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Legge di stabilità 2015 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”

Circolare n. 1/2015

Si comunica che è stata pubblicata sul Supplemento ordinario n. 99 della G.U. n. 300 del 29 dicembre 2014 la legge 23 dicembre 2014 n. 190 recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)”.

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure, segnalando che il provvedimento è entrato in vigore il 1° gennaio 2015, salvo alcune specifiche disposizioni, la cui diversa decorrenza è indicata nel prosieguo della presente comunicazione. 

DISPOSIZIONI FISCALI 

Stabilizzazione del “bonus” di 80 euro (art. 1, da c. 12 a 15) 

Il comma 12 dell’art. 1 della legge di stabilità prevede, a regime, dal periodo d’imposta 2015, il cosiddetto “bonus” di 80 euro, così come introdotto dal D.L. n. 66 del 2014, per i redditi di lavoro dipendente e taluni redditi ad essi assimilati. Il “bonus” consiste nel riconoscimento di un credito pari a:

  • 960 euro, se il reddito complessivo non è superiore a 24.000 euro;
  • 960 euro, se il reddito complessivo è superiore a 24.000 euro ma non a 26.000 euro. In tal caso, il credito spetta per la parte corrispondente al seguente rapporto: (26.000 euro – reddito complessivo)/2.000 euro.

La riduzione è riconosciuta automaticamente dai sostituti d’imposta qualora l’imposta lorda calcolata sui predetti redditi superi le detrazioni da lavoro dipendente loro spettanti. Inoltre, l’importo del credito riconosciuto deve essere indicato nella certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente ed assimilati (CUD). Sono esclusi da tale riduzione i pensionati e gli incapienti. 

Defiscalizzazione buoni pasto elettronici (art. 1, c. 16 e 17) 

I commi 16 e 17 elevano, dal prossimo 1° luglio 2015, da 5,29 a 7 euro il tetto defiscalizzato dei buoni pasto resi in forma elettronica ai lavoratori dipendenti. 

Deduzione del costo del lavoro da imponibile Irap (art. 1, da c. 20 a 25) 

Il comma 20, aggiungendo il comma 4-octies nell’art. 11 del D.Lgs. n.446 del 1997, prevede, per i soggetti Irap, la deduzione integrale, ai fini dell’imposta, del costo del lavoro per i dipendenti assunti a tempo indeterminato.

In particolare, dal 2015, se la sommatoria delle deduzioni analitiche e forfetarie, spettanti ai sensi dei commi 1, lettera a), 1-bis, 4-bis.1 e 4-quater, del predetto art. 11, è inferiore al costo del lavoro, spetterà una deduzione integrale di tali somme fino a concorrenza dell’onere sostenuto.

Per le imprese senza dipendenti viene previsto un credito d’imposta del 10% da utilizzare in compensazione. La misura è stata introdotta in Commissione Bilancio al Senato per quei soggetti (autonomi e imprese senza dipendenti) che sarebbero stati penalizzati dall’aumento dell’aliquota Irap dal 3,5% al 3,9%.

Contestualmente alla deduzione del costo del lavoro, il comma 22, abroga la riduzione Irap del 10% introdotta, a regime e per tutti i contribuenti, dal D.L. n. 66 del 2014, con il conseguente ripristino, per le imprese ed i lavoratori autonomi, della precedente aliquota del 3,9%, in luogo di quella fissata al 3,5%, a partire dal periodo d’imposta 2014.

L’aumento delle aliquote ha effetto, infatti, già dall’esercizio in corso, mentre la nuova deduzione del costo del lavoro avrà effetto a partire dall’esercizio 2015.

Per il 2014 vengono, comunque, fatti salvi gli effetti dei minori versamenti effettuati a giugno in base alle aliquote minori, utilizzando il metodo previsionale previsto dall’art. 2, comma 2, del citato D.L. n. 66 del 2014. 

“Ecobonus” e ristrutturazioni edilizie (art. 1, c. 47 e 48) 

Modificando gli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63 del 2013, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 90 del 2013, il Governo proroga per il 2015 le medesime percentuali di detrazioni fiscali in materia di “ecobonus” e ristrutturazioni edilizie previste per il 2014.

Viene, infatti, confermata la detrazione del 65%, da suddividere in 10 quote annuali di pari importo, per le spese sostenute nel 2015 sia per gli interventi relativi agli edifici esistenti, sia per gli interventi relativi alle parti comuni condominiali. Secondo quanto stabilito dalla precedente legge di stabilità (legge 27 dicembre 2013, n. 147), la detrazione sarebbe dovuta passare al 50% per le spese effettuate nel 2015. Gli interventi di efficientamento energetico sulle parti comuni dei condomìni avrebbero, invece, usufruito della detrazione del 65% fino al 30 giugno 2015, e del “bonus” al 50%, dal 1° luglio 2015 al 31 dicembre 2015.

Anche per quanto riguarda le spese relative agli interventi di ristrutturazione edilizia ed all’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici, viene confermata la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Secondo quanto stabilito dalla legge di stabilità 2014, tale percentuale di detrazione sarebbe dovuta passare dal 50% al 40% per le spese di ristrutturazione sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015. All’acquisto di mobili ed elettrodomestici, abbinato agli interventi di ristrutturazione edilizia, in assenza delle modifiche apportate dalla legge di stabilità 2015, non sarebbe, invece, spettata nessuna agevolazione fiscale.

Dal 2016, se non interverranno altre proroghe, i predetti interventi usufruiranno della detrazione del 36%.

Il comma 48 invece, aumenta da 6 a 18 mesi il termine entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione che hanno eseguito i lavori su interi fabbricati, devono alienare tali immobili per accedere alle detrazioni edilizie. 

Regime fiscale agevolato per lavoratori autonomi (cosiddetto “nuovo regime dei minimi”) (art. 1, da c. 54 a 89) 

La norma introduce un regime forfetario di determinazione del reddito per imprese e lavoratori autonomi che esercitano la propria attività economica in forma individuale.

Tale regime prevede l’assoggettamento del reddito ad un’unica imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle relative addizionali regionali e comunali e dell’IRAP in misura pari al 15%.

Il regime si applica alle persone fisiche esercenti attività di impresa, arte o professione che, nell’anno solare precedente, hanno conseguito ricavi o compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a determinate soglie che variano a seconda del codice ATECO che ricomprende l’attività d’impresa o professionale esercitata. Le diverse soglie, dunque, tengono conto della diversa redditività dei settori economici. A tal fine i contributi previdenziali versati sono deducibili dal reddito d’impresa e l’eventuale eccedenza può essere scomputata dal reddito complessivo come onere deducibile.

Di seguito si riporta la tabella che individua, ai fini dell’applicazione del predetto “regime”:

  • i settori economici;
  • i codici di attività ATECO 2007;
  • il valore soglia dei ricavi/compensi;
  • il coefficiente di redditività.

L’ingresso al regime è ammesso anche per chi abbia sostenuto spese per l’acquisizione di lavoro per importi complessivamente non superiori a 5.000 euro lordi.

Inoltre, il costo complessivo, al lordo degli ammortamenti dei beni mobili strumentali, alla chiusura dell’anno precedente (cosiddetto “stock”), non deve superare 20.000 euro. Ai fini del calcolo del predetto limite:

  1. per i beni in locazione finanziaria rileva il costo sostenuto dal concedente;
  2. per i beni in locazione, noleggio e comodato rileva il valore normale dei medesimi determinato ai sensi dell’articolo 9 del TUIR;
  3. i beni utilizzati promiscuamente per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione e per l’uso personale o familiare del contribuente concorrono nella misura del 50%;
  4. non rilevano i beni il cui costo unitario non è superiore a 516,46 euro;
  5. non rilevano i beni immobili, comunque acquisiti ed utilizzati per l’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione.

