ultimo aggiornamento:

Obbligo di Green pass in tutti i luoghi di lavoro

Circolare n. 74/2021 – LP 8/2021

Da domani 15 ottobre controllo della certificazione verde Covid- 19 in tutti i luoghi di lavoro,

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L’obbligo di possedere ed esibire il Green Pass per accedere ai luoghi di lavoro decorre dal 15 ottobre p.v. e scadrà il 31 dicembre 2021 (salvo proroghe), termine di cessazione dello stato di emergenza, ed è finalizzato a prevenire la diffusione dell’infezione da SARS-CoV-2 (v. circolare n. 65/2021 – LP 7/2021 del 22.09.2021).

Destinatari

L’art. 3 del DL 127/2021 introduce l’art. 9-septies nel DL 52/2021 (relativo agli obblighi di green pass nel settore scolastico e trasporti), che disciplina l’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 nel settore privato prevedendo che dal 15 ottobre al 31 dicembre siano obbligati, per accedere al luogo nel quale svolgono l’attività lavorativa, ad avere il green pass:

  1. tutti i lavoratori del settore privato;
  2. i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato nei luoghi di lavoro afferenti al settore privato, anche sulla base di contratti esterni, ivi compresi i lavoratori autonomi ed i collaboratori non dipendenti.

Sono esclusi dall’obbligo i soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica, rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute del 4 agosto 2021.

Per luoghi di lavoro si intendono sia quelli interni che esterni: quindi qualunque luogo in cui il lavoratore svolge le proprie mansioni per l’azienda.

Si evidenzia che l’introduzione del green pass è una misura ulteriore di sicurezza che si va ad aggiungere ai protocolli aziendali e di settore che prevedono regole sulla sanificazione delle sedi aziendali, sull’uso delle mascherine, sul distanziamento, sul divieto di recarsi sul luogo di lavoro in presenza di sintomi riconducibili alla malattia, ecc. Quindi restano valide tutte le prescrizioni già in vigore per il contenimento del Covid nei luoghi di lavoro.

Al momento la norma prevede i controlli solo nei confronti dei lavoratori dipendenti/autonomi/collaboratori e non dei clienti che si recano ad esempio in salone per provare, acquistare, riparare/assistere veicoli.

Verifiche e controlli

Con il DPCM del 12 ottobre 2021 (pubblicato sulla G.U. n. 246 del 14.10.2021) sono state indicate le modalità di verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito lavorativo e, in considerazione delle incertezze applicative, il Governo ha fornito una serie di risposte alle domande ricorrenti.

Ogni azienda è autonoma nell’organizzare i controlli, nel rispetto delle normative sulla privacy e delle linee guida emanate con il DPCM 12 ottobre 2021. I datori di lavoro definiscono le modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro, e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento delle violazioni degli obblighi. È opportuno utilizzare modalità di accertamento che non determinino ritardi o code all’ingresso. Oltre all’app “VerificaC19”, saranno rese disponibili per i datori di lavoro specifiche funzionalità che consentono una verifica quotidiana e automatizzata del possesso delle certificazioni. In ambito privato, tali verifiche potranno avvenire attraverso:

  • l’integrazione del sistema di lettura e verifica del QR code del certificato verde nei sistemi di controllo agli accessi fisici, inclusi quelli di rilevazione delle presenze, o della temperatura;
  • per i datori di lavoro con più di 50 dipendenti, l’interazione asincrona tra il Portale istituzionale INPS e la Piattaforma nazionale-DGC.

Le attività di verifica devono limitarsi al controllo dell’autenticità, validità e integrità della certificazione e non possono comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario. Pertanto, non è consentito accedere alle informazioni in merito ai presupposti – vaccino, guarigione dal COVID-19 o tampone – che hanno determinato il rilascio della certificazione, né alla relativa scadenza, né chiedere e conservare copia delle certificazioni.

I soggetti che, per comprovati motivi di salute, non possono effettuare il vaccino contro il COVID-19, dovranno esibire un certificato contenente l’apposito “QR code” in corso di predisposizione. Nelle more del rilascio del relativo applicativo, il personale esente – previa trasmissione della relativa documentazione sanitaria al medico competente dell’amministrazione di appartenenza – non potrà essere soggetto ad alcun controllo.

