ultimo aggiornamento:

Decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68

Circolare n. 44/2022

Il decreto introduce alcune modifiche al Codice della strada e proroga gli obblighi vigenti di indossare mascherine di protezione delle vie aeree sui mezzi pubblici.

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È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno il decreto-legge 16 giugno 2022, n. 68 “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, nonché in materia di grandi eventi e per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”, che si pone in continuità con il DL 121/2021, cd. Dl Infrastrutture

Il provvedimento – in vigore dal 16 giugno u.s. – all’art. 7 interviene su una pluralità di aspetti in materia di sicurezza e circolazione stradale nonché infrastrutture autostradali, con alcune modifiche al Codice della Strada (D.lgs. 285/1992).

In particolare:

  • con alcune modifiche all’art. 24 CdS viene aggiornata la disciplina delle pertinenze delle strade, per tenere in considerazione le infrastrutture necessarie per la ricarica dei veicoli elettrici e delle norme che ne disciplinano l’installazione e la gestione;
  • si estende la tipologia di veicoli che è possibile guidare con la patente di guida di categoria B, includendo i veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi, con una massa autorizzata massima superiore a 3.500 kg ma non superiore a 4.250 kg. Tale estensione è, però subordinata alle seguenti condizioni:
    1) che la massa superiore ai 3.500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente al maggior peso del sistema di propulsione rispetto a quello di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna;
    2) che la patente di guida sia stata conseguita dal conducente da almeno due anni.
    Si prevede, altresì, che con decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili siano definite le modalità di annotazione sul documento unico del veicolo dell’eccesso di massa connesso al sistema di propulsione installato, nonché quelle di aggiornamento del documento unico già rilasciato. L’efficacia della disposizione è subordinata alla definizione della procedura di consultazione della Commissione europea e la disposizione si applicherà ai soli veicoli sui cui documenti di circolazione saranno annotate le prescritte eccedenze di massa, connesse al sistema di propulsione alternativa impiegato;
  • nell’ambito delle limitazioni alla guida previste per titolari di patente di categoria B durante il primo anno di conseguimento (art. 117), si introduce il limite di potenza specifica per le autovetture elettriche o ibride plug-in di 65 kW/t, compreso il peso della batteria;
  • attraverso l’introduzione del comma 8-ter all’art. 126 (durata e validità patenti) si prevede che qualora una patente di guida sia scaduta da più di cinque anni, la conferma della sua validità sia subordinata anche all’esito positivo di una prova di guida finalizzata a comprovare il permanere dell’idoneità tecnica alla guida del titolare. A tal fine, gli uffici periferici del Dipartimento per la mobilità sostenibile rilasciano, previa acquisizione della certificazione medica, una ricevuta di prenotazione della prova di guida, valida per condurre il veicolo fino al giorno della prova. Se, nel giorno prescritto, il conducente non si presenta alla prova, o nel caso di esito negativo della stessa, la patente è revocata;
  • integrando l’art. 190 (comportamento dei pedoni) si stabilisce che le macchine per uso di persone con disabilità possano circolare sui percorsi ciclabili e sugli itinerari ciclopedonali, nonché, se motorizzate, sulle piste ciclabili, sulle corsie ciclabili, sulle corsie ciclabili per doppio senso ciclabile e sulle strade urbane ciclabili;
  • viene prorogato, inoltre, fino al 27 luglio 2023 il termine per la conclusione della sperimentazione della circolazione su strada di veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica, quali segway, hoverboard e monopattini (art. 33-bis, comma 1, D.L. n. 162/2019, convertito, con modificazioni, L. n. 8/2020);
  • infine, viene sospeso l’incremento dei pedaggi delle Autostrade A24/A25 dal prossimo 1° luglio fino al 31 dicembre del corrente anno e, comunque, non oltre la conclusione della verifica della sussistenza delle condizioni per la prosecuzione dell’attuale rapporto concessorio, qualora dovesse avvenire prima della richiamata data.

Inoltre, con l’art. 11 (disposizioni urgenti sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie), viene prorogato al 30 settembre 2022 l’obbligo di utilizzo di mascherina FFP2 a bordo dei seguenti mezzi di trasporto:

  • navi e traghetti adibiti a servizio di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • non trova più, applicazione, quindi, l’obbligo di mascherina FFP2 a bordo degli aerei.

Parimenti, si prevede la proroga al prossimo 30 settembre dell’obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie FFP2 per i lavoratori, gli utenti e i visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque le strutture residenziali di riabilitazione e lungodegenza post acuzie (art. 44 del DPCM 12 gennaio 2017).

Per la generalità dei lavoratori operanti nel settore privato, le Parti Sociali sono in attesa di una convocazione da parte del Ministro del Lavoro per aggiornare il Protocollo Sicurezza del 6 aprile 2021 che, nelle more, resta valido e occorre continuare ad applicare.

Decade, invece, l’obbligo di indossare mascherine FFP2 per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportivi che si svolgono al chiuso.

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