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Ministero dell’Interno: Rinnovo o proroga di certificati, licenze e autorizzazioni e rinvio attività formative

Circolare n. 85/2020 – CT 22/2020

ll Ministero dell’Interno ha fornito gli indirizzi operativi per la corretta applicazione del Regolamento (UE) 2020/698 del 25.5.2020, in vigore dal 4 giugno 2020, e la normativa nazionale che ha previsto la sospensione dei termini correlati alla circolazione stradale.

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Facendo seguito alla circolare n. 80/2020 – CT 20/2020 del 29.05.2020, si comunica che il Ministero dell’Interno con la circolare prot. 300/A/3977/20/115/28 del 05.06.2020 (in allegato) ha fornito gli indirizzi operativi per la corretta applicazione del Regolamento (UE) 2020/698 del 25.5.2020, in vigore dal 4 giugno 2020, e la normativa nazionale che ha previsto la sospensione dei termini correlati alla circolazione stradale.

I punti della circolare riguardano:

  1. Scadenza Carta di Qualificazione del Conducente (CQC)
  • CQC emesse da un diverso Paese membro
    Su tutto il territorio dell’UE, tutte le CQC emesse da un diverso Paese membro, con scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, la stessa è prorogata per un periodo di sette mesi dalla scadenza di ciascun documento.
  • CQC rilasciate in Italia
    • Se la data di scadenza originale è tra il 1° febbraio e il 29 marzo 2020 sono valide, per il solo territorio italiano, fino al 29 ottobre 2020, mentre sul territorio europeo fruiscono della proroga di sette mesi come previsto dal Regolamento Europeo.
    • Se la data di scadenza originale è tra il 30 marzo 2020 e il 31 agosto 2020 la proroga di validità di sette mesi dalla scadenza di ciascuna abilitazione prevista dal Regolamento si applica anche al territorio nazionale in quanto il termine ultimo sarà successivo alla data del 29 ottobre 2020.
  1. Patenti di Guida

Le patenti di guida, scadute o in scadenza nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, si considerano valide per un periodo di sette mesi dalla data di scadenza su di esse indicata.

Le patenti di guida con scadenza il 31 gennaio 2020, rimanendo quest’ultima data fuori dall’ambito di applicazione della norma europea, per la sola circolazione sul territorio nazionale mantiene la validità fino al 31 agosto 2020.

  1. Ispezione periodica dei tachigrafi 

L’ispezione biennale alla quale devono essere sottoposti i tachigrafi che avrebbe dovuto o deve effettuarsi tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, si potrà eseguire entro sei mesi successivi alla data prevista. La norma vale per tutti i veicoli immatricolati nell’UE e consente di circolare, senza aver effettuato la predetta visita, per tutto il territorio dell’Unione europea, Italia compresa.

  1. Carta del conducente

I titolari della carta del conducente da utilizzare sui tachigrafi per l’attività di trasporto su strada, che ne chiedono il rinnovo per scadenza nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 agosto 2020, devono poter ottenere il rilascio della nuova carta entro due mesi dalla richiesta. Tali conducenti, sono ammessi alla circolazione provvedendo alle annotazioni manuali dell’attività svolta come previsto nell’ipotesi di danneggiamento, cattivo funzionamento, smarrimento o furto della carta. Tale facoltà è concessa a condizione che il conducente possa dimostrare di aver richiesto il rinnovo della carta al più tardi entro quindici giorni lavorativi precedenti la data di scadenza della carta.

  1. Revisione dei veicoli a motore

I veicoli appartenenti alle categorie M, N, O3, O4 e T5, immatricolati in un Paese dell’Unione europea, il cui termine per la sottoposizione a revisione è scaduto nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020, beneficiano della proroga prevista dal Regolamento potendo, quindi, circolare sul territorio dell’Unione europea per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalla legislazione nazionale del Paese di immatricolazione.

Con riferimento ai veicoli immatricolati in Italia si potranno avere le seguenti situazioni:

  • se la revisione è scaduta prima del mese di febbraio 2020, possono circolare sul solo territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la revisione periodica o annuale;
  • se la revisione è scaduta nel mese di febbraio (29 febbraio 2020), possono circolare sul territorio nazionale sino al 31 ottobre 2020 e sul territorio degli altri Paesi dell’UE sino al 30 settembre 2020;
  • se la revisione scade nel periodo compreso tra il 31 marzo 2020 e il 31 agosto 2020, possono circolare sul territorio dei paesi dell’UE (compresa l’Italia) per i sette mesi successivi alla scadenza prevista dalle norme vigenti in Italia;
  • i veicoli appartenenti alle categorie L, O1 e O2, immatricolati in Italia, la cui revisione è scaduta o scadrà entro il 31 luglio 2020, essendo esclusi dall’applicazione delle proroghe contenute nel Regolamento, possono circolare solo sul territorio nazionale fino al 31 ottobre 2020 senza aver effettuato la prevista revisione.
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