Inoltre, per i soggetti che percepiscono anche redditi di lavoro dipendente e assimilati, oltre a quelli conseguiti nell’attività d’impresa, dell’arte o della professione e il reddito totale è superiore a 20.000 euro, il reddito da lavoratore autonomo o d’impresa deve risultare in misura prevalente rispetto agli atri.

Come detto, il nuovo regime forfetario prevede una differenziazione delle soglie di ricavi e compensi in base al tipo di attività svolta.

A tal fine non rilevano i ricavi ed i compensi derivanti dall’adeguamento agli studi di settore ed ai parametri, e nel caso di esercizio contemporaneo di attività con codici ATECO diversi, si assume il limite più elevato delle diverse attività esercitate.

Il “regime” opera come regime fiscale naturale, nel senso che i soggetti che hanno i requisiti prescritti dalla norma non sono tenuti ad esercitare una opzione per l’ingresso nello stesso, salva la facoltà di optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. Per accedere al regime è sufficiente che il contribuente ne dia comunicazione nella dichiarazione di inizio di attività.

Il comma 4 individua le esclusioni soggettive dal nuovo regime forfetario tra cui si menzionano: le persone fisiche che si avvalgono di regimi speciali ai fini Iva o di regimi forfetari di determinazione del reddito ed i soggetti non residenti.

Sono, inoltre, esclusi i soggetti che, in via esclusiva o prevalente, effettuano cessioni di fabbricati o porzioni di fabbricato e di terreni edificabili.

I commi da 5 a 10 individuano la disciplina del regime ai fini Iva.

In particolare, il comma 5 disciplina l’applicazione dell’Iva alle operazioni attive e passive poste in essere a seconda che le stesse siano:

  1. operazioni nazionali, per le quali il contribuente che si avvale del regime forfetario non esercita la rivalsa dell’imposta di cui all’art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633;
  2. cessioni di beni intracomunitarie, in relazione alle quali trova applicazione la medesima disciplina delle operazioni interne, stante il richiamo all’art. 41, comma 2-bis, del D.L. 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 ottobre 1993, n. 427;
  3. acquisti di beni intracomunitari che, entro la soglia di 10.000 euro annui, sono considerati non soggetti ad Iva nel Paese di destinazione e rimangono assoggettati a tassazione nel Paese di provenienza, conformemente a quanto disposto dall’art. 38, comma 5, lettera c), del citato D.L. 30 agosto 1993, n. 331;
  4. prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti o rese ai medesimi, che rimangono soggette alle ordinarie regole e trovano la propria disciplina nelle disposizioni previste dagli articoli 7-ter e seguenti del D.P.R. n. 633 del 1972;
  5. importazioni, esportazioni ed operazioni ad esse assimilate, disciplinate secondo le norme del D.P.R. n. 633 del 1972, fermo restando l’impossibilità di avvalersi della facoltà di acquistare senza applicazione dell’imposta ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera c), e comma e del medesimo Decreto.

In ogni caso, per qualunque operazione posta in essere dal contribuente che si avvale del regime forfetario è escluso il diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta od addebitata sugli acquisti, ai sensi degli articoli 19 e seguenti del citato D.P.R. n. 633 del 1972.

Per ciò che attiene gli adempimenti ai fini Iva, i contribuenti che applicano il regime forfetario sono, in linea generale, esonerati dal versamento dell’imposta e da tutti gli altri obblighi previsti dal D.P.R. n. 633 del 1972.

I medesimi contribuenti sono, comunque, tenuti a numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali ed a certificare i corrispettivi.

I contribuenti che applicano il regime forfetario possono optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari. L’opzione, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime normale, l’opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.

Al comma 12 viene inserita, all’interno del nuovo regime forfetario, una specifica disciplina di vantaggio. In particolare, per le nuove attività è previsto un regime forfetario di maggiore favore per il periodo d’imposta in cui l’attività è iniziata e per i due successivi; ciò attraverso una riduzione del reddito imponibile in misura di un terzo.

Per poter beneficiare del regime è necessario che:

  1. il contribuente non abbia esercitato, nei tre anni precedenti l’inizio dell’attività, attività artistica, professionale ovvero d’impresa, anche in forma associata o familiare;
  2. l’attività da esercitare non costituisca, in nessun modo, mera prosecuzione di altra attività precedentemente svolta sotto forma di lavoro dipendente o autonomo, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni;
  3. qualora venga proseguita un’attività d’impresa svolta in precedenza da altro soggetto, l’ammontare dei relativi ricavi, realizzati nel periodo d’imposta precedente quello di riconoscimento del predetto beneficio, non sia superiore ai limiti previsti dalla disposizione in esame.

Valgono, al riguardo, in quanto compatibili, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate già forniti in merito al regime fiscale di vantaggio di cui all’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011.

Ai sensi del comma 71 il regime cessa di avere effetto dall’anno successivo se in corso d’anno viene meno uno dei requisiti per accedere al regime forfetario o si verifica una delle cause di esclusione dal regime.

In tal caso il contribuente, dall’anno successivo, sarà tenuto a porre in essere tutti gli adempimenti relativi all’applicazione del regime ordinario quali, ad esempio, l’istituzione dei registri contabili e l’addebito dell’Iva.

Il comma 73 precisa che i contribuenti che si avvalgono del regime forfetario sono esclusi dall’accertamento a mezzo degli studi di settore o dei parametri ma restano soggetti al cosiddetto “redditometro”.

La disciplina dettata dai successivi commi dal 76 al 84 prevede, per i contribuenti iscritti alla gestione commercianti ed artigiani, la facoltà di usufruire di un sistema più favorevole anche in ambito previdenziale, adottando una modalità di determinazione del contributo dovuto in percentuale del reddito dichiarato.

In tal caso non trova applicazione il livello minimo imponibile previsto, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, dall’art. 1, comma 3, della L. n. 233 del 1990.

Vengono indicati i termini entro cui effettuare i versamenti a saldo ed in acconto dei contributi dovuti agli enti previdenziali, che coincidono con gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

La cessazione dell’applicazione del regime contributivo agevolato viene fissata a partire dall’anno successivo a quello in cui viene meno taluna delle condizioni di cui al comma 1, previste per l’applicazione del regime forfetario, oppure si verifica taluna delle fattispecie previste dal comma 4, che escludono la possibilità di potersi avvalere di tale regime.

La cessazione determina, ai fini previdenziali, l’applicazione del regime ordinario ai fini della determinazione e del versamento del contributo dovuto e l’impossibilità, per il contribuente, di fruire nuovamente del regime contributivo agevolato, anche nel caso sussistano nuovamente le condizioni previste dalle presenti disposizioni per l’applicazione del regime forfettario.

Con i commi da 85 a 88 vengono, infine, abrogati i regimi agevolati oggi vigenti di cui all’art. 13 della L. n. 388 del 2000 (“nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo”), all’art. 27 del D.L. n. 98 del 2011 (“regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità”), e all’art. 1, commi da 96 a 115, e comma 117, della L. n. 244 del 2007. A partire dal 2015, i soggetti che nel 2014 hanno applicato il regime delle “nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo”, il “regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” ed il regime contabile agevolato, di cui all’art. 27, comma 3, del D.L. n. 98 del 2011, in possesso dei requisiti previsti dalla norma in esame, e salvo opzione per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi nei modi ordinari, accedono al regime forfetario.

