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Autotrasporto in conto terzi: eliminazione della scheda di trasporto

Circolare n. 5/2015 – CT 1/2015

Il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno, con circolare prot. 300/A/9221/14/108/44 del 31 dicembre 2014 (Allegato 1), ha fornito alcune disposizioni operative a seguito dell’abrogazione dell’art. 7-bis del D.lgs. 285/2005, riguardante la redazione e l’obbligo di avere a bordo dei veicoli adibiti al trasporto di cose in conto terzi una scheda di trasporto o un documento equivalente, disposta dal comma 247 lettera c) della Legge di stabilità 2015 (v. circolare n. 1/2015 dell’8.01.2015), e in vigore dal 1° gennaio 2015.

Nelle more dell’emanazione di una direttiva, in corso di predisposizione, che terrà conto anche delle nuove disposizioni relative alle modifiche introdotte dalla stessa legge all’art. 83-bis del DL 112/2008 che disciplina il contratto di autotrasporto di merci e i relativi corrispettivi, la circolare precisa che: 

  • restano in vigore le altre disposizioni che prevedono l’obbligo di portare a bordo la documentazione della merce per finalità fiscali, di sicurezza o per altre finalità (documenti per trasporto rifiuti, animali vivi, carburanti, merci pericolose, ecc…);
  • restano pienamente valide ed efficaci, le sanzioni per mancanza della scheda di trasporto, applicate anteriormente al 1°gennaio 2015, anche se non ancora notificate o estinte per pagamento;
  • ai fini dell’applicazione delle disposizioni della responsabilità del committente o del vettore per le violazioni commesse durante l’effettuazione del trasporto, le generalità del committente potranno essere desunte dalle istruzioni scritte che devono continuare a trovarsi a bordo del veicolo. In assenza di tali istruzioni, fermo restando le sanzioni previste per tale violazione (art. 7 comma 4 D.Lgs. 286/2005), le generalità del committente potranno essere richieste al vettore, ai sensi dell’art. 180 comma 8 del CdS;
  • nei contratti di trasporto non stipulati in forma scritta, non è più soggetto a sanzione il committente che non redige e consegna al vettore la dichiarazione scritta di aver preso visione della carta di circolazione del veicolo o di altra documentazione da cui risulti il numero di iscrizione del vettore all’Albo nazionale degli autotrasportatori. 
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