Auto elettrica dell’agente di commercio: trattamento fiscale delle ricariche elettriche
Circolare n. 53/2023 – AF 21/2023
L’agente di commercio può detrarre all’80% la spesa relativa all’energia elettrica destinata alla ricarica e detrarre l’Iva integralmente, come un qualsiasi altro carburante.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 477 pubblicata il 15 dicembre 2023 (in allegato), ha chiarito il trattamento ai fini IVA e imposte dirette da applicare alle ”ricariche” dell’autovettura a trazione elettrica di un agente di commercio.
Nel caso specifico, l’Agenzia conferma la detraibilità integrale, ai fini Iva dei costi sostenuti per l’acquisto di autovetture elettriche e delle ricariche.
Se, invece, l’attività è promiscua, la detrazione non è ammessa per la quota imputabile all’attività privata, potendo applicarsi solo a fini aziendali. Sarà cura del contribuente individuare la quota d’imposta riferibile all’utilizzo dell’energia elettrica per fini privati e dunque indetraibile e quella detraibile in quanto riguardante la propria attività.
Ai fini delle imposte sui redditi, l’Agenzia ricorda l’articolo 164 comma 1 del Tuir che prevede una deducibilità del 20% delle spese per i mezzi di trasporto utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Tale percentuale è elevata all’80% per gli agenti o i rappresentanti di commercio. Il beneficio come indicato dal comma 1-bis spetta anche per le spese del carburante, purché venga pagato esclusivamente con carte di credito, carte di debito o carte prepagate. L’Agenzia ritiene che l’energia elettrica possa essere equiparata al ”carburante per autotrazione” menzionato comma 1-bis altrimenti si creerebbero ingiustificate disparità di trattamento.
In conclusione, l’istante potrà dedurre dal proprio reddito d’impresa l’80% della spesa di energia elettrica effettivamente destinata alla ricarica della propria autovettura nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 164, comma 1 e 1-bis, del Tuir, anche se tale ricarica è effettuata presso una stazione ad uso domestico (wall box) situata nel proprio garage, a patto che venga documentato e comprovato l’utilizzo dell’energia come ”carburante” utilizzato per la propria attività.