La nuova disciplina prevede la possibilità di usufruire del nuovo regime anche a chi esercita da anni, senza limiti di età ma nel rispetto, tuttavia, delle soglie di ricavi e compensi, indicati dalla norma in questione.

Anche dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, i soggetti che usufruiscono dell’attuale regime dei minimi possono, comunque, continuare ad usufruire di tale regime fino a quando non viene meno uno dei requisiti previsti dalla normativa vigente. 

Operazioni Iva nei confronti di amministrazioni statali (art. 1 c. 139 e 140) 

Viene disposto che le cessioni di beni e le relative prestazioni accessorie effettuate, nei confronti delle amministrazioni dello Stato e dei soggetti della cooperazione allo sviluppo, destinati ad essere trasportati o spediti fuori dell’Unione europea per finalità umanitarie, comprese quelle dirette a realizzare programmi di cooperazione allo sviluppo, non sono imponibili ai fini Iva. Le modalità operative saranno stabilite con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze. 

Detrazioni erogazioni liberali ai partiti  (art. 1, c. 141) 

Il comma 141, modificato al Senato, conferma la detraibilità dei versamenti effettuati a favore di partiti e movimenti politici precisando che la stessa detraibilità sussiste anche nel caso in cui i predetti versamenti siano effettuati tramite donazioni. 

Cinque per mille (art. 1, c. 154) 

Il comma 154, introduce a regime alcune modifiche dell’istituto del 5 per mille IRPEF disponendo l’applicazione a partire dall’esercizio finanziario 2015 delle disposizioni vigenti in materia e stanziando, per le finalità cui è diretto il 5 per mille, la spesa annua di 500 milioni di euro. La modifica è volta ad introdurre la previsione di un decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri per la definizione delle modalità di redazione della rendicontazione delle somme erogate per il regime del 5 per mille dell’IRPEF, nonché le modalità di pubblicazione sul sito web di ciascuna amministrazione erogatrice degli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo e dei rendiconti trasmessi. Sono inoltre introdotte sanzioni in caso di violazione degli obblighi di pubblicazione sul sito web e di comunicazione della rendicontazione da parte dei soggetti beneficiari. 

Superamento della “clausola di salvaguardia” di cui all’art. 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013) (art. 1, c. 207) 

Vengono apportate alcune importanti modifiche alla cosiddetta “clausola di salvaguardia” prevista dall’art. 1, comma 430, della legge di stabilità 2014 (L. n. 147 del 2013).

In particolare, la norma in esame differisce di un anno (al 1° gennaio 2016, in luogo del 1° gennaio 2015), il termine ultimo per l’adozione del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale andranno disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzioni della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti tali da assicurare maggiori entrate nel bilancio statale.

Tali maggiori entrate, per effetto della legge di stabilità sono state ridotte nelle seguenti misure:

  • 3.272 milioni di euro, anziché 7.000 milioni di euro, per l’anno 2016;
  • 6.272 milioni di euro, anziché 10.000 di euro, a decorrere dal 2017.

Contestualmente, viene soppressa la previsione della misura di 3.000 milioni di euro per l’anno 2015 così come prevista dalla legge di stabilità 2014.

Tali misure non saranno adottate o saranno adottate per importi inferiori ove, entro la data del 1° gennaio 2016 (come detto, la legge di stabilità 2014 prevedeva come data il 1° gennaio 2015), vengono approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto od in parte, il conseguimento dei predetti importi attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. 

Rendita catastale immobili ad uso produttivo (art. 1, c. 244 e 245) 

I commi 244 e 245, chiariscono le modalità di determinazione a fini fiscali della rendita catastale degli immobili ad uso produttivo.

In particolare il comma 244 precisa che sono escluse dal calcolo della rendita catastale le componenti dei beni che, sebbene caratterizzanti la destinazione economica dell’immobile produttivo, siano prive dei requisiti di “immobiliarità”, ovvero di stabilità nel tempo rispetto alle componenti strutturali dell’unità immobiliare (cd. imbullonati).

Inoltre, il comma 245 precisa che, ai fini dell’applicazione delle predette norme, non sono prese in considerazione dagli uffici dell’Agenzia delle Entrate le segnalazioni dei comuni relative alla rendita catastale che siano difformi dalle istruzioni emanate dall’Amministrazione finanziaria, in particolare da quelle contenute nella circolare n. 6/T del 2012. 

Riapertura di termini in materia di rideterminazione di valori di acquisto (art. 1, c. 626) 

Il comma 626 dispone la riapertura dei termini per la rideterminazione del valore di acquisto delle partecipazioni non negoziate e dei terreni edificabili da parte di persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali posseduti alla data del 1° gennaio 2015, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva, anche rateizzata, a decorrere dal 30 giugno 2015.

I commi 627 e 628, inseriti al Senato, raddoppiano l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile alla rivalutazione contabile di terreni agricoli ed edificabili e partecipazioni in società non quotate, i cui termini sono stati prorogati al 2015. Tale aliquota è innalzata dal 4 all’8% per la rivalutazione di terreni e di partecipazioni qualificate, e dal 2 al 4% per le partecipazioni non qualificate. 

Estensione del meccanismo del “reverse charge” (art. 1, commi da 629 a 633) 

I commi da 629 a 633 estendono l’applicazione del meccanismo del “reverse charge” ad alcune casistiche del settore edile e del settore energetico, in conformità rispettivamente agli articoli 199 e 199-bis della direttiva europea 2006/112/CE. 

Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici (art. 1, c. 628) 

Con l’introduzione dell’articolo 17-ter al D.P.R. n. 633 del 1972 vengono previste speciali modalità di versamento dell’Iva per le prestazioni effettuate nei confronti degli enti pubblici indicati nell’articolo 6, quinto comma, del D.P.R. n. 633 del 1972 per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d’imposta (c.d. split payment).

La lettera b) del medesimo comma, infatti, dispone che per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi eseguite nei confronti di enti pubblici l’imposta sul valore aggiunto venga in ogni caso versata dai medesimi soggetti pubblici (c.d. split payment). Pertanto i fornitori di beni e servizi alla pubblica amministrazione riceveranno l’importo del corrispettivo al netto dell’IVA che verrà così versata, dai soggetti pubblici cessionari, direttamente all’Erario. Il nuovo comma 2 del citato articolo 17-ter prevede che le disposizioni sullo split payment non si applicano ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.

La lettera c), dispone che i soggetti che effettuano prevalentemente operazioni con la PA e che si potranno trovare in frequente eccedenza di credito IVA a causa del mancato introito dell’imposta sulle operazioni attive potranno richiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile, se di importo superiore a 2.585,28 euro.

Il comma 632, modificato al Senato, dispone che l’efficacia dell’ampliamento dei casi di reverse charge siano subordinate al rilascio dell’autorizzazione ad una misura di deroga da parte del Consiglio UE. Al Senato è stata svincolata l’efficacia delle disposizioni che hanno introdotto lo Split Payment dall’autorizzazione UE così prevedendone l’applicazione già dal 1° gennaio 2015.

Il comma 633 infine, stabilisce che nei confronti degli enti pubblici cessionari o committenti che omettono o ritardano il versamento IVA, ai sensi della modifica al Reverse Charge introdotta dal precedente comma 629 si applicano le sanzioni amministrative per omessi o tardivi versamenti e le relative somme sono riscosse attraverso atto di recupero motivato. 

