Decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2
Circolare n. 5/2021
Proroga dello stato di emergenza al 30 aprile 2021, introduzione zona bianca, spostamenti tra Regioni limitati fino al 15 febbraio 2021.
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 10 del 14 gennaio 2021 – ed è entrato contestualmente in vigore – il decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021”.
Il decreto (art. 1, commi 1 e 3) proroga al 30 aprile 2021 lo stato d’emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di “emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale” da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS).
Disciplina degli spostamenti (art. 1, commi 3 e 4)
Il decreto:
- conferma, dal 16 gennaio e fino al 15 febbraio 2021, il divieto – già in vigore – di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
- inoltre, dal 16 gennaio 2021 e fino al 5 marzo 2021 – ferme restando, per quanto non previsto nel presente decreto, le altre misure di contenimento del contagio adottate con DPCM e Ordinanze del Ministro della salute (ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 19 del 2020) – sull’intero territorio nazionale si applicano le seguenti misure:
- all’interno dell’ambito territoriale delle Regioni della cosiddetta zona gialla è consentito spostarsi, una sola volta al giorno, tra le ore 5:00 e le ore 22:00, verso una sola abitazione privata abitata, nei limiti di 2 ulteriori persone oltre a quelle ivi conviventi, esclusi i minori di 14 anni su cui si esercita la potestà genitoriale e le persone disabili o non autosufficienti conviventi. Per le Regioni della cosiddette zone arancioni e rosse – individuate ai sensi dei commi 16-quater e 16-quinquies dell’art. 1 del decreto legge 16 maggio 2020 n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020 n. 74 – tali spostamenti sono consentiti soltanto all’interno dell’ambito territoriale dei comuni, fatto salvo quanto previsto dalla lettera b) per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
- qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai Comuni con una popolazione non superiore a 5 mila abitanti e per una distanza non superiore a 30 km dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia.
Criteri per l’applicazione delle misure (art. 1, comma 5)
Con due nuovi commi aggiunti all’art. 1 del DL n. 33/2020, il decreto stabilisce che le misure previste per le regioni che si collocano in uno scenario di “tipo 2” e con livello di rischio “moderato” (alle quali attualmente, secondo quanto stabilito dal DL n. 1/2021, si applicano le misure previste per le aree arancioni dall’articolo 2 del DPCM 3 dicembre 2020) si applicano anche alle regioni che si collocano in uno scenario di “tipo 1” e con un livello di rischio “alto”.
In aggiunta alle aree gialle, arancioni e rosse, il decreto introduce le nuove aree cosiddette “bianche”, nelle quali sono collocate le Regioni con uno scenario di “tipo 1” e con un livello di rischio “basso”, nelle quali l’incidenza settimanale dei contagi risulti, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti.
In tali aree non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le altre aree (gialle, arancioni e rosse), ma le attività sono disciplinate da specifici protocolli individuati ancora con DPCM. Con i suddetti provvedimenti, inoltre, possono essere adottate specifiche misure restrittive in relazione a determinate attività particolarmente rilevanti dal punto di vista epidemiologico.
Sanzioni (art. 2)
Per quanto riguarda l’impianto sanzionatorio, si conferma l’applicazione dell’art. 4 del decreto-legge n. 19/2020.
Salvo che il fatto costituisca reato, pertanto, il mancato rispetto delle misure di contenimento dell’epidemia, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 ad euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall’articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, la sopradetta sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata fino ad un terzo.
In caso di reiterazione della stessa violazione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Disposizioni urgenti per lo svolgimento di elezioni nell’anno 2021 (art. 4)
In considerazione del permanere dell’emergenza da COVID-19 e del quadro epidemiologico complessivamente e diffusamente grave su tutto il territorio nazionale, il decreto stabilisce che:
- le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
- le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020, sono rinviate e si svolgono entro il 20 maggio 2021.
Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno (art. 5)
La disposizione estende la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi terzi, anche per lo svolgimento di lavoro subordinato, stagionale e autonomo, nonché dei titoli di soggiorno in materia di immigrazione fino al 30 aprile 2021.