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DPCM 26 aprile 2020 – Inizio “Fase 2”

Circolare n. 63/2020 – CO 19/2020

Dal 4 maggio riaprono le concessionarie di autoveicoli con la possibilità già dal 27 aprile di effettuare tutte le attività propedeutiche alla riapertura.

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Si comunica che il DPCM 26 aprile 2020, con il quale inizia la cd “Fase 2”, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27.04.2020.

Le disposizioni producono effetto dal 4 maggio 2020, sostituendo quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 2020, e sono efficaci fino al 17 maggio 2020, ad eccezione di quanto previsto dai commi 7, 9 e 11 dell’articolo 2 – di seguito illustrati – che si applicano dal 27 aprile cumulativamente alle disposizioni del predetto decreto 10 aprile 2020.

Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.

Per quanto riguarda l’automotive, viene previsto espressamente nell’allegato 3 al DPCM 26 aprile 2020 la riapertura delle attività con codice Ateco 45 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motoveicoli” a partire dal prossimo 4 maggio, purché vengano rispettati i contenuti del Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le Parti sociali (v. circolare n. 62/2020 – LP 10/2020 del 27.04.2020).

Da alcune parti sono state manifestate interpretazioni circa l’impossibilità di vendere veicoli dal 4 maggio sulla base del fatto che il commercio di autoveicoli non è incluso nell’allegato 1 del DPCM. Tale posizione è del tutto infondata, in quanto l’allegato 1 del DPCM 26 aprile fa riferimento alla divisione 47 della classificazione ATECO che ESCLUDE il commercio al dettaglio degli autoveicoli che sono inseriti, invece, nella divisione 45 che è quella inserita nell’allegato 3 al medesimo DPCM 26 aprile. I concessionari possono, quindi, aprire dal 4 maggio essendo tutti in possesso del codice ATECO 45.

Con la possibilità di muoversi entro i confini regionali cadono anche i residui limiti agli spostamenti dei consumatori fatte salve eventuali ordinanze più restrittive delle Regioni.

Dal 4 maggio si potrà riprendere l’attività di vendita e ovviamente i clienti potranno ritirare i veicoli già targati e pagati, effettuare tagliandi e cambio penumatici purché l’azienda si attenga scrupolosamente al rispetto del protocollo di sicurezza anti-contagio e fissando appuntamenti distanziati tra loro. Relativamente agli spostamenti delle persone si riporta la FAQ presente sul sito del Governo (non ancora aggiornata al DPCM 26.04.2020):

Recarsi in una qualsiasi delle attività commerciali aperte (es. edicole, tabaccai, librerie, cartolerie ecc.) costituisce una ragione legittima di spostamento?

Sì, lo spostamento è ammesso, purché nei limiti del tragitto più breve. Le attività commerciali aperte vanno considerate essenziali in base alla normativa emergenziale vigente, perciò l’acquisto dei beni e servizi da esse erogati si configura in termini di necessità. Conseguentemente, tale ragione di spostamento, in caso di eventuali controlli, dovrà essere dichiarata nelle forme e con le modalità dell’autocertificazione e comunque dovrà sempre essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro da ogni altra persona.

Appare utile in questi giorni inviare ai clienti una e-mail/whatsapp per confermare l’appuntamento/tagliando/ritiro, ecc. da poter mostrare, se necessario, agli organi di controllo.

Inoltre, l’art. 2, comma 9, prevede che già da oggi 27 aprile, le concessionarie possano svolgere tutte le attività organizzative interne propedeutiche alla riapertura del 4 maggio, soprattutto in termini di pulizia/sanificazione dei locali, adeguamento della distanzia tra le postazioni di lavoro, ecc.

A tal proposito, tenendo conto di quanto previsto dall’art. 10, comma 1 del DPCM 26 aprile, va effettuata la comunicazione alla Prefettura competente per territorio (utilizzando i moduli reperibili sui relativi siti web) ai sensi dell’art. 2, comma 3 del DPCM 10 aprile 2020 per lo svolgimento delle attività propedeutiche.

Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute nel DPCM in oggetto.