Rapporto Fisco e contribuenti – Adempimento volontario (art. 1, c. da 634 a 641) 

Le disposizioni in commento intendono promuovere l’introduzione di nuove ed avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l’amministrazione fiscale, prevedendo la messa a disposizione per il contribuente, da parte dell’Agenzia delle Entrate, degli elementi e delle informazioni in suo possesso e riguardanti lo stesso contribuente, relative ai ricavi o compensi, ai redditi, al volume d’affari ed al valore della produzione allo stesso imputabili, alle agevolazioni, alle deduzioni o detrazioni, nonché ai crediti di imposta. Gli elementi e le informazioni in possesso dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite anche alla Guardia di finanza.

Inoltre, la norma prevede che il contribuente possa segnalare all’Agenzia delle Entrate fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

Spetterà ad un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate individuare le fonti informative, la tipologia di informazioni da fornire al contribuente e le modalità di comunicazione tra quest’ultimo e l’amministrazione.

Il comma 637 inoltre, modifica l’articolo 2, comma 8 del D.P.R. n. 322/1998, il quale disciplina la possibilità di integrare e correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione in ordine alla dichiarazione dei redditi, dell’IRAP e dei sostituti di imposta e dell’Iva, prevedendo, in tali casi, l’applicazione della disciplina dettata in tema di ravvedimento di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 472/1997.

Al riguardo, sempre il comma 637, lett. b) delinea una vera e propria riforma del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13, del D.Lgs. n. 472/97, aprendo la regolarizzazione spontanea in situazioni che prima, invece, erano inibite.

Al ravvedimento sprint (entro 14 giorni dopo la scadenza mancata: sanzione allo 0,2% per ogni giorno di ritardo), breve (entro 30 giorni: sanzione al 3%) e lungo (entro un anno: sanzione al 3,75%), si aggiungono, per effetto del comma 637 dell’art. 1 della legge di stabilità 2015 tre opzioni. Se il contribuente regolarizza gli errori e le omissioni:

  • entro 90 giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro 90 giorni dall’omissione o dall’errore, la sanzione è ridotta ad “un nono del minimo” (3,3%);
  • entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all’anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione (ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall’omissione o dall’errore) la sanzione è ridotta ad un settimo (4,2%);
  • oltre il predetto termine, la sanzione è ridotta ad un sesto del minimo (5%).

Inoltre, viene specificato che il contribuente potrà avvalersi del ravvedimento operoso anche nel caso in cui siano terminate attività di accesso, ispezione e verifica con la conseguente consegna del processo verbale di constatazione. In tal caso le sanzioni verranno ridotte ad un quinto del minimo, ove la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avvenga dopo la constatazione della violazione. Si chiarisce poi che avvalersi di tale istituto (con pagamento e regolarizzazione) non preclude l’inizio o la prosecuzione di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo e accertamento.

Vengono poi, eliminati gli istituti della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’articolo 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, ai commi da 1-bis a 1-quinquies (ai fini delle imposte sui redditi e dell’IVA) e della definizione dell’accertamento mediante adesione ai contenuti dell’invito al contraddittorio di cui all’articolo 11, comma 1-bis dello stesso decreto (ai fini delle imposte indirette diverse dall’IVA, quali l’imposta di registro, sulle successioni, sulle donazioni ecc.).

Viene inoltre, eliminato l’istituto dell’adesione ai processi verbali di constatazione di cui all’articolo 5-bis introdotto nel decreto legislativo n. 218 del 1997, ad opera dell’articolo 83, comma 18, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133.

Relativamente all’istituto dell’acquiescenza all’accertamento o di liquidazione, nell’articolo dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 218 del 1997, viene eliminato il comma 2-bis.

Quest’ultima disposizione stabilisce la riduzione alla metà delle sanzioni previste in caso di rinuncia alla impugnazione (un terzo di quelle irrogate), se l’avviso di accertamento o di liquidazione non è stato preceduto dall’invito al contraddittorio formulato ai sensi dell’articolo 5 o dell’articolo 11 del decreto legislativo n. 218 del 1997, prevedendo che la medesima agevolazione non si applica qualora il contribuente, pur potendo, non abbia definito direttamente i processi verbali di constatazione, ai sensi dell’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 218 del 1997, che consentono l’emissione di accertamenti parziali o non abbia aderito agli inviti al contraddittorio di cui ai predetti articoli 5 e 11, commi 1-bis, dello stesso decreto.

Per effetto delle modifiche apportate dal comma 14 della legge di stabilità 2015, in caso di rinuncia alla impugnazione dell’avviso di accertamento, le sanzioni sono ridotte ad un terzo di quelle irrogate.

Viene abolita la disciplina che prevedeva la possibilità, per il contribuente, di prestare adesione ai contenuti dell’invito di cui al comma 1, mediante comunicazione al competente ufficio e versamento delle somme dovute, di cui ai commi da 1 bis a 1quinquies dell’art. 5 del D.Lgs n. 218/1997.

La nuova disciplina abroga anche l’art. 5bis che prevedeva, per il contribuente, la possibilità di poter prestare adesione anche ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto redatti ai sensi dell’articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4.

Tuttavia, il successivo commi prevedono l’applicazione della disciplina abrogata sugli inviti al contraddittorio in materia di imposte sui redditi, imposta sul valore aggiunto e altre imposte indirette ed ai processi verbali di constatazione notificati entro il 31 dicembre 2015 e, e le disposizioni relative all’adesione ai pvc continuano ad applicarsi ai processi verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto consegnati entro la stessa data.

L’abrogazione delle disposizioni in materia di sanzioni in sede di acquiescenza si applicano agli atti definibili notificati dagli uffici dell’Agenzia delle entrate a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Come conseguenza della nuova disciplina, i termini per l’accertamento di cui all’art. 43 del D.P.R. n. 600/1973 ed all’art. 57 del D.P.R. n. 633/1972 ed i termini per la notifica delle cartelle di pagamento di cui all’art. 25, comma 1, lettere a) e b), del D.P.R. n.602/1973 e relativi alle attività di liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni integrative presentate per la correzione degli errori o per le omissioni, decorreranno dalla presentazione di tali dichiarazioni e, quindi, l’Amministrazione finanziaria avrà più tempo per notificare i relativi provvedimento. 

Dichiarazione Iva (art. 1, c. 641) 

Il comma 641, nell’ottica di semplificare gli adempimenti dei contribuenti elimina, in materia Iva, l’obbligo della dichiarazione unificata e anticipa a febbraio il termine per la presentazione della dichiarazione Iva per il periodo d’imposta precedente. 

Ritenuta d’acconto ristrutturazioni (art. 1, c. 657) 

Viene elevata, dal 4% all’8%, la ritenuta d’acconto trattenuta dalle banche sui bonifici per il pagamento degli interventi di riqualificazione energetica e ristrutturazione degli edifici che beneficiano delle detrazioni del 65% e del 50%. Si precisa che tale ritenuta è stata introdotta dal D.L. n. 78/del 2010, inizialmente con aliquota del 10%, poi scesa al 4%, tenuto conto dei problemi di liquidità delle imprese. 

Aliquota Iva agevolata per e-book (art. 1, c. 667) 

Il comma 667 dispone che, ai fini dell’applicazione dell’IVA al 4%, sono da considerarsi libri tutte le pubblicazioni identificate da codice ISBN e veicolate attraverso qualsiasi supporto fisico o tramite mezzi di comunicazione elettronica. 

