ultimo aggiornamento:

DPCM 14 gennaio 2021

Circolare n. 6/2021

Il DPCM entra in vigore il 16 gennaio ed è efficace fino al 5 marzo 2021.

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E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del 15 gennaio 2021 (S.O. n.2) il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 gennaio 2021, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19’, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid.19’, e del decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ‘Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021′”.

Il provvedimento – le cui disposizioni si applicano a partire dal 16 gennaio e saranno efficaci fino al 5 marzo 2021 (salvo i diversi termini specifici previsti nell’articolato) – sostituisce, modificandole in parte, le previsioni del DPCM del 3 dicembre 2020, in considerazione dell’evolversi della situazione epidemiologica, confermando le modalità per l’individuazione delle restrizioni applicabili su parti del territorio nazionale a seconda che si collochino in contesti di elevata o massima gravità epidemiologica.

Per quanto riguarda il commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori, restano valide le disposizioni in vigore fino ad oggi, quindi, nel rispetto di tutte le misure di prevenzione e protocolli di sicurezza per il settore:

  • resta consentito anche in caso di zona rossa, in quanto tale attività rientra tra quelle di prima necessità, individuate nell’Allegato 23 al DPCM 14 gennaio 2021;
  • non è prevista la chiusura nelle giornate festive e prefestive.

In base alle Ordinanze del Ministro della salute dell’8 e del 16 gennaio 2021, sono attualmente ricomprese:

  • nell’area gialla: Basilicata, Campania, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Toscana;
  • nell’area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
  • nell’area rossa: Lombardia, Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.

Si riportano, di seguito, le principali disposizioni del DPCM in oggetto, evidenziando le novità rispetto alle disposizioni del DPCM del 3 dicembre (v. circolare n. 142/2020 del 4.12.2020) che, ove non modificate, si intendono confermate.

1. Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale – c.d. ZONA GIALLA (art. 1)

Continua a valere, sull’intero territorio nazionale, il divieto generale di spostamento dalle ore 22:00 fino alle ore 5:00 del giorno successivo, salvo che per comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (comma 3).

I commi 3 e 4 richiamano nel corpo del DPCM quanto disposto in materia di spostamenti dall’art. 1 del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2 (v. circolare n. 5/2021 del 16.01.2021) e, in particolare:

  • è consentito lo spostamento, in ambito regionale, verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5:00 e le ore 22:00, e nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi, oltre ai minori di anni 14 sui quali tali persone esercitino la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi (comma 3);
  • è vietato, nel periodo dal 16 gennaio al 15 febbraio 2021, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di regioni o province autonome diverse, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Resta comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (comma 4).

Si conferma la possibilità di disporre – per tutta la giornata o in determinate fasce orarie – la chiusura al pubblico delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, fatta salva la possibilità di accesso e deflusso agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private (comma 5).

Continua a prevedersi per tutti i locali pubblici o aperti al pubblico e per tutti gli esercizi commerciali, l’obbligo di esporre, all’ingresso del locale, un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti (comma 6).

Restano consentiti soltanto gli eventi e le competizioni ‒ di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) ‒ riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico. Confermando le indicazioni dell’ordinanza del Ministro della salute del 18 dicembre 2020, si dispone che atleti, tecnici, giudici, commissari di gara e accompagnatori, rappresentanti della stampa estera che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti in Stati e territori, di cui agli elenchi C, D, ed E dell’allegato 20 del decreto in commento, possono fare ingresso nel territorio nazionale, senza obbligo di isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria, se muniti di test molecolare o antigenico negativo, effettuato entro le 48 ore antecedenti all’ingresso (comma 10, lett. e).

Restano sospese le attività di piscine, palestre, centri natatori e centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi. Fermo restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l’attività sportiva di base e l’attività motoria in genere sono consentite, se svolte all’aperto, presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni (comma 10, lett. f). Sospesi anche gli sport di contatto e l’attività sportiva dilettantistica di base e di tutte le gare, competizioni e attività connesse agli sport di contatto (comma 10, lett. g).

Confermate le sospensioni anche per le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò anche se svolte  all’interno di locali adibiti ad attività differente (comma 10, lett. l); per gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto (comma 10, lett. m); per le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all’aperto e al chiuso; confermato il divieto delle feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose, e il divieto di sagre, fiere di qualunque genere e altri analoghi eventi (comma 10, lett. n). Restano sospesi anche i convegni, i congressi e gli altri eventi, salvo si svolgano con modalità a distanza (comma 10, lett. o).

I musei e gli altri istituti e luoghi di cultura (aree e parchi archeologici, complessi monumentali, biblioteche ed archivi) garantiscono l’apertura al pubblico dal lunedì al venerdì con esclusione dei giorni festivi, con modalità di fruizione contingentate o comunque tali da evitare assembramenti ed il rispetto della distanza tra le persone di almeno un metro; alle medesime condizioni previste per i musei sono aperte al pubblico le mostre (comma 10, lett. r). Sul punto vedasi però le misure più restrittive previste dagli articoli 2 e 3 per le zone ad elevata e massima gravità.

