ultimo aggiornamento:

Variazioni importi e regolamenti IPT e novità normative anno 2015

Circolare n. 2/2015 – AF 1/2015

L’ACI con la lett. prot. n. 8216 del 31.12.2014 ha comunicato le variazioni agli importi IPT e le modifiche al Regolamento IPT apportate da parte di alcune Amministrazioni provinciali in vigore dal 1° gennaio 2015, nonchè l’applicazione di alcune modifiche normative introdotte dalla Legge di Stabilità 2015.

Le province di Brescia, Campobasso, Isernia, Lecco, Perugia e Taranto hanno modificato la percentuale di maggiorazione da applicare alla tariffe IPT di cui alla tabella allegato al DM 435/98 nella misura del 30%.

Relativamente ai Regolamenti IPT:

1. La provincia di Vicenza ha introdotto innovazioni a fronte delle seguenti casistiche:

 – agevolazioni successioni ereditarie;
 – gestione formalità ripresentate;
 – esenzione IPAB;
 – cancellazione ipoteca. 

2. La provincia di Roma ha esteso una agevolazione già presente nel proprio regolamento IPT (IPT base, senza alcuna maggiorazione) anche alle prime iscrizioni con leasing e soggetto locatario residente (o avente sede legale) in provincia di Roma. Quindi tale agevolazione va applicata alle formalità di prima iscrizione con contestuale annotazione della locazione, con l’IPT da attribuire alla provincia di Roma.

3. La provincia di Udine ha introdotto le seguenti modifiche:

 – eliminazione dell’agevolazione relativa alla trascrizione a tutela del venditore;
 – modifica criterio di decorrenza delle variazioni tariffarie: la provincia ha disposto che si debba fare riferimento alla data di prima presentazione della formalità. 

Nell’allegato 1 si trasmette la scheda di sintesi relativa alla gestione IPT per il 2015 (n. 137 – aggiornamento dicembre 2014) elaborata dal Servizio gestione PRA dell’ACI.

Inoltre, si illustrano le novità normative introdotte dalla Legge di stabilità 2015 a proposito del ravvedimento operoso e dell’abrogazione delle agevolazioni IPT per i veicoli ventennali iscritti all’ASI e FMI.

L’art. 1 comma 637 della Legge di stabilità 2015 ha modificato la disciplina del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997 introducendo, al comma 1, la lettera a)-bis.

La nuova disposizione prevede la riduzione della sanzione “ad un nono del minmo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene….entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore”.

Pertanto, per le formalità presentate a decorrere dal 1° gennaio 2015, la disciplina del ravvedimento operoso in materia di IPT sarà applicata con le seguenti modalità:

  • entro 14 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 61° al 74° giorno dalla data di autentica/immatricolazione) si continuerà ad applicare il cd “ravvedimento veloce” con la sanzione ordinaria IPT (del 30%), già ridotta ad 1/10 per il primo mese di ritardo (pari al 3%), ulteriormente ridotta ad 1/15 (cioè allo 0,2%) per ciascun giorno di ritardo (ex art. 13 D.Lgs. n. 472/1997);
  • dopo i primi 14 giorni ed entro 30 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 75° al 90° giorno) si continuerà ad applicare la sanzione ordinaria IPT (del 30%) ridotta ad 1/10 (pari al 3%) ex art. 13, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n. 472/1997;
  • dopo 30 giorni ed entro 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 91° al 150° giorno) la sanzione ordinaria IPT (del 30%) sarà ridotta ad 1/9 (pari al 3,33%) in base alla nuova lett. a)-bis del comma 1, art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997;
  • dopo 90 giorni dalla scadenza del termine per il versamento (quindi dal 151° giorno) ed entro un anno si continuerà ad applicare la sanzione ordinaria IPT (del 30%) ridotta al 1/8 (pari al 3,75%).

Con l’art. 1 comma 666 della Legge di Stabilità 2015 sono stati, invece, abrogati i commi 2 e 3 dell’art. 63 della L. n. 342/2000, relativi alle agevolazioni previste per i veicoli ventennali di particolare interesse storico e collezionistico individuati, con propria determinazione, dall’ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. L’abrogazione si applica per le formalità presentate per la prima volta a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Restano, invece, in vigore le agevolazioni IPT previste per i veicoli costruiti da almeno trent’anni (a prescindere dall’eventuale iscrizione ASI o FMI), esclusi quelli adibiti ad uso professionale. Si ricorda che, fino a prova contraria, i veicoli si considerano costruiti nell’anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato.

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