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Registro unico telematico dei veicoli fuori uso: circolare Ministero Interno del 25.06.2024

Circolare n. 39/2024 – AF 20/2024

Nota del Ministero dell’Interno su entrata in vigore del RVFU.

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Si comunica che il Dipartimento di Pubblica Sicurezza del Ministero dell’Interno con la circolare prot. n. 300/STRAD/1/19531.U/2024 del 25.06.2024 (in allegato) ha fornito alcuni chiarimenti relativi ai controlli sul RVFU, entrato definitivamente in vigore lo scorso 7 giugno (v. circolare n. 31/2024 – AF 15/2024 del 29.05.2024).

La circolare in oggetto sottolinea che il registro telematico costituisce l’unico strumento per la gestione della procedura di fuori uso di tutti i veicoli, intendendosi superata la tenuta del registro cartaceo di cui all’art. 264 del Regolamento di esecuzione del CdS, tuttavia al fine di verificare la corretta presa in carico dei veicoli in data antecedente il 7 giugno, i controlli si estendono anche ai registri cartacei riportanti i dati dei veicoli non ancora demoliti.

Il Ministero ritiene che la mancanza del RVFU presso gli operatori commerciali o i centri di raccolta che gestiscono i veicoli fuori uso rientranti nella disciplina del D.lgs. 152/2006 non possa essere oggetto di sanzione, mentre per i veicoli fuori uso rientranti nella disciplina di cui al D.lgs. 209/2003 (veicoli di categoria M1 e N1), rimangono sanzionabili la mancanza o l’irregolare tenuta del RVFU, ai sensi dell’art. 13, comma 4, oltre che il mancato rilascio del certificato di rottamazione ai sensi dell’art. 13, comma 3.

Con riferimento al certificato di rottamazione, considerando che, in caso di impedimento tecnico, lo stesso certificato può essere emesso in formato cartaceo e caricato nel RVFU entro la fine del giorno successivo alla data del rilascio, con contestuale inserimento dei dati ivi contenuti, il dicastero precisa che il termine entro cui deve essere adempiuto l’obbligo di caricamento dei dati sul registro telematico resta sospeso fino a quando permane il problema tecnico che aveva determinato il rilascio del certificato cartaceo. Più precisamente, atteso che la sussistenza di un problema tecnico consente all’utente di generare un ticket di assistenza, il predetto termine rimane sospeso fino a quando l’assistenza tecnica non comunica che il problema è stato risolto con la chiusura del relativo ticket.

Infine, alla luce di eventuali difficoltà operative di natura tecnica che potrebbero presentarsi in questa prima fase di applicazione, il Ministero suggerisce l’adozione di particolare cautela in sede di controllo.

Si ricorda che nell’area privata del Portale dell’Autotrasporto sono disponibili i manuali, i video e le FAQ a supporto delle nuove procedure.

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