Aggiornamento black list (art. 1, c. 678) 

Nelle more della emanazione del decreto ministeriale di cui all’articolo 168-bis del TUIR, il comma 40 consente, con decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze, di operare modifiche alla cosiddetta Black List di cui al DM del 24 aprile 1992. 

Imu-Tasi 2015 (art. 1, c. 679) 

La norma conferma per il 2015 la disciplina in materia di aliquote Tasi. Dunque, per il 2015, il tetto di aliquota massima è pari al 2,5 per mille, che può salire al 3,3 per mille per finanziare le detrazioni per le abitazioni principali.

Infatti, la legge istitutiva della Tasi prevedeva tali aliquote solo per il primo anno di applicazione, ovvero il 2014. Dal 2015, l’aliquota poteva salire fino al 6 per mille per le abitazioni principali.

Per il medesimo anno 2015, viene altresì confermata la possibilità di superare i limiti di legge relativi alle aliquote massime di TASI e IMU, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille, a specifiche condizioni di legge.

Dunque si potrà arrivare ad una tassazione massima del:

  • 11,4 per mille per la categoria “altri fabbricati”;
  • 3,3 per mille per l’abitazione principale.

Campione d’Italia (art. 1, c. 691) 

Con il comma 691 si introduce un nuovo comma, il 3 bis, all’articolo188 bis del TUIR con il quale si prevede, a partire dal 1° gennaio 2015, una franchigia IRPEF per i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro dalle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia. In relazione a detti redditi, l’importo eccedente 6.700 euro concorrerà a formare il reddito complessivo dei predetti contribuenti. 

IMU terreni agricoli (art. 1, c. 692 e 693) 

I commi 692 e 693, inseriti al Senato, prevedono che, a seguito della riduzione dei comuni comprendenti terreni agricoli montani esenti da tassazione IMU, disposta dal D.M. 28 novembre 2014, gli enti interessati da tale revisione del criterio di esenzione accertano convenzionalmente a titolo di maggior gettito IMU gli importi indicati dal decreto medesimo, a fronte della corrispondente riduzione del Fondo di solidarietà comunale pari a 359,5 milioni di euro stabilita nel medesimo provvedimento. La norma in commento è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione della presente legge. 

Fondo per la riduzione pressione fiscale (art. 1, c. 716) 

Il comma 716 prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 431, della L. stabilità 2014 (L. 147/2013) relativa al fondo per la riduzione della pressione fiscale è ridotta di 331,533 milioni di euro per il 2015 e di 18,533 milioni di euro a decorrere dal 2016. 

Nuova “clausola di salvaguardia” in materia di Iva ed accise (art. 1, c. 718 e 719) 

Il comma 718, prevede, fermo restando quanto disposto dall’articolo 18 circa la cosiddetta “clausola di salvaguardia”, un incremento sia dell’aliquota Iva ridotta del 10% sia di quella ordinaria del 22%.

In particolare, l’aliquota del 10% salirà al 12% dal 1° gennaio 2016, ed al 13% a decorrere dal 1° gennaio 2017.

L’aliquota Iva del 22% salirà al 24% a decorrere dal 1° gennaio 2016, al 25% a partire dal 1° gennaio 2017, ed al 25,5% dal 1° gennaio 2018.

Inoltre, viene disposto che, a decorrere dal 1° gennaio 2018, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, l’aliquota dell’accisa sulla benzina e sulla benzina con piombo, nonché l’aliquota dell’accisa sul gasolio usato come carburante, sono aumentate in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 700 milioni di euro per l’anno 2018 e per ciascuno degli anni successivi. La disposizione specifica, infine, che il provvedimento in argomento è efficace dalla data di pubblicazione sul sito internet dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Il comma 719 precisa infine, che le predette misure possono essere sostituite integralmente o in parte da provvedimenti normativi che assicurino, integralmente o in parte gli stessi effetti positivi sui saldi di finanza pubblica attraverso il conseguimento di maggiori entrate ovvero di risparmi di spesa mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CREDITO 

Fondo di garanzia per le PMI (art. 1, c. 7-8) 

Modificando l’art. 39 della legge 214/2011 (Salva Italia), viene ampliata la platea delle imprese che possono accedere all’operatività del Fondo di garanzia per le PMI ex legge 23 dicembre 1996, n. 662 per portafogli di operazioni. Il precedente limite di 250 addetti viene elevato a 499. La disposizione è riferita alla sola operatività del Fondo per portafogli di operazioni. 

Fondo di garanzia costituito presso l’INPS (art. 1, c. da 30 a 33) 

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione possono accedere a un finanziamento assistito da garanzia rilasciata da uno specifico Fondo costituito presso l’INPS e da garanzia dello Stato quale garanzia di ultima istanza. Il finanziamento è altresì assistito dal privilegio speciale di cui all’articolo 46 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

Al fine di accedere a tali finanziamenti i datori di lavoro devono tempestivamente richiedere all’INPS apposita certificazione del trattamento di fine rapporto maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore. Sulla base delle certificazioni tempestivamente rilasciate dall’INPS, il datore di lavoro può presentare richiesta di finanziamento presso una delle banche o degli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo quadro da stipulare tra i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell’economia e delle finanze e l’Associazione bancaria italiana. Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota di trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile.

Il fondo di garanzia istituito presso l’INPS ha una dotazione iniziale pari a 100 milioni di euro per l’anno 2015 a carico del bilancio dello Stato ed è alimentato da un contributo mensile versato dalle aziende beneficiarie dei finanziamenti pari a 0,2 punti percentuali della retribuzione imponibile ai fini previdenziali nella stessa percentuale della quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione stessa. La garanzia del Fondo è a prima richiesta, esplicita, incondizionata, irrevocabile.

Le modalità di attuazione ed i criteri di funzionamento del Fondo di garanzia e della garanzia di ultima istanza dello Stato dovranno essere disciplinati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. 

Moratoria finanziamenti (art. 1, c. 245) 

Al fine di consentire di allungare il piano di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le famiglie e le micro, piccole e medie imprese, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità e previo accordo con l’Associazione bancaria italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori, sono tenuti a concordare le misure necessarie al fine di sospendere il pagamento della quota capitale delle rate dei finanziamenti per gli anni dal 2015 al 2017. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI 

Fondi autotrasporto (art. 1, c. 150-151) 

A decorrere dal 2015, viene autorizzata la spesa di 250 milioni di euro annui per interventi a supporto del settore dell’autotrasporto. Con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, si provvederà al relativo riparto delle risorse, che dovrà, in ogni caso, destinare una quota non superiore al 20% delle stesse alle imprese che realizzeranno processi di ristrutturazione e aggregazione aziendale. 

Anticipo termine incentivi veicoli a basse emissioni complessive (art. 1, c. 222) 

Viene circoscritto al solo 2014, revocando la prevista annualità 2015 per 45 milioni di euro, il finanziamento degli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, introdotti dagli artt. 17 decies-duodecies del D.L. 83/2012. 

Rinnovo flotta TPL e contributo TPL aree metropolitane (art.1, c. da 223 a 228) 

Vengono ridefinite le modalità di ripartizione delle risorse stanziate dall’art. 1, comma 83 della L. 147/2013 per il rinnovo del parco circolante su gomma destinati a servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale. In particolare, un Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze, provvederà alla ripartizione delle risorse su base regionale in funzione del miglior rapporto tra posto/km prodotti e passeggeri trasportati, dell’anzianità del parco nonché della classe di inquinamento, dell’entità del cofinanziamento regionale e locale e dai posti/km prodotti. Lo stesso DM provvederà, anche, a definire le modalità di revoca e conseguente riassegnazione dei finanziamenti. Le Regioni, al fine di contenere la spesa, potranno, inoltre, chiedere al Ministero di svolgere la funzione di centro unico d’acquisto.

