Legge di Bilancio 2024 – L. 213/2023
Circolare n. 1/2024
Sintesi delle disposizioni contenute nella Legge di Bilancio 2024.
Si trasmette in allegato la nota di sintesi, predisposta dalla Confcommercio, delle principali disposizioni contenute nella legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026“, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2023, S.O. n. 40.
Il provvedimento, ove non diversamente previsto, è in vigore dal 1° gennaio 2024.
Tra le varie misure si segnalano:
- l’art. 1, comma 47, in tema di contratti di finanziamento veicoli, che è frutto del lavoro della Federazione.
La disposizione, aggiungendo il comma 6 bis all’articolo 7-quinquies del decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 agosto 2022, n. 108 (v. circolare n. 5/2023 – CO 1/2023), prevede che, ai fini dell’applicazione dell’articolo 12, comma 1, lettera a), del d.lgs. 141/2010, non costituisce esercizio di agenzia in attività finanziaria né di mediazione creditizia, la promozione e la conclusione, sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari, di contratti di finanziamento, esclusi quelli relativi al rilascio delle carte di credito, da parte dei distributori autorizzati per la commercializzazione di veicoli non ancora immatricolati, nonché di autoveicoli che siano stati immatricolati dai distributori autorizzati da non più di sei mesi e che non abbiano percorso più di 6.000 chilometri, in relazione ai veicoli distribuiti in attuazione degli accordi e contratti con i costruttori automobilistici o importatori, anche se ricondotti allo schema di contratto di agenzia o di commissione.
Pertanto, in questo modo il concessionario/commissionario/agente di autoveicoli potrà continuare, nell’esercizio dell’attività commerciale, a concludere contratti di credito per conto del finanziatore ovvero svolgere attività di presentazione/proposta di contratti di credito o altre attività preparatorie in vista della conclusione del contratto di finanziamento (sulla base di apposite convenzioni stipulate con banche ed intermediari finanziari) senza alcuni obblighi stringenti a carico di “agenti in attività finanziaria” e “mediatori creditizi”. Si ricorda, infatti, che gli articoli 128-quater e 128-sexies del Testo Unico Bancario (d.lgs. 385/1993), prevedono che l’esercizio professionale nei confronti del pubblico dell’attività di agente in attività finanziaria, nonché di mediatore creditizio, sono riservati ai soggetti iscritti in un apposito elenco tenuto dall’OAM (Organismo Agenti e Mediatori); - l’art. 1, comma 93, che estende la procedura per l’immatricolazione o voltura di veicoli introdotti nel territorio dello Stato da paesi intracomunitari (articolo 1 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262) anche agli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi provenienti dal territorio dello Stato del Vaticano e di San Marino.
In particolare, viene previsto che l’immatricolazione o successiva voltura di auto, moto e rimorchi, anche nuovi, provenienti da San Marino e Vaticano e introdotti in Italia, siano soggetti, come già avviene per gli altri Paesi, a controllo preventivo da parte dell’Agenzia delle Entrate per accertare la sussistenza delle condizioni di esclusione dal versamento delle imposte mediante modello F24. Spetterà ad un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate stabilire le modalità e i termini di attuazione della disposizione; - l’art. 1, commi da 101 a 111, riguardante l’obbligo assicurativo per le imprese a copertura dei danni ai beni aziendali (terrenti e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali) direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofali verificatisi sul territorio nazionale (sismi, alluvioni, frane, inondazioni, esondazioni;
- l’art.1, comma 256 provvede al rifinanziamento della legge “Nuova Sabatini”, relativa agli investimenti sui beni strumentali d’impresa, con uno stanziamento di 100 milioni di euro per l’anno 2024;
- l’art. 1, comma 15 conferma l’esonero parziale dei contributi previdenziali a carico dei lavoratori dipendenti (pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro), mentre il comma 180 prevede la decontribuzione delle lavoratrici madri.