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado garantiscono l’attività in presenza, a decorrere dal 18 gennaio 2021, agli studenti in una percentuale di almeno il 50% e fino a un massimo del 75%. La restante parte dell’attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza (comma 10, lett. s).

corsi di formazione pubblici e privati potranno continuare a svolgersi solo con modalità a distanza. Restano consentiti anche a distanza e secondo le modalità stabilite con appositi provvedimenti amministrativi, diversi corsi abilitanti nel settore dei trasporti (accesso alla professione autotrasporto, CQC, merci pericolose, abilitazioni al volo, sicurezza trasporti, corsi di formazione finanziati o autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti). Restano, inoltre, consentiti i corsi per le certificazioni necessarie alle professione di lavoratori marittimi, le prove teoriche e pratiche per il conseguimento e la revisione delle patenti di guida, delle abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo richiesto per l’esercizio dell’attività di trasporto, le prove e gli esami teorico-pratici effettuati dalle Autorità marittime, ivi compresi quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle patenti nautiche e per la selezione di piloti e ormeggiatori dei porti, nonché le prove teoriche e pratiche effettuate dall’Ente nazionale dell’aviazione civile e dalle scuole di volo (comma 10, lett. s).

Restano sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (comma 10, lett. t), nonché  lo svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all’esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata solo su basi curriculari ovvero in modalità telematica, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale del servizio sanitario nazionale e per la protezione civile. A decorrere dal 15 febbraio 2021 sono però consentite le prove selettive dei concorsi banditi dalle PA nei casi in cui è prevista la partecipazione di un numero di candidati non superiore a trenta per ogni sessione o sede di prova (comma 10, lett. z).

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono alle medesime condizioni del DPCM del 3 dicembre, ma non è più presente il limite orario di apertura delle ore 21:00 (che – si ricorda – il suddetto DPCM consentiva fino al 6 gennaio 2021). Nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei mercati e dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi commerciali ed altre strutture ad essi assimilabili, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi, edicole cui sono ora aggiunte le librerie (comma 10, lett. ff).

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) continuano a svolgersi alle stesse condizioni del DPCM del 3 dicembre, cioè dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00. Dopo le ore 18:00 resta vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico. La ristorazione con consegna a domicilio resta consentita senza limiti di orario, e la ristorazione con asporto fino alle ore 22:00, con divieto di consumazione  sul posto o nelle adiacenze. Tuttavia – con una modifica intervenuta con il nuovo DPCM – per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00. Restano consentite le attività delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, nonché la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive, senza limiti di orario, limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati (comma 10, lett. gg).

Continuano a restare comunque aperti, senza limiti di orario, gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati presso le aree di servizio e di rifornimento di carburanti anche lungo gli itinerari europei E45 ed E55, oltre che lungo le autostrade, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti (comma 10, lett. hh).

Per quanto riguarda gli impianti sciistici restano chiusi con possibilità di essere utilizzati solo da parte di atleti professioni e non professionisti nonché per lo svolgimento delle prove di abilitazione all’esercizio della professione di maestro di sci. A partire dal 15 febbraio 2021, gli impianti sono aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all’adozione di apposite linee guida da parte della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e validate dal Comitato tecnico-scientifico, rivolte a evitare aggregazioni di persone e, in genere, assembramenti (comma 10, lett. oo).

Si evidenzia che, ai sensi dell’art. 1, comma 11, le misure di sospensione o di divieto di esercizio di attività sopra indicate non si applicano alle regioni che si collocano, a seguito di ordinanza del Ministro della salute, in uno “scenario di tipo 1” e con un livello di rischio basso, ove nel relativo territorio si manifesti una incidenza settimanale dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100mila abitanti (cd zone bianche). In tali aree le attività saranno disciplinate dai protocolli e linee guida allegati al provvedimento, concernenti i settori di riferimento o, in difetto, settori analoghi.

2. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio elevato – c.d. ZONA ARANCIONE (art. 2)

Viene confermata la possibilità che, con ordinanza del Ministro della salute, adottata sulla base della procedura da ultimo definita dall’art. 1, comma 16-quater e 16-quinquies,  del decreto legge n. 33/2020, e secondo quanto contenuto nel documento di “Prevenzione e risposta al COVID-19” di cui all’allegato 25, siano individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti e che si collocano in uno “scenario di tipo 2” e con un livello di rischio almeno “moderato” ovvero in uno “scenario di tipo 1” e con un livello di rischio “alto” (comma 1).

Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.

