ultimo aggiornamento:

Decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 recante “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria”

Circolare n. 1/2022

Dal 10 gennaio 2022 estensione dell’utilizzo del Green Pass rafforzato.

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Si informa che il 31 dicembre 2021, è entrato in vigore il decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 229 che introduce “Misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19 e disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria” (Gazzetta Ufficiale n. 309 del 30 dicembre 2021).

Si riporta, di seguito, una sintesi delle principali misure.

1. Estensione utilizzo del Green Pass rafforzato (art. 1)

Dal 10 gennaio 2022 e fino alla cessazione dello stato di emergenza, l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd green pass “rafforzato” (cioè rilasciato a seguito di completamento del ciclo vaccinale o guarigione; rimangono dunque esclusi i soggetti cui la certificazione verde sia stata rilasciata all’esito di un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo), ai soggetti minori di 12 anni ed ai soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi clinici:

  • alberghi e altre strutture ricettive nonché ai servizi di ristorazione prestati all’interno degli stessi anche se riservati ai clienti ivi alloggiati;
  • sagre e fiere, convegni e congressi;
  • feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
  • impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
  • servizi di ristorazione all’aperto;
  • piscine, centri natatori, sport di squadra e di contatto, centri benessere per le attività all’aperto;
  • centri culturali, sociali e ricreativi, per le attività all’aperto;
  • mezzi di trasporto: aerei adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale.

Restano ferme le disposizioni che consentono l’accesso con il green pass base alle mense ed al catering continuativo su base contrattuale.

Infine, dal 31 dicembre 2021, in zona bianca, l’accesso agli eventi ed alle competizioni sportive è consentito esclusivamente ai soggetti in possesso del cd green pass “rafforzato”, ai soggetti minori di 12 anni ed ai soggetti esenti dalla vaccinazione per motivi clinici e la capienza consentita non può essere superiore al 50%  all’aperto ed al 35% al chiuso rispetto a quella massima autorizzata.

2. Disposizioni in materia di quarantena (art. 2)

L’articolo 2, introducendo un nuovo comma 7-bis nel corpo dell’articolo 1 del Dl n. 33 del 2020, prevede che la quarantena precauzionale (di cui comma 7 del predetto  art. 1) non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo.

I suddetti soggetti sono obbligati ad indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al Covid-19, e ad effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.

La cessazione del regime di  quarantena o dell’auto-sorveglianza (introdotta con il nuovo comma 7-bis) consegue all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso, la cessazione è determinata dalla trasmissione, con modalità anche elettroniche, all’Asl competente del referto con esito negativo.

Si segnala che le modalità attuative delle disposizioni in materia di quarantena e isolamento sono state definite, con circolare del Ministero della salute (in allegato), emanata contestualmente alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento in esame.

3. Contenimento dei prezzi dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (art. 3)

Il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell’emergenza, d’intesa con il Ministro della salute, definirà un protocollo con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati, al fine di assicurare fino al 31 marzo 2022 la vendita di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 a prezzi contenuti.

4. Disciplina sanzionatoria (art. 4)

La violazione delle disposizioni sopra riportate resta sanzionata dall’art. 4 del DL 19/2020 ed i titolari o i gestori dei servizi delle attività il cui accesso è consentito solo con green pass “rafforzato”, sono tenuti a verificare che l’accesso ai servizi ed alle attività avvenga nel rispetto delle disposizioni vigenti e la verifica delle certificazioni verdi (i cd green pass) si continuino a fare con le modalità già in vigore (app Verifica C19).

Inoltre alle violazioni:

  • all’accesso ad alberghi ed altre strutture ricettive, sagre, fiere, convegni e congressi, feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, senza certificazione verde (art. 9-bis, comma 1, lett a-bis, e, g-bis del n.52 del 2021 – DL Riaperture);
  • all’accesso agli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono al chiuso o all’aperto nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso o all’aperto, senza utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 (art. 4, comma 2, DL 221/2021);
  • al divieto di consumo di cibi e bevande al banco, al chiuso nei servizi di ristorazione, senza green pass “rafforzato” (art. 5, DL 221/2021);
  • all’accesso ai musei, altri istituti e luoghi di cultura e mostre; alle piscine, centri natatori, palestre e sport di squadra, limitatamente alle attività al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce; centri benessere al chiuso; centri termali, salvo che per gli accessi per i livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche; parchi tematici e di divertimento; centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso;
  • sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò, senza green pass “rafforzato” (art 8, comma 1, DL 221/2021)
  • all’accesso ai corsi di formazione privati in presenza, senza green pass “rafforzato” (art. 8, comma 2, DL 221/2021),

si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della chiusura da uno a dieci giorni a partire dalla seconda violazione commessa in giornata diversa (art. 13, comma 1, terzo periodo, DL 52/2021).

Sul sito del Governo sono state aggiornate le Faq sull’utilizzo della mascherina e sulle nuove norme per la quarantena, valide su tutto il territorio nazionale: https://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone.

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