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Ecobonus: Incentivi per conversione a GPL e metano

Circolare n. 35/2024 – AF 17/2024

Ecobonus Retrofit per impianti GPL e metano.

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Si comunica che il MIMIT con il Decreto Direttoriale 3.06.2024 prot. n. 10261 (in allegato), in attuazione di quanto previsto dall’art. 5, comma 4, DPCM 20.05.2024, ha individuato le modalità di attuazione per il riconoscimento, per l’anno 2024, del contributo per l’installazione di impianti a Gpl o a metano per l’autotrazione su veicoli di categoria M1 (v. circolare n. 21/2024 – AF 9/2024 del 06.05.2024).

I fondi complessivi a disposizione sono pari ad euro 9.992.463,21, di cui:

  • il 60% riservati alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti a metano;
  • il 40% riservati alla concessione dei contributi per l’installazione di impianti a GPL.

BENEFICIARI

Alle persone fisiche che installano impianti nuovi di fabbrica a GPL o a metano per autotrazione su autoveicoli di categoria M1 omologati in una classe non inferiore a Euro 4, è riconosciuto un contributo fisso pari a:

  1. euro 400 per il GPL;
  2. euro 800 per il metano.

Il contributo è riconosciuto per le installazioni degli impianti effettuate dal 25 maggio 2024 al 31 dicembre 2024, mentre gli installatori, previo accreditamento, potranno inserire le prenotazioni dalla data di apertura di un’apposita piattaforma informatica, gestita da Invitalia, di cui verrà data prossimamente comunicazione da parte del MIMIT. La registrazione nel sistema informatico sarà consentita esclusivamente agli installatori che svolgono come attività primaria o secondaria la riparazione meccanica di autoveicoli.

CONDIZIONI PER APPLICARE L’AGEVOLAZIONE

Il contributo è riconosciuto alle seguenti condizioni:

  • che alla data di installazione dell’impianto, il veicolo non sia omologato a GPL o a metano o a doppia alimentazione;
  • che l’impianto oggetto di installazione sia nuovo di fabbrica e completo di tutte le sue componenti;
  • che nella fattura attestante l’acquisto e l’installazione dell’impianto sia indicata la misura dello sconto praticato in ragione del contributo statale.

Per lo stesso veicolo non è possibile presentare più di una domanda di accesso ai contributi.

Inoltre, non possono accedere ai contributi in oggetto i veicoli agevolati con i contributi di cui all’art. 2, comma 1, lettera c) DPCM 6.4.2022 e ss.mm.ii (ovvero i veicoli di categoria M1, di classe non inferiore a Euro 6, con emissioni nella fascia 61-135 g/Km di CO2) o con i contributi di cui all’articolo 2, comma 1, lettere c) o f) del DPCM 20.05.2024 (ovvero i veicoli M1, di classe non inferiore a Euro 6, con emissioni nella fascia 61-135 g/Km di CO2 o gli M1 che hanno goduto di incentivi sull’usato) .

Il contributo è corrisposto dall’installatore al beneficiario dell’impianto di alimentazione a GPL o metano mediante compensazione con il prezzo relativo all’impianto ed all’operazione di installazione, mentre le imprese costruttrici o importatrici degli impianti di alimentazione a GPL o metano rimborsano all’installatore l’importo del contributo anticipato e, per l’esercizio in cui si provvede all’aggiornamento della carta di circolazione del veicolo, recuperano tale importo quale credito di imposta.

MODALITA’ DI ACCESSO

Gli installatori degli impianti di alimentazione agevolabili, omologati ai sensi della normativa italiana oppure ai sensi del Regolamento UN n.115, per la prenotazione dei contributi, devono provvedere a registrarsi nel sistema informatico – comunicato dal MIMIT più avanti – e a inserire i dati relativi all’auto da trasformare, con indicazione della targa del veicolo oltre all’ordine di acquisto dell’impianto, ivi compresa l’indicazione dell’importo versato a titolo di acconto ove presente, secondo la procedura resa disponibile sul sito istituzionale del Ministero e ottenendo, secondo la disponibilità di risorse, una ricevuta di registrazione della prenotazione.

Entro 120 giorni dalla prenotazione, gli installatori confermano l’operazione, comunicando, tra l’altro, il numero di targa del veicolo trasformato, nonché il codice fiscale dell’impresa costruttrice o importatrice dell’impianto di alimentazione a gas di petrolio liquefatto o gas naturale compresso.

Le imprese costruttrici o importatrici dell’impianto nuovo rimborsano all’installatore l’importo del contributo ricevendo dallo stesso la seguente documentazione:

a) copia della fattura di vendita e installazione dell’impianto, recante data successiva al 25 maggio 2024, che indichi la misura dello sconto praticato in ragione del contributo spettante. La fattura dovrà essere emessa nei confronti dell’intestatario o del cointestatario del veicolo sul quale è stato installato l’impianto. La fattura dovrà contenere, inoltre, la ragione sociale del costruttore dell’impianto e il codice di omologazione dell’impianto;
b) copia della carta di circolazione del veicolo precedente all’intervento di trasformazione dell’alimentazione;
c) copia della carta di circolazione del veicolo successiva all’intervento di trasformazione dell’alimentazione, recante la data di collaudo dell’impianto installato
successiva al 25 maggio 2024.

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