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Crediti d’imposta per adeguamento ambienti di lavoro e per sanificazione e l’acquisto di DPI

Circolare n. 92/2020 – AF 22/2020

L’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti interpretativi, i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei due crediti d’imposta introdotti dal decreto “Rilancio”, per le spese di sanificazione, acquisto di dispositivi e adeguamento degli ambienti di lavoro.

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Con la Circolare n. 20, del 10 luglio 2020 (in allegato), l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo in merito ai crediti d’imposta, introdotti dal decreto “Rilancio”, per gli interventi e gli investimenti necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus Covid-19 (articolo 120) e per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti (articolo 125).

Di seguito, si riportano in sintesi i principali chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria.

1. Il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)

La Circolare ricorda, innanzitutto, che il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, introdotto dall’articolo 120 del decreto, è riconosciuto a favore di un’ampia platea di soggetti (tipicamente gli operatori con attività aperte al pubblico), a fronte delle spese sostenute per gli interventi necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure di contenimento contro la diffusione del virus.
Per quanto riguarda l’ambito soggettivo, viene chiarito che il credito d’imposta in parola spetta:

  • ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione in luogo aperto al pubblico (ovvero in luogo al quale il pubblico possa liberamente accedere, senza limite o nei limiti della capienza, ma solo in certi momenti o alle condizioni poste da chi esercita un diritto sul luogo). Si tratta, in sostanza, di:
    − imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice, che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
    − enti e società;
    − stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
    − persone fisiche e associazioni che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo.
    Non rientrano, invece, tra i soggetti in questione coloro che, svolgendo attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, ritraggono dalle stesse redditi diversi.
  • alle associazioni, fondazioni e altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

La Circolare precisa che, non essendo prevista alcuna distinzione tra le attività in funzione del regime fiscale adottato, devono ritenersi inclusi nell’ambito soggettivo:

  • i soggetti in regime forfetario;
  • i soggetti in regime di vantaggio;
  • gli imprenditori e le imprese agricole.

Per quanto concerne le associazioni, le fondazioni e gli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore, secondo l’Agenzia delle Entrate, il legislatore ha inteso estendere il beneficio in questione a tutti gli enti diversi da quelli che esercitano, in via prevalente o esclusiva, un’attività in regime di impresa in base ai criteri stabiliti dall’articolo 55 del TUIR.

Stante il tenore letterale della norma, tali soggetti sono inclusi tra i beneficiari dell’agevolazione, anche nell’ipotesi in cui non svolgano una delle attività, individuate nel sopra indicato elenco, aperte al pubblico.

1.2. Ambito oggettivo

Le spese in relazione alle quali spetta il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro sono suddivise nei seguenti due gruppi:

1) interventi agevolabili: sono quelli necessari al rispetto delle prescrizioni sanitarie e delle misure finalizzate al contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2, tra cui rientrano espressamente:

  • quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, di ingressi e spazi comuni, nonché per l’acquisto di arredi di sicurezza;
  • gli interventi per l’acquisto di arredi finalizzati a garantire la riapertura delle attività commerciali in sicurezza.

2) investimenti agevolabili: sono quelli connessi ad attività innovative, tra cui sono ricompresi quelli relativi allo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura (c.d. termoscanner) dei dipendenti e degli utenti. Ad esempio, rientrano nell’agevolazione i programmi software, i sistemi di videoconferenza, quelli per la sicurezza della connessione, nonché gli investimenti necessari per consentire lo svolgimento dell’attività lavorativa in smart working.

1.3. Modalità e termini di utilizzo

L’ammontare del credito d’imposta in parola corrisponde al 60% delle spese ammissibili sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro. Tale limite massimo è riferito all’importo delle spese ammissibili e, dunque, l’ammontare del credito non può eccedere il limite di 48.000 euro.

Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’Agenzia delle Entrate ritiene che l’agevolazione spetti anche nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto, nel corso dell’anno, prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).

Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per gli esercenti arti e professioni e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del DPR n. 600 del 1973, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.
    Il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva, laddove dovuta. L’IVA indetraibile va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.

