Incentivi 2024 rinnovo veicoli autotrasporto – DM 208 del 6.8.2024
Circolare n. 46/2024 – Trucks 3/2024
Pubblicato il decreto del MIT relativo al nuovo Fondo Investimenti Autotrasporto 2024.
Sulla G.U. n. 215 del 13.09.2024 è stato pubblicato il Decreto del MIT n. 208 del 6.8.2024 – con entrata in vigore il 13 settembre 2024 – che disciplina le modalità di erogazione delle risorse finanziarie, nel limite complessivo di spesa pari a 25 milioni di euro, destinate agli investimenti nel settore dell’autotrasporto, con riferimento all’annualità 2024.
Le risorse sono destinate a favore agli investimenti delle imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, regolarmente iscritte al Registro Elettronico Nazionale (R.E.N.) e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, la cui attività prevalente sia quella di autotrasporto di cose, che intendano procedere con il processo di adeguamento del parco veicolare in senso maggiormente eco sostenibile, valorizzando l’eliminazione dal mercato dei veicoli più obsoleti.
RIPARTIZIONE DELLE RISORSE
Al netto di quanto dovuto alla Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti, quale soggetto gestore per l’attività istruttoria, il decreto prevede che le risorse siano distribuite nel seguente modo:
a) 2,5 milioni di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric), nonché per l’acquisizione di dispositivi idonei a riconvertire gli autoveicoli per il trasporto merci a motorizzazione termica in veicoli a trazione elettrica;
b) 15 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di automezzi commerciali di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 ton, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di automezzi commerciali nuovi di fabbrica, conformi alla normativa Euro VI step E, nonché Euro 6 E con contestuale rottamazione di veicoli della medesima tipologia;
c) 7,5 milioni di euro di euro per l’acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di rimorchi e semirimorchi, nuovi di fabbrica adibiti al trasporto combinato ferroviario rispondenti alla normativa UIC 596-5 e/o rimorchi, semirimorchi dotati di ganci nave rispondenti alla normativa IMO per il trasporto combinato marittimo. I rimorchi e i semirimorchi sono dotati di almeno uno dei dispositivi innovativi di cui all’allegato 1 del decreto in oggetto, volti a conseguire maggiori standard di sicurezza e di efficienza energetica. Sono incentivate, altresì, gli acquisti di rimorchi e semirimorchi o equipaggiamenti per autoveicoli specifici superiori a 7 ton allestiti per trasporti in regime ATP. Sono infine incentivate le acquisizioni di contenitori per il trasporto intermodale di liquidi pericolosi del tipo Iso tank – 20 ft o swap body 22-24 ft, conformi alle norme ASME, ISO e CSC relative alle cisterne, nonché allo standard ADR.
Al fine di evitare il superamento delle soglie d’intensità massime di aiuto previste dal regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014, è esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal decreto in oggetto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» (ex Reg. UE n. 1407/2013 della Commissione del 18.12.2013).
L’importo massimo ammissibile per gli investimenti, per singola impresa, non può superare euro 550.000. Qualora l’importo superi tale limite lo stesso viene ridotto fino al raggiungimento della soglia ammessa. Tale soglia non è derogabile anche in caso di accertata disponibilità delle risorse finanziarie rispetto alle richieste pervenute e dichiarate ammissibili.
L’importo massimo ammissibile è omnicomprensivo per la totalità dei veicoli acquisiti dall’impresa che richiede il beneficio.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 30 giugno 2028, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede altresì all’erogazione del contributo nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo da almeno un anno antecedente all’entrata in vigore del decreto in oggetto.
MODALITA’ DI FUNZIONAMENTO
I contributi sono erogati fino a concorrenza delle risorse disponibili per ogni raggruppamento di tipologie di investimenti e la ripartizione degli stanziamenti nell’ambito delle predette aree di intervento può essere rimodulata con decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto qualora, per effetto delle istanze presentate, si rendano disponibili risorse a favore di aree in cui le stesse non risultino sufficienti.
Gli investimenti sono finanziabili esclusivamente se avviati in data successiva all’entrata in vigore del presente decreto ed ultimati entro il termine indicato dal decreto direttoriale di cui all’articolo 7, comma 2.
Nella fase di presentazione delle istanze, ai fini della richiesta di contributo, le imprese di autotrasporto allegano al modulo, debitamente firmato digitalmente, copia del contratto di acquisizione dei veicoli e del documento di identità del richiedente. In mancanza del contratto di acquisizione, è possibile allegare all’istanza copia del preventivo di acquisto sottoscritto per accettazione dal legale rappresentante dell’impresa.
Gli importi previsti dai contratti allegati alle istanze correttamente formulate sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili, quali risultanti da apposito contatore, puntualmente aggiornato per ogni area di investimento e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento secondo le modalità fissate con il decreto direttoriale di cui all’articolo 7 del decreto in oggetto.
Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione dal decreto direttoriale di cui all’art. 7 del presente decreto, decade dal beneficio e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
IMPORTO CONTRIBUTI
Il provvedimento differenzia i contributi sulla base della massa, dell’alimentazione del veicolo acquistato e rottamato. In particolare, sono previsti i seguenti importi a seconda del tipo di investimento, anche in locazione finanziaria, di cui all’art. 5 del decreto in oggetto:


Per veicoli rottamati di classe Euro IV o Euro 4 o inferiore, fino al raggiungimento del tetto di 5 milioni di euro di contributi erogati:



*In caso di piccola impresa il contributo è determinato nel limite del 20% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.
In caso di media impresa il contributo è determinato nel limite del 10% dei costi di acquisto del mezzo IVA esclusa fino ad un massimo di 5.000 euro.
In caso di grande impresa il contributo è stabilito in euro 3.000 a veicolo.
Con successivo decreto del Direttore generale per la sicurezza stradale e l’autotrasporto sono definite le modalità di dimostrazione dei relativi requisiti tecnici e le modalità di presentazione delle domande.