Imprese trasporto merci: agevolazioni per la rottamazione dei veicoli pesanti – DM 14.08.2020
Circolare n. 115/2020 – Trucks 5/2020
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il DM recante le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l’annualità 2020 previste dal DL Fiscale.
Si comunica che è stato pubblicato sulla G.U. n. 236 del 23.09.2020 il decreto 14 agosto 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante le modalità di erogazione delle risorse per investimenti a favore delle imprese di trasporto merci su strada per l’annualità 2020, secondo quanto previsto dall’art. 53 del DL 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (v. circolare n. 47/2019 del 23.12.2019).
Le risorse disponibili per il biennio 2019-2020 sono complessivamente pari a 25,8 milioni.
Si evidenzia che gli investimenti agevolati sono quelli effettuati dal 25 dicembre 2019 fino al 30 settembre 2020.
Per accedere all’agevolazione le imprese dovranno procedere alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, a basso inquinamento.
I beneficiari della misura sono le imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi attive sul territorio italiano, che rispondano ai seguenti requisiti:
– siano attualmente iscritte al Registro elettronico nazionale (R.E.N.), e all’Albo degli autotrasportatori di cose per conto di terzi,
– svolgano prevalentemente attività di autotrasporto di cose;
– procedano alla radiazione, per rottamazione, dei veicoli pesanti a motorizzazione termica fino alla classe anti inquinamento euro IV e di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli commerciali, nuovi di fabbrica, di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano (CNG), gas naturale liquefatto (LNG), ibrida (diesel/elettrico) ed elettrica (full electric) ovvero a motorizzazione termica conformi alla normativa anti inquinamento euro VI di cui al regolamento (CE) n. 595/2009.
Le risorse disponibili – al netto di quanto dovuto alla società RAM (Rete Autostrade Mediterranee per la logistica, le infrastrutture ed i trasporti, società in house del MIT, a capitale interamente detenuto dal MEF) che gestisce le attività di istruttoria – sono destinate nella misura del 50% delle risorse per ciascuna annualità del biennio 2019-2020 alle seguenti tipologie di interventi:
– 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica, adibiti al trasporto di merci di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate a trazione alternativa a metano CNG, gas naturale liquefatto LNG, ibrida (diesel/elettrico) e elettrica (full electric);
– 6,45 milioni di euro per la radiazione per rottamazione di veicoli pesanti a motorizzazione termica fino ad euro IV di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate, con contestuale acquisizione, anche mediante locazione finanziaria, di veicoli nuovi di fabbrica adibiti al trasporto di merci conformi alla normativa euro VI di massa complessiva a pieno carico pari o superiore a 3,5 tonnellate.
I contributi variano tra un importo minimo di 2.000 euro fino ad un importo massimo di 20.000 euro e sono differenziati in ragione della massa complessiva a pieno carico del nuovo veicolo e della sua modalità di alimentazione.

L’importo massimo ammissibile per gli investimenti per singola impresa non può superare 550.000 euro.
È esclusa la cumulabilità, per le medesime tipologie di investimenti e per i medesimi costi ammissibili, dei contributi previsti dal presente decreto con altre agevolazioni pubbliche, incluse quelle concesse a titolo «de minimis» ai sensi del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013.
I veicoli oggetto di radiazione per rottamazione devono, a pena di inammissibilità, essere stati detenuti in proprietà o ad altro titolo per almeno tre anni precedenti all’entrata in vigore del presente decreto.
I beni acquisiti non possono essere alienati, concessi in locazione o in noleggio e devono rimanere nella piena disponibilità del beneficiario del contributo fino a tutto il 31 dicembre 2023, pena la revoca del contributo erogato. Non si procede all’erogazione del contributo anche nel caso di trasferimento della disponibilità dei beni oggetto degli incentivi nel periodo intercorrente fra la data di presentazione della domanda e la data di pagamento del beneficio. La continuità aziendale non viene meno in caso di fusioni, incorporazioni, conferimenti e regolarizzazioni ereditarie.
Il procedimento istruttorio si articola in due fasi:
- la fase di accantonamento dell’importo presuntivo del contributo astrattamente spettante alle singole imprese richiedenti l’incentivo sulla sola base del contratto di acquisizione del bene oggetto dell’investimento da allegarsi al momento della proposizione della domanda. In tale fase è sufficiente produrre copia del relativo contratto di acquisizione dei veicoli o dei beni indipendentemente dalla trasmissione della fattura comprovante il pagamento del corrispettivo. In tale caso gli importi previsti dall’ordinativo sono detratti dall’ammontare delle risorse disponibili quali risultanti da apposito contatore per ogni area di investimenti e accantonati. L’ammissibilità del contributo, accantonato con la prenotazione, rimane in ogni caso subordinata alla dimostrazione, in sede di rendicontazione, dell’avvenuto perfezionamento dell’investimento;
- la successiva fase di rendicontazione nel corso della quale i soggetti per i quali si sia perfezionata la prenotazione hanno l’onere di fornire analitica rendicontazione dei costi di acquisizione dei beni oggetto di investimento.
In caso di esaurimento delle risorse finanziarie le domande saranno accettate con riserva ai fini dell’eventuale scorrimento dell’elenco degli istanti. Nel caso l’aspirante al beneficio non fornisca la prova del perfezionamento dell’investimento entro il termine ultimo fissato per la rendicontazione con decreto del direttore generale per il trasporto stradale e per l’intermodalità, decade dagli effetti della prenotazione e le risorse corrispondenti agli importi dei benefici astrattamente spettanti sono riacquisite al fondo con possibilità di procedere con lo scorrimento della graduatoria in base alla data di proposizione dell’istanza.
La disciplina delle fasi procedimentali con le modalità di presentazione delle domande e della documentazione a rendicontazione, saranno disciplinate con successivo decreto da adottarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore del decreto 14 agosto 2020.