1.4. Opzioni di utilizzo del credito d’imposta

Il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro è utilizzabile (in base al combinato disposto dell’articolo 120, comma 2, con l’articolo 122, comma 2, lettera c), del decreto Rilancio):

  • esclusivamente in compensazione o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

In proposito, viene precisato che sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24 (il cui codice tributo sarà istituito con un’apposita risoluzione), sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili. La norma, inoltre, prevede che il credito potrà essere utilizzato in compensazione da parte del beneficiario ovvero da parte dei cessionari dello stesso solo a decorrere dal 1° gennaio 2021 e non oltre il 31 dicembre 2021. Pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ulteriormente ceduti oppure richiesti a rimborso.
A tal riguardo, il documento di prassi precisa che non si applicano i limiti alle compensazioni.
Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

2. Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (articolo 125)

Con il documento di prassi in esame viene ricordato che l’articolo 125 del decreto “Rilancio”, al fine di favorire l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione dell’epidemia, prevede l’assegnazione di un credito d’imposta in favore di taluni soggetti beneficiari, nella misura del 60% delle spese per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

L’articolo in commento, ricorda l’Agenzia, sostituisce il credito d’imposta già previsto dall’articolo 64 del decreto “Cura Italia”, per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro, e dall’articolo 30 del decreto “Liquidità”, per l’acquisto di dispositivi di protezione nei luoghi di lavoro.

In particolare, viene ricordato che l’articolo 125 del decreto “Rilancio” estende la platea dei soggetti beneficiari (agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti), estende le spese agevolabili (includendo dispositivi e strumenti quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, comprese le relative eventuali spese di installazione), e, infine, aumenta la misura del beneficio individuale (il credito d’imposta passa dal 50% al 60% e il limite massimo fruibile da 20.000 euro a 60.000 euro).

2.1 Ambito soggettivo

La Circolare in esame precisa che l’ambito soggettivo è circoscritto ai seguenti soggetti:

  • imprenditori individuali e società in nome collettivo e in accomandita semplice che producono reddito d’impresa indipendentemente dal regime contabile adottato;
  • enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, lettere a) e b), del TUIR;
  • stabili organizzazioni di soggetti non residenti;
  • persone fisiche e associazioni di cui all’articolo 5, comma 3, lettera c), del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo;
  • enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore;
  • enti religiosi civilmente riconosciuti.

Anche in tal caso, viene precisato che la norma non prevede alcuna distinzione in ordine al regime fiscale adottabile dai soggetti beneficiari. Pertanto, rientrano nell’ambito soggettivo:

  • i soggetti in regime forfetario;
  • i soggetti in regime di vantaggio;
  • gli imprenditori e le imprese agricole.

Non sono inclusi, invece, tra i beneficiari coloro che svolgono attività commerciali non esercitate abitualmente o attività di lavoro autonomo non esercitate abitualmente, producendo conseguentemente redditi diversi.

Per quanto concerne gli «enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti», in assenza di una espressa limitazione della concessione dell’agevolazione in esame alla sola attività commerciale, considerata altresì l’inclusione di tali enti tra i soggetti beneficiari nella norma in commento, l’Agenzia delle Entrate ritiene che la volontà del legislatore sia quella di incentivare e supportare tutti i soggetti beneficiari citati, a prescindere dalla tipologia di attività svolta, nell’adozione di misure dirette a contenere e contrastare la diffusione del virus Covid-19.

2.2 Ambito oggettivo

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetta in relazione alle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
In base al contenuto della norma, precisa l’Agenzia, è possibile individuare due categorie di spese:

  • quelle sostenute per la sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa e istituzionale o per la sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività;
  • quelle sostenute per l’acquisto di:
    − dispositivi di protezione individuale, quali mascherine, guanti, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione e calzari, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea;
    − prodotti detergenti e disinfettanti;
    − dispositivi di sicurezza diversi da quelli precedenti, quali termometri, termoscanner, tappeti e vaschette decontaminanti e igienizzanti, che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, ivi incluse le eventuali spese di installazione;
    − dispostivi atti a garantire la distanza di sicurezza interpersonale, quali barriere e pannelli protettivi, ivi incluse le eventuali spese di installazione.