Misure urgenti di contenimento contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:

a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e si considerano necessari gli spostamenti per incontrare congiunti purchè venga rispettato il divieto di assembramento ed il distanziamento e vengano utilizzate protezioni delle vie respiratorie; in ogni caso è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze  lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza;

b) i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; ne consegue la possibilità per il datore di lavoro di sottoporre a controllo della temperatura corporea il personale prima dell’accesso al luogo di lavoro e, nel caso si riscontri la sintomatologia indicata, di non consentire l’accesso (sul punto vedere il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 del DPCM e su cui si è riferito con la circolare n. 62/2020 – LP 10/2020 del 27.04.2020);

c) è fatto divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;

d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici e privati; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera;

e) l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti attività sportiva o attività motoria, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività;

g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Allo scopo di consentire la graduale ripresa delle attività sportive, nel rispetto di prioritarie esigenze di tutela della salute connesse al rischio di diffusione da COVID-19, le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti – riconosciuti  di interesse nazionale dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), dal Comitato Italiano  Paralimpico (CIP), e dalle rispettive federazioni, in vista della partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazioni nazionali o internazionali – sono consentite, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, a porte chiuse, per gli atleti di discipline sportive individuali. A tali fini, sono emanate apposite Linee-Guida, a cura dell’Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;

i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, con presenza di pubblico, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, quali, a titolo di esempio, feste pubbliche e private, anche nelle abitazioni private, eventi di qualunque tipologia ed entità, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose; sono consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di congiunti e, comunque, fino a un massimo di quindici persone, con funzione da svolgersi preferibilmente all’aperto, indossando protezioni delle vie respiratorie e rispettando rigorosamente la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42);

k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;

l) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine  e grado;

m), n), o), p) …

q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari  ovvero con modalità a distanza;

r) …

s) è differita a data successiva al 17 maggio ogni attività convegnistica e congressuale;

t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

u) restano sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;

v) restano sospesi gli esami di idoneità teorica e pratica per il conseguimento delle patenti di guida (art 121 C.d.S) da svolgersi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile e un successivo provvedimento dirigenziale, in favore dei candidati che non avranno potuto sostenere le previste prove d’esame, disporrà la proroga dei termini dei relativi adempimenti.

w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;

x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;

y) …

z) sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1 sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. L’allegato 1 conferma quello del DPCM del 10 aprile ed inserisce il commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;

aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto, alla quale si aggiunge la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e il divieto di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi;

bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;

cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 che comprende le stesse attività di servizi alla persona contenute nell’allegato 2 al DPCM del 10 aprile 2020;

dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 al DPCM;

ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;

ff) i Presidenti delle Regioni continuano a disporre la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non, riducendo e sopprimendo i servizi salvaguardando i soli servizi minimi essenziali, che dovranno essere, comunque, modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Il Ministro dei Trasporti, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori;

gg) per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della citata legge, si intendono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL;

hh) fermo restando quanto sopra e quanto previsto al successivo art. 2, comma 2, viene raccomandato ai datori di lavoro anche privati di promuovere la fruizione di congedo ordinario e di ferie. In merito a quest’ultime, si ricorda che è stato chiarito che eventuali giacenze nelle spettanze individuali, unitamente a quelle di permessi riconosciuti dalla contrattazione collettiva, non sono preclusive all’attivazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese;

ii) gli stessi principi di cui alle lett. gg) ed hh) vengono ribaditi per le attività professionali. Quindi che sia attuato il più possibile il “lavoro agile” per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio od in modalità a distanza; che siano incentivate ferie, congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (es. permessi retribuiti); che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza prevista, l’adozione di strumenti di protezione individuale; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche a tal fine utilizzando forme di ammortizzatori sociali;

jj) gli allegati 1 e 2 possono essere modificati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)

Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 che consente adesso, prevede:

  • il commercio all’ingrosso e al dettaglio (concessionarie incluse) e riparazione di autoveicoli e motoveicoli (divisione 45);
  • il commercio all’ingrosso (divisione 46);
  • attività immobiliari (divisione 68) in cui rientrano anche le agenzie immobiliari e l’amministrazione dei condomini;
  • vigilanza e investigazioni (divisione 80);
  • le attività di cura e manutenzione del paesaggio (gruppo 81.3) senza esclusione delle attività di realizzazione;
  • attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese (divisione 82) comprese le fotocopisterie, call center, recupero crediti, informazioni commerciali, imballaggio per conti terzi, agenzie di pratiche auto;
  • riparazione di computer e di beni per uso personale  e per la casa (divisione 95).

L’elenco dei  codici ATECO dell’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell’economia e delle finanze.

Le attività sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile (comma 2).

E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza (comma 4).