Nelle Regioni individuate dalle ordinanze si applicano, a far data dal giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le seguenti misure di contenimento:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Sono comunque consentiti: gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui territori individuati dall’ordinanza qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti (comma 4, lett. a);
  • è vietato ogni spostamento, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi e non disponibili in tale comune. Nell’ambito del territorio comunale – come previsto dal decreto legge n. 2 del 2021 – lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitano la potestà genitoriale e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Sono consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5 mila abitanti, e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di Provincia (comma 4, lett.b);
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18.00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 4, lett. c);
  • sono sospesi le mostre ed i servizi di apertura al pubblico dei musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi (comma 4, lett. d).

Le misure previste dagli altri articoli del presente decreto, ad eccezione dell’articolo 3, si applicano anche ai territori oggetto dell’ordinanza del Ministro della salute, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

3. Ulteriori misure di contenimento del contagio su alcune aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto – c.d. ZONA ROSSA (art. 3)

Con ordinanza del Ministro della salute, adottata sulla base della procedura da ultimo definita dall’art. 1, comma 16-quater del decreto legge n. 33/2020, e secondo quanto contenuto nel documento di “Prevenzione e risposta al COVID-19” di cui all’allegato 25, sono individuate le Regioni nel cui territorio si manifesti un’incidenza settimanale dei contagi superiore a 50 casi ogni 100 mila abitanti che si collocano in uno “scenario almeno di tipo 3” e  con un livello di rischio almeno “moderato” (comma 1).

Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l’adozione di misure più rigorose.

Nelle Regioni individuate dalle ordinanze citate – a far data dal giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – si applicano le seguenti misure di contenimento:

  • è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori di cui al comma 1, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Restano comunque consentiti: gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza nei limiti in cui la stessa è consentita; il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza; il transito sui territori individuati dall’ordinanza qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto. Lo spostamento verso una sola abitazione privata abitata è consentito nell’ambito del comune – e dai comuni inferiori a 5.000 abitanti per 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia – una volta al giorno, tra le 5.00 e le 22.00, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi conviventi, oltre ai minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi (comma 4, lett. a);
  • sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23, sia negli esercizi di vicinato sia nelle medie e grandi strutture di vendita, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività e ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi di cui all’articolo 1, comma 10, lett. ff). Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari, prodotti agricoli e florovivaistici. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie (comma 4, lett. b);
  • sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale a condizione che vengano rispettati i protocolli o le linee guida diretti a prevenire o contenere il contagio. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22:00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle identificate con i codici ATECO 56.3 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 47.25 (commercio al dettaglio di bevande in esercizi specializzati), l’asporto è consentito esclusivamente fino alle 18:00. Restano comunque aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande siti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei E45 e E55, negli ospedali, negli aeroporti, nei porti e negli interporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro (comma 4, lett. c);
  • sono sospese tutte le attività previste dall’art. 1, comma 10, lett. f) – palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali –  e lett. g) – sport di contatto – anche svolte nei centri sportivi all’aperto, nonché tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva (comma 4, lett. d);
  • è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché attività sportiva esclusivamente all’aperto ed in forma individuale (comma 4, lett. e);
  • restano sospese le attività inerenti servizi alla persona diverse da quelle individuate nell’allegato 24 (comma 4, lett. h);
  • restano temporaneamente sospese le prove teoriche e pratiche per il conseguimento delle patenti di guida di categoria B, B96 e BE, con conseguente proroga dei relativi termini, in favore dei candidati impossibilitati a svolgere le suddette prove (comma 4, lett. l);
  • sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali, ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione, e degli archivi (comma 4, lett. m).

Le misure previste dagli altri articoli del presente DPCM, si applicano anche ai territori di cui al presente articolo, ove per tali territori non siano previste analoghe misure più rigorose.

Si evidenzia che gli allegati 23 e 24, così come l’allegato 9 contenente le “Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive” (che restano quelle approvate dalla Conferenza delle regioni in data 8 ottobre 2020), non hanno subito modifiche.

4. Ingressi in Italia e crociere

Con riferimento alle limitazioni agli spostamenti da e per l’estero si segnala – quale elemento di novità – che i cittadini del Regno Unito non potranno più godere dell’esenzione dal divieto di ingresso in Italia previsto per le persone che nei 14 giorni precedenti abbiano soggiornato o transitato nei Paesi esteri ritenuti a maggior rischio epidemiologico, indicati nell’Elenco E dell’allegato 20 del DPCM. In tale elenco è ricompreso, anche, l’Uruguay, confermando le indicazioni dell’Ordinanza del Ministro della salute del 18 dicembre u.s.

Continuano, infine, ad essere consentite alle condizioni previgenti alla sospensione natalizia, le crociere e viene estesa, fino al prossimo 5 marzo, la validità della specifica disciplina degli spostamenti da e verso il Regno Unito, introdotta dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 9 gennaio u.s.

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