Per i soggetti in attesa di rilascio di valida certificazione verde e che ne abbiano diritto, nelle more del rilascio e dell’eventuale aggiornamento, sarà possibile avvalersi dei documenti rilasciati, in formato cartaceo o digitale, dalle strutture sanitarie pubbliche e private, dalle farmacie, dai laboratori di analisi, dai medici di medicina generale e dai pediatri di libera scelta.

Il decreto non prevede un obbligo di informativa ai dipendenti circa l’obbligo di possesso del green pass, anche se è opportuno prevedere una modalità di informazione agli stessi ad es. tramite comunicazione diretta agli stessi, ordine di servizio, affissione in bacheca, ecc (anche a seconda della dimensione aziendale e del numero di lavoratori presenti) e inserirla nelle procedure organizzative individuate dal datore di lavoro.

Sanzioni

Il lavoratore è considerato assente ingiustificato, senza diritto allo stipendio, fino alla presentazione del green pass; nel caso di aziende con meno di 15 dipendenti, dopo il quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per la durata corrispondente a quella del contratto di lavoro stipulato per la sostituzione, comunque per un periodo non superiore a dieci giorni, rinnovabili per una sola volta e non oltre il 31 dicembre 2021.

Nel caso in cui il lavoratore acceda al luogo di lavoro senza green pass, il datore di lavoro deve poi effettuare una segnalazione alla Prefettura ai fini dell’applicazione della sanzione amministrativa. Infatti, il lavoratore che accede al luogo di lavoro senza green pass è soggetto, con provvedimento del Prefetto, a una sanzione amministrativa che va da 600 a 1.500 euro. Vengono poi applicate anche le sanzioni disciplinari eventualmente previste dai contratti collettivi di settore.

Oltre alla retribuzione, non sarà più versata al lavoratore senza green pass qualsiasi altra componente della retribuzione, anche di natura previdenziale, avente carattere fisso e continuativo, accessorio o indennitario, previsto per la giornata di lavoro non prestata. I giorni di assenza ingiustificata non concorrono alla maturazione delle ferie e comportano la perdita della relativa anzianità di servizio.

Come previsto dall’articolo 3 del decreto-legge 139/2021 (cd Decreto Capienze), in caso di richiesta da parte del datore di lavoro derivante da specifiche esigenze organizzative (ad esempio attività che necessitano di pianificazione e programmazione, anche di turni), i lavoratori sono tenuti a rendere le comunicazioni sul green pass con un preavviso necessario a soddisfare le esigenze organizzative e a garantire un’efficace programmazione del lavoro (senza l’obbligo di esibirlo prima). Questa ipotesi non fa comunque venire meno l’obbligo di effettuare i controlli all’accesso o quelli a campione, dal momento che il possesso del green pass non è, a legislazione vigente, oggetto di autocertificazione.

Il datore di lavoro che non controlla il rispetto delle regole sul green pass è punito con una sanzione amministrativa che va da 400 a 1.000 euro.

Il fatto che il datore di lavoro sia chiamato, a pena di sanzione amministrativa, a stabilire le modalità del controllo rende necessario organizzare il controllo prevedendone formalmente le procedure e la documentazione per giustificare adeguatamente la comunicazione della violazione al Prefetto. Questo impone di regolare adeguatamente e formalmente la procedura, gli strumenti adottati, i riferimenti all’identità dei soggetti controllati, la formalizzazione del soggetto addetto al controllo (la previsione che debbano sempre in due sembra costituire una tutela per la dimostrazione della correttezza dell’operato di fronte ad eventuali contestazioni), la tracciatura formale della verifica negativa. Pertanto, il datore di lavoro non può trattenere documenti o dati in fase di verifica, invece può predisporre dei registri in cui attestare di aver eseguito il controllo (indicazione della data ed orario della verifica, del soggetto accertatore, di quello verificato e dell’esito del controllo) o redigere un protocollo aziendale in cui specificare le modalità di verifica adottate giornalmente.

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