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Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228 – cd decreto Milleproroghe

Circolare n. 3/2022

Proroga delle norme emergenziali in tema di assemblee societarie e possibilità, anche, per gli ispettori autorizzati dal MIMS di effettuare i controlli tecnici per la revisione periodica dei veicoli.

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Si informa che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021 – ed è entrato in vigore il giorno successivo – il decreto-legge n. 228 di pari data recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi” (cd decreto Milleproroghe).

Si riporta, di seguito, una breve illustrazione delle disposizioni di interesse.

DISPOSIZIONI IN MATERIA FISCALE

1. Proroga del processo telematico tributario (art. 16, comma 3)

L’articolo 16, al comma 3, proroga ulteriormente, dal 31 dicembre 2021 al 31 marzo 2022, le disposizioni contenute nell’articolo 27, comma 1, primo periodo del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 (c.d. decreto “Ristori”), in merito al processo telematico tributario.

Come noto, ai sensi del predetto articolo 27, a causa della situazione emergenziale da Covid-19, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio può avvenire, anche parzialmente, in modalità da remoto, previo decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. Il decreto deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per un’udienza pubblica o una camera di consiglio.

In tutti i casi in cui sia disposta la discussione da remoto, la segreteria deve comunicare alle parti, di regola, almeno tre giorni prima della trattazione, l’avviso dell’ora e delle modalità di collegamento.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AIUTI

1. Modifiche al regime-quadro della disciplina degli aiuti (art. 20)

A seguito della Comunicazione C8442 del 18 novembre 2021 con cui la Commissione Europea ha prolungato al 30 giugno 2022 i termini di vigenza del Quadro temporaneo degli aiuti di stato – Temporary Framework-Covid 19 viene prorogata al 30 giugno 2022 la scadenza del Regime quadro della disciplina degli aiuti, di cui al Capo II del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Inoltre, è prorogata al 30 giugno 2023 la possibilità prevista e disciplinata dallo stesso Temporary Framework, di convertire misure concesse sotto forma di anticipazioni rimborsabili, garanzie, prestiti o altri strumenti rimborsabili, in altre forme di aiuto come le sovvenzioni, fermo il rispetto, per quanto riguarda gli aiuti sotto forma di sostegno ai costi fissi, delle condizioni previste dall’art. 60-bis del decreto legge 34 del 2020.

Per gli aiuti concessi sotto forma di agevolazioni fiscali, il termine di concessione dell’aiuto coincide con la data in cui deve essere presentata da parte del beneficiario la dichiarazione fiscale relativa all’annualità 2020, all’annualità 2021 e ora – a seguito di una modifica dell’articolo 61 – all’annualità 2022.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO e  WELFARE

1. Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterale (art. 9, comma 5)

In tema di ammortizzatori sociali, l’articolo 9, comma 5 modifica l’articolo 28, comma 2, secondo periodo del d.lgs. 148/2015, sopprimendo l’inciso “in  relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente fino a  quindici dipendenti” laddove si prevede che nei fondi di solidarietà bilaterali l’aliquota di finanziamento stabilita sia almeno pari a quella  prevista per  il fondo di integrazione salariale (cd. FIS).

Pertanto, la costituzione di fondi di solidarietà di settore non potrà prevedere aliquote di finanziamento inferiori a quelle previste per il FIS.

2. Fondo nuove competenze (art. 9, comma 8)

Viene estesa all’anno 2022 la possibilità, prevista dal comma 1 dell’articolo 88 del D.L. 34/2020, di stipulare gli accordi collettivi aziendali o territoriali fra datori di lavoro e rappresentanze sindacali per rimodulare l’orario di lavoro e finalizzare parte dello stesso alla formazione dei dipendenti, propedeutici alla richiesta di accesso al Fondo Nuove Competenze.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI

1. Patenti di guida Regno Unito (art. 2, comma 3)

L’articolo 2, comma 3, dispone che, in deroga a quanto previsto dall’art. 135, comma 1 del Codice della Strada (D.lgs 285/1992), i titolari di patenti di guida, rilasciate dal Regno Unito, residenti in Italia alla data di entrata in vigore del decreto, per dare attuazione all’accordo sulla Brexit, possano condurre, sul territorio nazionale i veicoli alla cui guida sono abilitati dalla patente posseduta, fino al 31 dicembre 2022.

