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Transizione 5.0 – DM 24.07.2024

Circolare n. 45/2024

Il Piano è volto a supportare le aziende nel percorso di trasformazione green e digitale, sostenendo i processi di ammodernamento tecnologico e incentivando pratiche d’impresa più sostenibili.

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Il MIMIT, di concerto con il MEF, ha predisposto il DM 24.07.2024 (pubblicato sulla G.U. n. 183 del 6.8.2024) che reca le modalità attuative della disciplina di cui all’articolo 38, del decreto legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 59, che istituisce il Piano Transizione 5.0, riconoscendo un credito d’imposta alle imprese che effettuano nuovi investimenti, a decorrere dal 1° gennaio 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nell’ambito di progetti di innovazione che garantiscano una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3%, o, in alternativa, una riduzione dei consumi energetici dei processi interessati dall’investimento non inferiore al 5%. In particolare, la riduzione dei consumi energetici deve conseguire da investimenti in beni materiali e immateriali funzionali alla transizione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0
(Allegati A e B alla Legge 232/2016).

Il Piano prevede risorse pari a 12,7 miliardi di euro nel biennio 2024-2025 a favore della transizione digitale e green delle imprese italiane.

Con il decreto sopracitato sono individuate le modalità attuative della disciplina del nuovo credito d’imposta, con particolare riferimento all’ambito soggettivo e oggettivo, nonché alla misura del beneficio, alle disposizioni concernenti la procedura di accesso all’agevolazione, alla relativa fruizione e ai connessi oneri documentali.

Contestualmente, il MIMIT ha pubblicato il decreto direttoriale 6.8.2024 (in allegato), il quale dispone l’apertura dalle ore 12:00 del 7 agosto 2024 della Piattaforma Informatica per la presentazione delle comunicazioni preventive dirette alla prenotazione del credito d’imposta “Transizione 5.0” e delle comunicazioni di conferma relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione. Tali comunicazioni dovranno essere presentate esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 5.0”, in Area Clienti GSE, del sito internet del GSE, accessibile tramite SPID, utilizzando i modelli e le istruzioni di compilazione ivi resi disponibili. Qui la “Guida all’utilizzo del portale Transizione 5.0“.

I termini di apertura per la presentazione delle comunicazioni di completamento dei progetti di innovazione saranno invece individuati mediante un successivo decreto del MIMIT.

Il MIMIT specifica che ai fini dell’applicazione della misura Piano Transizione 5.0 rientrano tra i beni di cui all’allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, anche:

  1. i software, i sistemi, le piattaforme o le applicazioni per l’intelligenza degli impianti che garantiscono il monitoraggio continuo e la visualizzazione dei consumi energetici e dell’energia autoprodotta e autoconsumata, o introducono meccanismi di efficienza energetica, attraverso la raccolta e l’elaborazione dei dati anche provenienti dalla sensoristica IoT di campo (Energy Dashboarding);
  2. i software relativi alla gestione di impresa se acquistati unitamente ai software, ai sistemi o alle piattaforme di cui alla lettera a).

Nell’ambito dei progetti di innovazione sono inoltre agevolabili:

  • i beni materiali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa finalizzati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all’autoconsumo, a eccezione delle biomasse, compresi gli impianti per lo stoccaggio dell’energia prodotta;
  • spese per la formazione del personale nell’ambito di competenze utili alla transizione dei processi produttivi (nel limite del 10% degli investimenti effettuati nei beni strumentali e nel limite massimo di 300 mila euro).

Possono beneficiare del contributo tutte le imprese residenti e le stabili organizzazioni con sede in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico, dalla dimensione e dal regime fiscale adottato per la determinazione del reddito d’impresa.

La norma disciplina casi specifici di esclusione (art. 38, comma 3), quali situazioni di difficoltà finanziaria dell’impresa o l’applicazione di sanzioni interdittive. È richiesto inoltre il rispetto delle norme sulla sicurezza e i contributi previdenziali.

L’ammontare del credito d’imposta varia in relazione alla quota d’investimento (se fino a 2,5 milioni di euro, da 2,5 a 10 milioni e oltre i 10 milioni) e alla riduzione dei consumi.

Per ulteriori dettagli si rimanda alla pagina dedicata MIMIT, mentre nei prossimi giorni saranno progressivamente disponibili sul sito del GSE le FAQ e le linee guida a carattere operativo.

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