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Decreto-legge 4 maggio 2023 , n. 48 – cd DL Lavoro

Circolare n. 22/2023

E’ entrato in vigore il 5 maggio 2023 il decreto n. 48/2023 che interviene su diversi aspetti del mercato del lavoro: cuneo fiscale, contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone, welfare aziendale, contratti di lavoro a termine.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 103 del 4 maggio 2023 il decreto legge 4 maggio 2023 n. 48 (cd Decreto Lavoro) con “Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro”. Il provvedimento, in vigore dal 5 maggio 2023, è stato trasmesso al Senato per l’iter di conversione.

Il decreto, approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri di lunedì 1° maggio, contiene misure che intervengono su diversi aspetti del mercato del lavoro, volte, fra l’altro, a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi fino a 35.000 euro lordi annui; a contrastare la povertà e l’esclusione sociale, con particolare attenzione per le famiglie al cui interno siano presenti soggetti fragili, minori o anziani; a promuovere politiche attive del lavoro, con l’obiettivo di assicurare un’adeguata formazione a chi non ha un’occupazione ed è in grado di svolgere un’attività lavorativa e di favorire l’incontro tra domanda e offerta di lavoro. Vengono poi introdotti interventi urgenti volti a rafforzare le regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni e si modifica la disciplina del contratto di lavoro a termine.

Nello specifico, si segnalano i seguenti articoli:

  • art. 34 con le modifiche alla disciplina dei contributi per il settore dell’autotrasporto merci e persone: viene modificata, al fine di sbloccarne l’attuazione, la disciplina dei contributi per le imprese di autotrasporto merci e persone, introdotta dall’articolo 14 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, per l’anno 2022.

In particolare, la nuova formulazione della norma dispone che lo stanziamento di 85 milioni di euro per il 2022 in favore dell’autotrasporto di merci sia destinato alle imprese di trasporto in conto proprio, con sede o stabile organizzazione in Italia ed erogato sotto forma di credito imposta, nella misura del 28% della spesa sostenuta nel primo trimestre dell’anno 2022, al netto dell’IVA, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, comprovato dalle relative fatture. Inoltre, si prevede che le eventuali risorse residue potranno essere utilizzate per il riconoscimento di un ulteriore contributo, sotto forma di credito d’imposta, nella misura del 12% della spesa sostenuta nel secondo trimestre del 2022, per gli acquisti di gasolio da parte delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi.

Con riferimento allo stanziamento di 15 milioni di euro, originariamente previsto dal richiamato articolo 14 in favore delle imprese di autotrasporto persone, si dispone che lo stesso venga parimenti erogato attraverso lo strumento del credito d’imposta. Il contributo sarà riconosciuto nella misura massima del 12% della spesa sostenuta, al netto dell’IVA, nel secondo semestre dell’anno 2022, per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli, di categoria euro 5 o superiore, comprovato dalle relative fatture.

Con riferimento, infine, allo stanziamento di 200 milioni di euro per l’anno 2023 in favore delle imprese di autotrasporto merci in conto terzi (articolo 1, comma 503, legge 29 dicembre 2022, n. 197), la nuova formulazione della disposizione prevede che il sostegno sia riconosciuto sotto forma credito di imposta, nella misura del 12%, della spesa sostenuta nel secondo trimestre dell’anno 2022 per l’acquisto del gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, al netto dell’IVA, comprovato mediante le relative fatture.

  • art. 39 in tema di riduzione del cuneo fiscale lavoratori dipendenti: per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, si prevede l’incremento di 4 punti percentuali del taglio del cuneo fiscale per i dipendenti rispetto a quanto già previsto in legge di bilancio. Pertanto, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, è incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima; viene quindi elevato: dal 3% al 7% per i redditi fino a 25 mila euro e dal 2% al 6% per i redditi fino a 35 mila.
  • art. 40 in materia di fiscalità del welfare aziendale: viene innalzato da 258,23 euro a 3.000 euro il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti che non concorrono alla formazione del reddito, ricomprendendo in tale limite anche le somme erogate o rimborsate agli stessi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale. Tale limite si applica esclusivamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico, compresi i figli nati fuori dal matrimonio riconosciuti, adottivi o affidati.

In allegato la nota di sintesi di Confcommercio.

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