Infine, viene dedicata esclusivamente alla realizzazione di reti metropolitane in costruzione nelle aree metropolitane assegnando ad essa, altresì, un contributo quindicennale in erogazione diretta di 12,5 milioni di euro a decorrere dal 2016, nonché ulteriori 7,5 milioni di euro per l’anno 2017, 20 milioni di euro per il 2018 e 40 milioni di euro per il 2019, l’apposita sezione del fondo revoche della legge obiettivo, istituita dal comma 88 dell’art.1 della L. 147/2013 per le linee tramviarie e metrò. 

Divieti di circolazione veicoli trasporto persone categoria M2 M3 (art.1, c. 232) 

Ad esclusione di particolari casi di veicoli di carattere storico o destinati ad uso particolare, da disciplinare con successivo Decreto Ministeriale, a decorrere dal 1° gennaio 2019 su tutto il territorio nazionale viene vietata la circolazione dei veicoli destinati al trasporto persone, con più di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente (M2 e M3), alimentati a benzina o gasolio, di categoria Euro 0. 

Credito d’imposta gasolio per autotrazione degli autotrasportatori (art.1, c. da 233 a 234) 

Si dispone che, a partire dal 1° gennaio 2015, il recupero degli incrementi dell’accisa sul gasolio per autotrazione concesso per i veicoli pesanti, non spetta per i veicoli di categoria Euro 0 o inferiore. Inoltre, viene rinviata al 2019 l’applicazione della percentuale massima di fruizione, prevista dalla legge di stabilità 2014, a tale recupero. 

Riduzione crediti d’imposta-Riduzione rimborso accise taxi (art. 1, c. 242) 

Tra i crediti d’imposta che saranno oggetto, con successivo DPCM, di imposizione di quote percentuali massime di fruizione di quanto spettante, sono compresi quelli destinati al rimborso parziale dell’accisa sulla benzina e sul GPL per autovetture in servizio pubblico di piazza. 

Nuova disciplina contratto autotrasporto (art.1, c. da 247 a 251) 

Attraverso alcune integrazioni all’art.2 comma 1 del D.lgs. 286/2005 viene effettuata una puntualizzazione delle definizioni economico giuridiche dei vari soggetti coinvolti nella filiera del trasporto. In particolare, la figura di vettore viene estesa anche all’impresa iscritta all’Albo dell’Autotrasporto associata a una cooperativa, aderente ad un consorzio o parte di una rete d’imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce. Inoltre, per committente si considera anche l’impresa iscritta all’albo dell’Autotrasporto che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto. Infine, viene introdotta la definizione giuridica di sub-vettore quale: impresa di autotrasporto iscritta all’albo dell’Autotrasporto, ovvero impresa non stabilita in Italia, abilitata a eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio stradale nel territorio italiano, che, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1072/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, svolge un servizio di trasporto su incarico di altro vettore.

A tal proposito, viene introdotta una nuova disciplina della sub-vezione, che circoscrive i casi in cui le imprese possono ricorrevi. Nello specifico, il vettore incaricato della prestazione di un servizio di trasporto, può ricorrere a tale ulteriore affidamento, assumendosi le responsabilità connesse alla verifica della regolarità del sub-vettore, solamente previo accordo con il committente, alla stipulazione del contratto o nel corso dell’esecuzione dello stesso. Qualora si verifichi l’affidamento ad un sub-vettore in assenza di detto accordo, il contratto può essere risolto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso per le prestazioni già eseguite. Infine, viene previsto il divieto per il sub-vettore, pena la nullità del contratto, di affidare a sua volta a terzi la prestazione di trasporto. In caso di mancato rispetto di detto divieto, il sub-vettore assume su di se gli oneri e le responsabilità del committente e il secondo sub-vettore ha diritto a percepire il compenso già previsto per il primo che, in caso di giudizio, è tenuto a esibire la propria fattura a semplice richiesta. Solamente nei casi di trasporti a collettame (più partite e spedizioni ciascuna di peso non superiore a 50 quintali), successivamente ad ogni rottura di carico, viene sempre consentita la facoltà di avvalersi di uno o più sub-vettori.

Una interessante semplificazione viene, inoltre, introdotta attraverso l’abrogazione dell’art. 7 bis del D.Lgs 286/2005, relativo alla scheda di trasporto, che, pertanto, viene soppressa.

Con alcune modifiche all’art. 83-bis del DL 112/2008, viene novellata la disciplina del contratto di autotrasporto di merci e dei relativi corrispettivi. In particolare, dando attuazione alle indicazioni della Sentenza della Corte di Giustizia Europea dello scorso mese di settembre sulla disciplina dei cosiddetti costi minimi, viene affermato il principio dell’autonomia negoziale delle parti per stabilire i prezzi e le condizioni nel contratto di trasporto di merci su strada, anche stipulato in forma non scritta, tenendo conto dei principi di adeguatezza in materia di sicurezza stradale e sociale.

Si prevede, altresì, l’onere per il committente di verificare la regolarità degli adempimenti degli obblighi retributivi, previdenziali e assicurativi da parte del vettore a cui intende affidare lo svolgimento del servizio, verifica che, nelle more dell’attivazione di un’apposita sezione del portale internet del Comitato Centrale dell’Albo dell’Autotrasporto, cui i committenti potranno a tal scopo accedere, dovrà consistere nell’acquisizione di un’attestazione, rilasciata al vettore dagli enti previdenziali, di data non anteriore a tre mesi, da cui risulti che l’azienda di trasporto è in regola ai fini del versamento degli oneri assicurativi e previdenziali.

Il mancato esercizio della richiamata verifica, obbliga il committente in solido con il vettore, entro il limite di un anno dalla cessazione del contratto di trasporto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, nonché i contributi previdenziali e assicurativi agli enti competenti, limitatamente alle prestazioni ricevute nel corso delle durata del contratto. Il committente rimane, in generale, escluso da qualsiasi obbligo per le sanzioni amministrative connesse, di cui risponde solamente il responsabile dell’inadempimento. Nei casi, però, di contratti stipulati in forma non scritta, il committente che non esegue la verifica della regolarità del vettore, si assume, anche, gli oneri relativi all’inadempimento degli oneri fiscali e alle violazioni del codice della strada, connesse all’espletamento del servizio di trasporto per suo conto eseguito.

Viene, infine, stabilito che per i contratti eccedenti i trenta giorni di durata, ove il costo del gasolio subisca aumenti di oltre il 2% del valore preso a riferimento al momento della sottoscrizione del contatto o dell’ultimo adeguamento effettuato, la parte del corrispettivo corrispondente al costo del carburante sostenuto dal vettore per l’esecuzione delle prestazioni contrattuali deve essere adeguata sulle base delle variazioni di prezzo intervenute. Analogo adeguamento viene previsto anche in relazione alle variazioni delle tariffe autostradali italiane.

Si dispone, inoltre, che a fini indicativi, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti pubblica e aggiorna sul proprio sito internet valori di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di autotrasporto per conto di terzi.

