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Lombardia: Dal 1° gennaio 2022 semplificazioni per la sospensione del pagamento della tassa automobilistica

Circolare n. 75/2021 – AF 21/2021

Dal 1° gennaio 2022, meno oneri per la sospensione dal bollo per i veicoli in attesa di rivendita.

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La Regione Lombardia con l’introduzione del comma 12bis all’art. 44, della L.R. 10/2013 (attraverso l’art. 9, comma 1, lett. b, L.R. 15/2021), ha semplificato ulteriormente la procedura di sospensione dal pagamento della tassa auto per giacenza dei veicoli presso i rivenditori autorizzati fino alla loro rivendita.

La Lombardia aveva già attribuito alla “minivoltura” registrata presso il PRA ai sensi della “legge Dini” (art. 56 del D.lgs. n. 446/1997), la valenza di esclusiva condizione per beneficiare di tale agevolazione.

L’introduzione del comma 12bis, che produrrà i suoi effetti a decorrere dal 1° gennaio 2022, prevede che:
a) per effetto dell’avvenuta trascrizione al PRA della cessione di veicoli consegnati per la rivendita, non è più necessaria la produzione e l’invio dell’elenco di cui all’art. 5, comma 44, del DL 953/1982;
b) l’eliminazione dell’obbligo di corrispondere il diritto fisso previsto dall’art. 5, comma 47, del DL 953/1982.

Il suddetto diritto fisso, introdotto per consentire una quadratura delle operazioni relative all’entrata e all’uscita da esenzione dei veicoli consegnati per la rivendita in un’epoca nella quale le procedure erano totalmente gestite manualmente, serviva a remunerare il soggetto allora incaricato della riscossione.

Oggi la riscossione è direttamente in capo alle Regioni e la procedura, per la Lombardia, è gestita a livello informatico. Inoltre, la prevalenza giuridica delle risultanze del PRA e la conseguente conoscibilità verso i terzi, rende non necessario questo onere che, pertanto, non è più dovuto per le formalità di sospensione d’imposta per giacenza rivenditore trascritte al PRA, ai sensi dell’art. 56, comma 6, del D.lgs. n. 446/1997, effettuate a partire dal 1° gennaio 2022.

A decorrere dalla medesima data, pertanto, le risultanze del PRA saranno indispensabili e sufficienti per il riconoscimento della sospensione d’imposta per i veicoli consegnati alle imprese autorizzate/abilitate al commercio di veicoli.

La sospensione decorre dal periodo successivo a quello di scadenza di validità della tassa (secondo le scadenze stabilite all’art. 40 della L.R. 14 luglio 2003, n. 10) e fino al mese precedente a quello in cui avviene la rivendita.

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