2. Ispettori autorizzati alla revisione dei veicoli (art. 10, comma 1)

La disposizione in commento, modificando l’articolo 92 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, estende fino al 31 marzo 2022 la possibilità, anche, per gli ispettori autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (DM 19 maggio 2017),  di effettuare i controlli tecnici per la revisione periodica dei veicoli.

ALTRE DISPOSIZIONI

1. Proroga di termini in materia di assemblee societarie (art. 3, comma 1)

L’articolo 3, comma 1 prevede l’applicabilità della normativa semplificata in materia di svolgimento delle assemblee di società ed enti di cui all’articolo 106 del decreto “Cura Italia” (decreto-legge n.18 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n.27), alle assemblee societarie tenute entro il 31 luglio 2022 (in luogo del previgente termine del 31 dicembre 2021).

Sino a tale data continueranno, quindi, ad applicarsi le seguenti disposizioni:

  • con l’avviso di convocazione delle assemblee ordinarie o straordinarie, le società per azioni (spa), le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata (srl), le società cooperative e le mutue assicuratrici possono prevedere, anche in deroga allo statuto: l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza; l’intervento all’assemblea mediante mezzi di telecomunicazione; che l’assemblea si svolga, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione  e l’esercizio del diritto di voto senza necessità che si trovino nel medesimo luogo, ove previsti, il presidente, il segretario ed il notaio;
  • le srl, in aggiunta, possono consentire, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2479, comma 4 del codice civile e alle diverse disposizioni statutarie, che l’espressione del voto avvenga mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto;
  • le spa quotate possono designare per le assemblee ordinarie o straordinarie, il rappresentante al quale i soci possono conferire deleghe con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all’ordine del giorno, anche in deroga allo statuto e prevedere, nell’avviso di convocazione, che l’intervento in assemblea si svolga esclusivamente tramite il rappresentante designato, al quale possono essere conferite anche deleghe o sub-deleghe ai sensi dell’articolo 135-novies del TUF. Medesima facoltà è estesa anche alle società cooperative, mutue assicuratrici, banche popolari e banche di credito cooperativo.

Si ricorda, infine, che, ai sensi del comma 8-bis dell’art. 106, le suddette disposizioni si applicano anche alle associazioni e fondazioni.

2. Incremento importo anticipazione appalti (art. 3, comma 4)

Viene prorogata la possibilità di incrementare, per le procedure avviate entro il 31 dicembre 2022, l’anticipazione del prezzo da riconoscere all’appaltatore sul valore del contratto di appalto, prevista dall’art. 35, comma 18 del Codice dei contratti pubblici (D.lgs. 50/2016), dal 20% attualmente previsto al 30%, compatibilmente con le risorse a disposizione della stazione appaltante secondo quanto stabilito dall’art. 207, comma 1 del decreto legge n. 34/2020.

3. Disposizioni in materia di giustizia civile, penale e amministrativa (art. 16)

Continueranno ad applicarsi fino alla data del 31 dicembre 2022, le disposizioni in materia di processo civile e penale previste dall’articolo 221, commi da 3 a 10 del decreto Rilancio (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) nonché dall’articolo 23, commi 2, 4, da 6 a 9-bis e 10, dall’articolo 23-bis, commi da 1 a 4 e 7 e dall’articolo 24 del decreto Ristori (decreto-legge 28 ottobre 2020, n.137), dirette a potenziare il processo telematico civile e penale e a consentire lo svolgimento di attività processuali da remoto.

In particolare, per quanto riguarda il procedimento giurisdizionale civile: deposito telematico da parte del difensore di ogni atto e documento; pagamento telematico del contributo unificato; possibilità che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano svolte mediante deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni; partecipazione da remoto alle udienze dei difensori e delle parti; modalità alternative di giuramento, in forma scritta e con deposito telematico, da parte del consulente tecnico d’ufficio, in luogo dell’udienza pubblica.

Viene, inoltre, differito al 31 marzo 2022 il termine dell’articolo 7-bis, comma 1 del decreto legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 126, relativo alla possibilità per i Presidenti di sezione del Consiglio di Stato, il Presidente del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e i Presidenti dei TAR di autorizzare, con decreto motivato, in alternativa al rinvio, la trattazione da remoto delle cause del processo amministrativo, in caso di  situazioni eccezionali non altrimenti fronteggiabili e correlate a provvedimenti assunti dalla pubblica autorità per contrastare la pandemia.

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