Legge 25.02.2022, n. 15 di conversione del cd DL Milleproroghe
Circolare n. 22/2022
Con la conversione in legge del decreto Milleproroghe sono state introdotte novità in tema di limite all’uso del contante, revisioni e credito di imposta per investimenti.
Si comunica che è stata pubblicata sulla GU del 28.02.2022 n. 49 la Legge del 25 febbraio 2022 n. 15 di conversione del Decreto legge del 30.12.2021 n. 228 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd decreto Milleproroghe), in vigore dal 1° marzo (v. circolare n. 3/2022 del 04.01.2022).
Tra le misure introdotte si segnalano le seguenti:
- la proroga della riduzione della soglia per effettuare pagamenti in contanti (art 3, comma 6-septies)
L’intervento, inserito in fase di conversione del decreto, modifica l’articolo 49, comma 3-bis del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in materia di limitazioni all’uso del contante, disponendo che il valore soglia oltre il quale si applica il divieto al trasferimento del contante fra soggetti diversi, ritorni ad essere stabilito nella misura di 2.000 euro fino al 31 dicembre 2022. Viene pertanto posticipata dal 1° gennaio 2022 al 1° gennaio 2023 la riduzione a 1.000 euro di tale valore soglia (v. circolare n. 100/2021 – AF 30/2021 del 22.12.2021); - la proroga dei termini per la consegna dei beni strumentali (art. 3 quater)
Con il nuovo articolo 3 quater, sono stati prorogati dal 30 giugno 2022 al 31 dicembre 2022 i termini per la consegna dei beni strumentali agevolati attraverso i crediti d’imposta previsti dai commi 1054 e 1056 dell’art. 1 della L. 178/2020. Nello specifico, la proroga è prevista:
– per l’acquisto dei beni strumentali materiali e immateriali previsti dal comma 1054, cioè per i beni che non rientrano tra quelli previsti negli allegati A e B della Legge n. 232 del 2016, il cui ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021;
– per l’acquisto dei beni strumentali materiali previsti dal comma 1056, cioè per i beni materiali 4.0 previsti dall’allegato A della Legge n. 232 del 2016, il cui ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di un acconto pari ad almeno il 20% entro il 31 dicembre 2021. - l’estensione ulteriore, fino al 31 dicembre 2022, della possibilità per gli Ispettori autorizzati dal MIMS (DM 19 maggio 2017) di effettuare i controlli tecnici per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi (art. 10, comma 1).
In allegato sintesi completa del provvedimento, predisposta da Confcommercio.