2.3. Spese per attività di sanificazione degli ambienti e degli strumenti

Con riferimento alle attività di “sanificazione”, in considerazione della ratio legis del credito d’imposta, deve trattarsi di attività finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus che ha determinato l’emergenza epidemiologica COVID-19.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, tale condizione risulta soddisfatta qualora sia presente un’apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti.

Con riferimento alle spese di sanificazione degli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa (in concreto) e istituzionale (ad esempio, sala d’attesa, sala riunioni, sala di rappresentanza), nonché alle spese di sanificazione degli strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività, considerato che la norma non fa riferimento in modo specifico all’“acquisto” (e, quindi, a modalità di approvvigionamento del bene o del servizio da economie terze), l’attività di sanificazione, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, può essere svolta anche in economia dal soggetto beneficiario, avvalendosi di propri dipendenti o collaboratori, sempre che rispetti le indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti.

In questo caso, l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinata, ad esempio, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima.

Possono essere aggiunte, ai fini del credito in esame, anche le spese sostenute per i prodotti disinfettanti impiegati. Resta fermo che l’ammontare delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti così determinato, in ogni caso, dovrà essere congruo rispetto al valore di mercato per interventi similari.

Sempre con riferimento a questa tipologia di spese per la sanificazione oggetto di agevolazione, le stesse possono riguardare anche strumenti già in dotazione del soggetto beneficiario. L’agevolazione in commento, infatti, riguarda la sanificazione degli strumenti stessi (nuovi o già in uso), non il loro acquisto.

Per talune attività, le spese di sanificazione (degli ambienti e degli strumenti), in quanto costituenti spese ordinarie in relazione alla natura dell’attività esercitata (come, per esempio, nel caso di studi odontoiatrici, centri estetici, etc.) possono essere già previste, a prescindere dall’emergenza epidemiologica da Covid-19. Anche in tal caso – purché si tratti di spese sostenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020 -, le stesse rilevano ai fini della determinazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Laddove l’esercizio dell’attività esercitata dal soggetto beneficiario dell’agevolazione preveda lo svolgimento di lavorazioni eseguite presso terzi, con strumenti da mettere a disposizione del cliente solo a seguito del processo di sanificazione, solo le spese, sostenute dal soggetto beneficiario, per le operazioni di sanificazione degli ambienti e strumenti rientrano tra le spese di sanificazione in parola.

2.4. Spese per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti

L’Agenzia delle Entrate ricorda che i dispositivi individuali agevolati sono rappresentati da mascherine chirurgiche, Ffp2 e Ffp3, guanti, visiere di protezione, occhiali protettivi, tute di protezione, calzari.

Inoltre, per quanto concerne i dispositivi di protezione individuale, per i quali la norma richiede la conformità ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea, l’amministrazione finanziaria ritiene che, solo in presenza di tale documentazione, le relative spese sono considerate ammissibili ai fini del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione.

Con riguardo alle attrezzature, atteso che le stesse possono avere non solo un impiego sanitario, ma anche altre finalità e rientrare tra i beni già utilizzati ante Covid-19, per adempiere ad obblighi di sicurezza sul lavoro, le spese relative alla sanificazione di cui all’articolo 125 di detti strumenti concorrono alla determinazione del credito d’imposta in esame.

Con specifico riferimento alle spese sostenute per l’acquisto di articoli di abbigliamento protettivo, dai molteplici usi, non necessariamente correlati alla sanificazione quali guanti in lattice, visiere ed occhiali protettivi, tute di protezione, etc. – sempre che siano conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalla normativa europea – acquistati per tutto il periodo 2020 anche ante Covid-19, necessari, tra l’altro, a prevenire, contenere la diffusione della malattia Covid-19, in linea con la ratio del legislatore, l’Agenzia delle Entrate ritiene che esse concorrano tra le spese agevolabili ai sensi della norma in parola.

2.3 Modalità e termini di utilizzo

L’ammontare cui parametrare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione è rappresentato dalle spese oggetto dell’agevolazione qualora sostenute nell’anno solare 2020 (dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020) dai soggetti beneficiari.

Tale credito d’imposta non può superare la misura di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

L’Agenzia delle Entrate puntualizza che il predetto limite massimo (60.000 per beneficiario) è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili.

Ne deriva che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, ove l’ammontare complessivo delle stesse sia inferiore o uguale a 100.000 euro. Diversamente, nel caso in cui dette spese siano superiori a tale ultimo importo, il credito spettante sarà sempre pari al limite massimo di 60.000 euro.