In riferimento alle controversie contrattuali, ad esclusione di quelle inerenti la cosiddetta azione diretta (art. 7 ter D.Lgs 286/2005), la disposizione introduce l’obbligo di negoziazione assistita da uno o più avvocati, come condizione all’esercizio in giudizio di un’azione in materia di contatto di trasporto. Viene, comunque, considerato valido l’intervento di mediazione delle associazioni di categoria cui aderiscono le imprese, se le parti lo prevedono con accordo, o nel contratto.

Per quanto riguarda il requisito dell’idoneità finanziaria per l’accesso alla professione di autotrasporto, si prevede che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge in commento, le nuove imprese possono dimostrarlo, limitatamente ai primi due anni di esercizio della professione, anche attraverso assicurazione di responsabilità professionale. A decorrere dal terzo anno, detta dimostrazione è ammessa solamente attraverso attestazione rilasciata da un revisore contabile o sotto forma di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa. 

Bollo auto d’epoca (art. 1, c. 666) 

Per gli autoveicoli e i motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico, con oltre 20 anni di vita, viene disposta l’esclusione dalla vigente esenzione dal pagamento delle tasse automobilistiche. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PAGAMENTI DEI DEBITI PA 

Regolarità contributiva (DURC) cedente crediti PA certificati (art. 1, c. 18) 

Con il comma 18, viene aggiunto il comma 7 quinquies all’articolo 37 del D.L. 66/2014 (articolo che ha introdotto nuovi strumenti volti a favorire la cessione dei crediti certificati), disponendo che la regolarità contributiva del cedente dei crediti certificati mediante piattaforma elettronica sia definitivamente attestata dal Documento unico di regolarità retributiva (DURC). Il DURC potrà essere allegato all’atto di cessione o comunque acquisito dalla pubblica amministrazione ceduta.

Questa ulteriore misura in tema di cessione ad intermediari finanziari dei crediti maturati dalle impresa nei confronti della PA dovrebbe consentire di superare talune problematiche che hanno rallentato (ed in alcuni casi impedito) l’acquisizione dei crediti da parte degli intermediari finanziari stessi. 

Compensazione cartelle esattoriale (art.1, c. 19) 

Anche per il 2015 sarà possibile compensare le cartelle esattoriali con i crediti certificati maturati dalle imprese nei confronti della PA. Le somme iscritte a ruolo dovranno essere inferiori o pari al credito vantato.

La misura verrà attuata con Decreto del Ministero dell’Economia da adottare entro 3 mesi dalla pubblicazione della Legge di Stabilità. 

DISPOSIZIONE IN MATERIA DI ZONE FRANCHE URBANE 

Riduzione trasferimenti alle imprese – Zone  Franche Urbane (art. 1, c. 218, allegato 5) 

Nell’allegato 5 alla legge di Stabilità è stato ridotto di 50 milioni lo stanziamento a favore delle Zone Franche urbane (ZFU). Tale stanziamento è stato disposto dal decreto-legge n. 66 del 2014, nella misura di 75 milioni per il 2015 e 100 milioni per il 2016. La riduzione è stata operata solo in riferimento all’anno 2016, per il quale, dunque, le risorse disponibili vengono quantificate in 50 milioni.

Si ricorda, in ultimo, che il citato decreto legge ha esteso la platea di beneficiari anche alle ZFU non ricadenti nelle regioni “Convergenza”. 

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E WELFARE 

TFR in busta paga (art. 1, commi da 26 a 34) 

Comma 26

Per i periodi di paga 1.1.2015-30.6.2018 i lavoratori dipendenti del settore privato, con esclusione degli apprendisti e dei lavoratori agricoli, possono chiedere di percepire la quota maturanda di TFR mensilmente in busta paga, compresa la quota eventualmente destinata alla previdenza complementare.

La scelta è irrevocabile fino al 30.06.2018 e può essere effettuata dal lavoratore che abbia maturato almeno 6 mesi di anzianità presso lo stesso datore. Sono esclusi dalla previsione i datori di lavoro sottoposti a procedure concorsuali o in crisi (art. 4, Legge n. 297/82).

Tale retribuzione integrativa, al netto del contributo dello 0,20% per il fondo di garanzia INPS, è soggetta a tassazione ordinaria e non è imponibile ai fini previdenziali. 

Comma 30

I datori di lavoro che non intendono corrispondere immediatamente con risorse proprie la quota maturanda, possono accedere ad un finanziamento assistito da garanzia rilasciata dal Fondo presso l’INPS, di cui al successivo comma 32, e da garanzia dello Stato, di ultima istanza. Il finanziamento è assistito dal privilegio speciale in materia bancaria e creditizia. 

Comma 28

Per i datori di lavoro con meno di 50 dipendenti e che non optino per la garanzia assistita sulla quota maturanda liquidata come parte integrativa della retribuzione si applicano le misure compensative per le imprese già previste per la devoluzione del TFR ai fondi pensione o al Fondo di tesoreria presso l’INPS (deduzione dal reddito d’impresa del 6% del TFR mensilmente pagato, esonero del contributo al fondo di garanzia INPS dello 0,20% ed esonero contributivo dello 0,28%) .

Le agevolazioni (deduzione dal reddito d’impresa del 4% del TFR mensilmente pagato, esonero del contributo al fondo di garanzia INPS dello 0,20% ed esonero contributivo dello 0,28%) si applicano anche alle imprese con più di 50 dipendenti qualora il dipendente esprima la volontà di usufruire del TFR in busta paga mensilmente. 

Comma 29

Per i datori lavoro con meno di 50 dipendenti che optino, invece, per la garanzia assistita, si applica unicamente l’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia INPS (0,20%). I predetti datori di lavoro debbono comunque  versare al nuovo Fondo di garanzia un contributo mensile dello 0,20% della retribuzione imponibile previdenziale, in base alla percentuale di TFR richiesta dal lavoratore. 

Comma 31

Per accedere al finanziamento i datori di lavoro devono tempestivamente chiedere all’INPS apposita certificazione del TFR maturato in relazione ai montanti retributivi dichiarati per ciascun lavoratore e presentare richiesta di finanziamento presso una banca o gli intermediari finanziari che aderiscono all’apposito accordo-quadro, da stipulare fra il Ministero del lavoro, il Ministero dell’economia e delle finanze e l’ABI.

Ai suddetti finanziamenti non possono essere applicati tassi, comprensivi di ogni eventuale onere, superiori al tasso di rivalutazione della quota del TFR. 

Comma 32

E’ istituito presso l’INPS un Fondo di garanzia per l’accesso ai finanziamenti per le imprese con meno di 50 dipendenti, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2015. Gli interventi del Fondo sono assistiti da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. 

Comma 33

Le modalità attuative del TFR in busta paga saranno disciplinate mediante DPCM da emanare entro gennaio 2015. 

Regime fiscale agevolato per gli autonomi –Riflessi previdenziali (art. 1, commi da 77 a 84)

Ai lavoratori autonomi che si avvalgono del regime fiscale agevolato previsto dalla presente legge non si applica il minimale contributivo ai fini previdenziali.

Per l’accredito dei contributi l’importo versato è proporzionalmente rideterminato rispetto al minimale medesimo

Per i coadiutori, il titolare può attribuire una quota di reddito individuale fino al 49%.

I versamenti a saldo e in acconto dovuti agli enti previdenziali sono effettuati entro gli stessi termini previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

In virtù del nuovo regime agevolato, ai titolari ed ai coadiutori pensionati INPS di età superiore a 65 anni non spetta la riduzione contributiva del 50%.

