uguali o superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Conseguenze del licenziamento collettivo invalido (art. 10)
La previsione distingue due fattispecie:
- in caso di licenziamento collettivo irrogato in assenza di forma scritta ovvero con l’inosservanza delle procedure (artt. 4 e 24 L. n. 223/1991) si applica il regime sanzionatorio previsto all’art. 2 del decreto in oggetto;
- in caso di inosservanza della forma scritta per le comunicazioni di recesso (art. 4, comma 12, L. n. 223/1991) ovvero dei criteri di scelta (art. 5, comma 1, L. n. 223/1991) si applica il regime di cui all’art. 3, comma 1 (illustrato nella presente circolare al punto a.).
Rito applicabile (art. 11)
Ai licenziamenti previsti dal decreto in oggetto non si applicano le disposizioni dei commi da 48 a 68 dell’articolo 1 della legge n. 92 del 2012 (procedura sull’impugnativa di licenziamento).
B) Decreto legislativo recante disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183
Il Decreto dispone il diritto alla Naspi, fino ad un massimo di 24 mesi. Tuttavia con decorrenza 1° gennaio 2017 la durata massima è stabilita in 78 settimane.
La misura della prestazione economica è rapportata alla retribuzione imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni che si ottiene attraverso un sistema di calcolo che porta l’indennità concedibile fino ad un massimo di 1.300 euro con un decremento del 3% a partire dal 4 mese di fruizione.
A titolo esemplificativo: la retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi 4 anni viene divisa per il numero di settimane di contribuzione. Il risultato di tale operazione viene poi moltiplicato per il numero 4.33.
Per l’anno 2015, qualora la retribuzione mensile risultante dall’operazione fosse pari o inferiore, all’importo di 1.195 euro mensili, l’indennità spettante sarà determinata in misura pari al 75% della retribuzione stessa.
Qualora, invece, la retribuzione mensile fosse superiore a 1.195, al 75% si deve aggiungere un importo pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e l’importo maggiore. In ogni caso tale prestazione non potrà superare i 1.300 euro.
Il riconoscimento della predetta prestazione è condizionato alla partecipazione da parte del beneficiario a iniziative di attivazione lavorativa o a percorsi di riqualificazione professionale.
Per quanto riguarda, invece le collaborazioni coordinate e continuative è stata istituita un’ulteriore indennità mensile di disoccupazione (DIS COLL) per i collaboratori con o senza modalità a progetto che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione nel periodo tra il 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 e che possano far valere un mese di contribuzione nel 2015 e tre nell’anno precedente.
Infine, dopo aver fruito della Naspi per l’intera sua durata, può essere riconosciuto un ulteriore assegno di disoccupazione (ASDI) per la durata massima di 6 mesi, a coloro che siano ancora privi di occupazione e che si trovino in una condizione economica di bisogno.
Da ultimo si precisa che il testo definitivamente approvato dal Consiglio dei Ministri del 20 febbraio ha disciplinato il contratto di ricollocazione che prevede che possono fruire del predetto contratto tutti i soggetti in stato di disoccupazione a norma dell’articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181 (disoccupati di lunga durata).
I predetti soggetti hanno diritto di ricevere dai servizi per i lavori pubblici o dai soggetti privati accreditati un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione, a condizione che il soggetto effettui la procedura di definizione del profilo personale di occupabilità (legge 183/2014 art. 1 c. 4).
Al soggetto interessato viene riconosciuta, inoltre, una “dote individuale di ricollocazione” spendibile presso i soggetti accreditati al fine di trovare un’occupazione stabile.
L’intera procedura viene seguita, quindi, dal soggetto accreditato e l’assegno di ricollocazione viene assegnato allo stesso solo quando si riesce a trovare l’occupazione.
Il soggetto interessato ha il dovere di porsi a disposizione dell’agenzia accreditata per le iniziative da essa predisposte di ricerca, addestramento, formazione o riqualificazione professionale miranti sbocchi occupazionali.