Poiché, inoltre, la disposizione fa riferimento alle spese sostenute nel 2020, l’agevolazione spetta nel caso in cui il sostenimento sia avvenuto nel corso dell’anno e, quindi, anche antecedentemente alla data del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del decreto “Rilancio”).

Ai fini dell’imputazione delle spese stesse occorre fare riferimento:

  • per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e per gli enti non commerciali (nonché per le imprese individuali e le società di persone in regime di contabilità semplificata), al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e degli investimenti cui i pagamenti si riferiscono. Per i soggetti in regime di contabilità semplificata che hanno optato per l’applicazione del criterio di cui al comma 5 dell’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, il pagamento si intenderà effettuato alla data di registrazione del documento contabile;
  • per le imprese individuali, per le società, per gli enti commerciali e per gli enti non commerciali in regime di contabilità ordinaria, al criterio di competenza e, quindi, alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti.

Con riferimento agli acquisti agevolabili individuati dalla norma, viene precisato che, ai fini della maturazione del credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione e del successivo utilizzo, il beneficiario deve essere in possesso del documento certificativo.

Anche in tal caso, il calcolo del credito spettante andrà effettuato sulla spesa agevolabile al netto dell’Iva, laddove dovuta. Nell’ipotesi di IVA indetraibile, essa va inclusa nel costo fiscale dei beni cui commisurare il credito d’imposta in esame, come avviene per gli oneri accessori capitalizzabili all’investimento principale.

2.4 Opzioni di utilizzo dei crediti d’imposta

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione (in base al combinato disposto del comma 3 dell’articolo 125 con l’articolo 122, comma 2, lettera d), del decreto Rilancio), è utilizzabile successivamente al sostenimento delle spese agevolabili:

  • in compensazione;
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa; o, in alternativa
  • entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto, anche parzialmente, ad altri soggetti, ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito.

Al fine di consentire l’utilizzo in compensazione del predetto credito d’imposta, tramite modello F24 da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, con successiva risoluzione sarà istituito un apposito codice tributo.

In relazione all’utilizzo del credito in dichiarazione dei redditi, occorre fare riferimento alla dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui la spesa per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale è stata sostenuta.

Inoltre, il contribuente potrà utilizzare il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione per ridurre l’ammontare complessivo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di riferimento del sostenimento delle spese oggetto di agevolazione.

Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa relativa alla sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto dei dispositivi di protezione individuale si considera sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.

L’Agenzia delle Entrate ricorda che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione può essere ceduto e la cessione è esercitabile a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021.

Ferma restando la sussistenza dei requisiti sopra descritti in relazione al fruitore/cedente, il cessionario può utilizzare esclusivamente il credito:

  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel corso del quale la cessione del credito è stata comunicata all’Agenzia delle entrate;
  • in compensazione.

In relazione al cessionario, la quota di credito non utilizzata nell’anno in cui è stata comunicata la cessione all’Agenzia delle entrate, non può essere utilizzata negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso. In tali casi, il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non utilizzato può essere oggetto di ulteriore cessione solo nell’anno in cui è stata comunicata la prima cessione.

Anche con riferimento a tale misura agevolativa, la Circolare precisa che non si applicano i limiti alle compensazioni.

3. Rilevanza fiscale dei crediti d’imposta

Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attività produttive.

Per ragioni di ordine logico sistematico, l’Agenzia ritiene che il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, oltre a non concorrere, così come letteralmente precisato nella norma, alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap, non concorre:

  • ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi;
  • ai fini del rapporto di deducibilità dei componenti negativi.

Diversamente, in assenza di una similare previsione contenuta nell’articolo 120 del decreto “Rilancio”, l’Agenzia delle Entrate ritiene che il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e al valore della produzione ai fini Irap, secondo le ordinarie modalità disposte per i singoli soggetti fruitori.

Infine, si evidenzia che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 10 luglio 2020, sono stati definiti i criteri e le modalità di applicazione e fruizione dei crediti d’imposta in parola, nonché le modalità per la comunicazione dell’opzione per la loro eventuale cessione; sono, inoltre, state approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche.

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