Allo stesso modo, ai coadiutori di età inferiore a 21 anni non si applica la riduzione contributiva di tre punti percentuali.

Il venire meno delle condizioni previste per il regime fiscale in questione determina la cessazione anche del regime previdenziale agevolato in esame.

Gli interessati ad aderire al nuovo sistema debbono presentare domanda all’INPS. Per chi già esercita l’attività, l’istanza va presentata, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio di ogni anno. Qualora la domanda sia presentata successivamente, l’agevolazione decorre dall’anno successivo.

Le disposizioni attuative sono emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento, dall’Agenzia delle Entrate e dall’INPS. 

Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, servizi per il lavoro e politiche attive (art. 1, commi 107 e 108) 

Per l’attuazione delle previsioni del Jobs Act (ammortizzatori, riordino rapporti di lavoro, attività ispettiva, conciliazione, contratti a tempo indeterminato a tutele crescenti) è istituito presso il Ministero del Lavoro un Fondo con dotazione pari a 2.200 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016 e di 2.000 milioni a decorrere dal 2017.

Nel corso dell’iter parlamentare sono state stanziate ulteriori risorse per gli ammortizzatori sociali, pari a 400 milioni di euro. 

Pensioni anticipate – Eliminazione penalizzazioni (art. 1, c. 113)

Per le pensioni con decorrenza dall’1.1.2015 e fino al 31.12.2017, vengono cancellate le penalizzazioni sull’anticipo della pensione rispetto all’età di 62 anni (pari all’1% per i primi due anni e del 2% per gli anticipi ulteriori) per chi ha raggiunto il requisito contributivo (attualmente pari a 42 anni e sei mesi per gli uomini e di 41 anni e sei mesi per le donne). 

Piccola mobilità (art.1, c. 114) 

I datori di lavoro che hanno effettuato le assunzioni di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprese con meno di 15 dipendenti, entro il 31.12.2012, mantengono il diritto ad usufruire dello sgravio contributivo, nella misura del 10%, per tutta la durata prevista (12 mesi per contratti a tempo determinato e 18 mesi per contratti a tempo indeterminato).

L’agevolazione è concessa entro il limite di spesa di 35,55 milioni di euro.

In tal modo sono riconosciute le agevolazioni contributive per proroghe e stabilizzazioni effettuate nel 2013 e nel 2014 per le assunzioni agevolate instaurate nel 2012. 

Sgravi contributivi per assunzioni a tempo indeterminato (art.1, commi 118, 121 e 122) 

Ai datori di lavoro del settore privato, per le nuove assunzioni con contratto tempo indeterminato decorrenti dall’1.1.2015 e stipulate entro il 31.12.2015,  è riconosciuto l’esonero totale dal versamento  dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 36 mesi.

L’agevolazione è concessa entro il limite di esonero di 8.060 euro annui.

Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche; pertanto, i lavoratori interessati non subiranno penalizzazioni connesse all’esonero contributivo.

I premi INAIL sono comunque dovuti.

Sono esclusi dall’agevolazione: i lavoratori  agricoli, i domestici, gli  apprendisti, le assunzioni di lavoratori che nei 6 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato presso qualsiasi datore, i lavoratori per i quali il beneficio è stato già utilizzato in un precedente rapporto a tempo indeterminato,  i lavoratori che nei 3 mesi precedenti avevano un contratto a tempo indeterminato con lo stesso datore (comprese società controllate, collegate o facenti capo allo stesso soggetto).

L’esonero contributivo in esame non è cumulabile con  altri esoneri o riduzioni di aliquote oggi previste.

L’INPS provvede al monitoraggio della misura, mediante l’invio di relazioni mensili al Ministero del lavoro ed al Ministero dell’economia.

A decorrere dall’1.1.2015, sono soppresse le agevolazioni per l’assunzione di lavoratori disoccupati o cassaintegrati da almeno 24 mesi (L. 407/90) per le assunzioni effettuate a partire dal medesimo anno.

Al finanziamento dell’incentivo si provvede con un miliardo di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 e con  500 milioni di euro  per l’anno 2018, con una riprogrammazione delle risorse del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie. 

Pagamento pensioni (art. 2, c. 302)

Dall’1.1.2015 le prestazioni previdenziali INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie INAIL saranno pagate il giorno 10 del mese, ovvero il giorno successivo se festivo o di sabato.

Lo slittamento del pagamento interesserà soltanto i beneficiari di più trattamenti. 

Sgravi contrattazione secondo livello (art. 2, c. 313) 

Le risorse dell’apposito Fondo sono ridotte di 208 milioni di euro per il 2015 e di 200 milioni a decorrere dal 2016. Nel testo originario, la riduzione era di 200 milioni anche per il 2015. Nel corso dell’iter parlamentare tale riduzione era salita a 238 milioni per il 2015.  

Fondi di previdenza complementare (art. 3, commi 621, 622  e 624 e art. 1, c. 92) ed enti previdenziali privatizzati (art. 1, c. 91) 

L’imposta sostitutiva dell’IRPEF sui rendimenti delle forme pensionistiche complementari viene elevata dall’11,5% al 20%.

La base imponibile dell’imposta sostitutiva applicata sul risultato di gestione dei fondi pensione è determinata, per i redditi dei titoli pubblici, in base al rapporto tra l’aliquota vigente (12,50%) e quella dell’imposta sostitutiva stessa, per evitare una penalizzazione per l’investimento indiretto in tali titoli.

La norma è retroattiva e si applica dal periodo d’imposta 2014. Tuttavia, per evitare gli effetti della maggior tassazione nei confronti delle posizioni già definite (ossia i riscatti liquidati nel 2014), la previsione introduce un correttivo per perequare l’imposta dovuta. 

Credito d’imposta per enti previdenziali privatizzati e fondi pensione per investimenti infrastrutturali (art. 1, commi 91 e 92) 

Agli enti previdenziali privatizzati (fra cui l’ENASARCO) è riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta 2015, un credito d’imposta del 6% del risultato netto maturato, a condizione, così come per i fondi di previdenza complementare, che un ammontare corrispondente sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine da individuare con successivo decreto ministeriale.

Tale credito d’imposta è concesso nel limite complessivo di 80 milioni di euro, da suddividere con i fondi di previdenza complementare, a decorrere dal 2016. 

Ai fondi di previdenza complementare è riconosciuto, a decorrere dal periodo di imposta 2015, un credito d’imposta del 9% del risultato netto maturato, a condizione che un ammontare corrispondente sia investito in attività di carattere finanziario a medio o lungo termine da individuare con successivo decreto ministeriale.

Il predetto credito d’imposta è concesso nel limite di 80 milioni di euro, a decorrere dal 2016. 

Rivalutazione TFR (art. 3, commi 623 e 625) 

Sui  redditi  derivanti  dalle  rivalutazioni  dei fondi per il TFR è applicata l’imposta sostituiva delle imposte sui redditi nella misura del 17%.

La disposizione si applica alle rivalutazioni decorrenti dall’1.1.2015. 

Pensioni importo elevato (art. 3, commi 707, 708 e 709) 

Viene introdotto un tetto alle pensioni, stabilendo che l’importo complessivo non può superare quello che sarebbe stato liquidato con il sistema retributivo. Tale previsione si applica sia alle pensioni in pagamento sia a quelle a decorrere dall’1.1.2015

Gli eventuali risparmi di spesa andranno in un Fondo, presso l’INPS, per garantire l’adeguatezza delle pensioni di particolari categorie, da individuare con DPCM.

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