Le imprese titolari di autorizzazione generale di cui al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, relativo ai servizi postali, assicurano prioritariamente la distribuzione e la consegna di prodotti deperibili e dei generi di prima necessità (comma 5).

Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6 nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali, di cui all’allegato 7 del DPCM, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del covid-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8 del DPCM.

La mancata attuazione dei protocolli, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza (comma 6).

Le imprese, le cui attività dovessero essere sospese per effetto delle modifiche di cui all’allegato 3, ovvero per qualunque altra causa, completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro il termine di tre giorni dall’adozione del decreto di modifica o comunque dal provvedimento che determina la sospensione (comma 7).

Per le attività sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture (comma 8).

Le imprese, che riprendono la loro attività a partire dal 4 maggio 2020, possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dalla data del 27 aprile 2020 (comma 9).

Le imprese, le cui attività sono comunque consentite alla data di entrata in vigore del presente decreto, proseguono la loro attività nel rispetto di quanto previsto dal comma 6.

Per garantire lo svolgimento delle attività in condizioni di sicurezza, le Regioni monitorano con cadenza giornaliera l’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. Nei casi in cui dal monitoraggio emerga un aggravamento del rischio sanitario, individuato secondo i principi per il monitoraggio del rischio sanitario di cui all’allegato 10 e secondo i criteri stabiliti dal Ministro della salute entro cinque giorni dalla data del 27 aprile 2020, il Presidente della Regione propone tempestivamente al Ministro della Salute, ai fini dell’immediato esercizio dei poteri di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, le misure restrittive necessarie e urgenti per le attività produttive delle aree del territorio regionale specificamente interessate dall’aggravamento (comma 11)

Misure di informazione e prevenzione sull’intero territorio nazionale (art. 3)

Sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure (art. 3, comma 1):

  • i sindaci e le associazioni di categoria promuovono la diffusione delle informazioni sulle misure di prevenzione igienico sanitarie di cui all’allegato 4 anche presso gli esercizi commerciali;
  • è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità;
  • nelle pubbliche amministrazioni e in tutti i locali aperti al pubblico, in conformità alle disposizioni di cui alla direttiva del Ministro della pubblica amministrazione 25 febbraio 2020, sono messe a disposizione degli addetti, nonché degli utenti e dei visitatori, soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani.

L’articolo 3, commi 2, 3 e 4 (e allegato 4, lettera m) introduce inoltre importanti novità sul tema dell’utilizzo delle protezioni delle vie respiratorie.

Il comma 2 dell’articolo 3 prevede infatti che, ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, gli individui presenti sull’intero territorio nazionale debbano usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi confinati aperti al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e, comunque, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento del distanziamento fisico.

L’articolo specifica poi che non sono soggetti a tale obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti.

Il successivo comma 3 del medesimo articolo chiarisce che potranno in ogni caso essere utilizzate, in alternativa alle mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

Specifica infine il comma 4 che l’utilizzo corretto delle mascherine di comunità va ad aggiungersi alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l’igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4)

L’articolo in commento recepisce e proroga nel tempo le disposizioni adottate – da ultimo, con DPCM 10 aprile u.s. – per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale, introducendo alcune lievissime modifiche della previgente disciplina.

In particolare, fermo restando le indicazioni dell’art.1, comma 1, lettera a) del Decreto, si conferma che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale è tenuto ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato per consentire le verifiche da parte dei vettori:

  1. i motivi del viaggio, nel rispetto di quanto previsto, a riguardo dall’art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto (lavoro, necessità, salute);
  2. l’indirizzo dell’abitazione o dimora in Italia dove sarà svolto il previsto periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo;
  3. il recapito telefonico, anche mobile, in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario.

I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri sopra indicata, provvedendo alla misurazione della temperatura dei passeggeri, vietandone l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. I vettori e gli armatori sono tenuti ad adottare le misure organizzative che in conformità alle indicazioni del “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 8 del DPCM) nonché alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 9 del DPCM) assicurano in tutti i momenti del viaggio il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri nonché l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente ed eccezionalmente rimossi.

Tutti i vettori e non più soltanto quelli aerei, all’atto dell’imbarco, provvedono a dotare i passeggeri che risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.

Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.

Qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea non sia possibile raggiungere il luogo indicato al momento della partenza come sede dell’isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente informa la Protezione Civile che determina il luogo e le modalità con cui svolgere il periodo di isolamento, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Quest’ultime, in caso di insorgenza di sintomi, dovranno tempestivamente darne comunicazione all’Autorità sanitaria.

Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza. Qualora non fosse per loro possibile raggiungere il luogo indicato nella comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario, le persone in ingresso sono tenute a comunicarlo all’Azienda sanitaria competente che con la Protezione civile determina il luogo e le modalità di svolgimento del periodo di isolamento fiduciario, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Anche in questo caso è previsto l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria dell’eventuale insorgenza di sintomi.

Le persone sottoposte in un luogo individuato dall’Autorità sanitaria al periodo di isolamento fiduciario possono, salvo che nei casi di insorgenza di sintomi, indicare un diverso luogo dove svolgere un nuovo periodo di isolamento, dandone comunicazione all’Autorità sanitaria, integrandola con l’indicazione del tragitto che intendono effettuare per recarvisi.

Innovando rispetto ad indicazioni date sul tema dai richiamati precedenti provvedimenti, l’articolo in commento prevede nel dettaglio, le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare, prevedendo, nell’ordine:

  • contatto telefonico della persona e raccolta di informazioni su zone di soggiorno e percorso di viaggio da lei effettuato nei 14 giorni precedenti;
  • informazione del medico di medicina generale o pediatra da cui la persona è assistita dell’avvio dell’isolamento fiduciario;
  • se necessario per certificare l’assenza dal lavoro, rilascio  di una dichiarazione all’INPS, al datore di lavoro, e al medico “di famiglia” o pediatra di una dichiarazione che attesti che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena precauzionale specificandone la data di inizio e fine;
  • accertamento dell’assenza di sintomi da parte della persona e degli eventuali conviventi;
  • informazione della persona sui sintomi, la contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da adottare per proteggere i conviventi in caso di insorgenza di sintomi, nonché sulla necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera) e di mantenere: lo stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione; il divieto di contatti sociali, spostamenti e viaggi; l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.

In caso di comparsa dei sintomi, la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire il medico di famiglia/pediatra e l’operatore di sanità pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita ad inizio isolamento e allontanarsi dai conviventi; 3) rimanere nella propria stanza, con porta chiusa, ma adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, se necessario.

L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare giornalmente la persona in sorveglianza per aggiornamenti sullo stato di salute e in caso di comparsa dei sintomi, consultato il medico di famiglia/pediatra, procede secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 e successive modificazioni.

Le disposizioni sopra esposte non trovano applicazione per:

  1. gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
  2. il personale viaggiante delle imprese con sede in Italia;
  3. il personale sanitario;
  4. i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.

Si prevede, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Transiti e soggiorni di breve durata (art. 5)

Recependo e prorogando nel tempo, anche qui con minime modifiche, quanto già previsto sul tema nel DPCM 10 aprile u.s., in deroga all’obbligo di isolamento fiduciario dell’articolo 4, si prevede che le persone in ingresso nel nostro Paese con mezzi di trasporto di linea, in ragione esclusivamente di comprovate esigenze lavorative, abbiano 72 ore di tempo per soggiornare nel territorio, prorogabili di ulteriori 48 in caso di necessità, e siano tenute a fornire al vettore o armatore con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paese una dichiarazione di autocertificazione contenente:

  1. la natura del viaggio (comprovata esigenza lavorativa) e la durata della permanenza in Italia;
  2. l’indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge;
  3. recapito telefonico per essere contattato.

Contestualmente alla compilazione della certificazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese nelle 72 ore successive all’entrata (+ eventuali ulteriori 48) e, superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni.

I vettori sono tenuti ai medesimi controlli e comportamenti precauzionali indicati all’articolo 4.

In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.

Analogamente, in caso di ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative con mezzo di trasporto privato o proprio, le persone per poter soggiornare in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.

In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 24 ore, prorogabili di ulteriori 12.Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.

Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.

I passeggeri in transito ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione, che specifichi: motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia. I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all’interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.

In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all’Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia).

Quanto sopra esposto (ingressi per lavoro 72 ore + 48 ore e transiti) non trova applicazione per:

  1. gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
  2. il personale viaggiante delle imprese con sede in Italia;
  3.  il personale sanitario
  4. i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.

Infine, anche per i transiti e i soggiorni di durata breve, si prevede la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina esposta, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.

Misure in materia di trasporto pubblico di linea (art 7)

Si prevede che, al fine di contrastare il diffondersi dell’epidemia, le attività di trasporto pubblico di linea terrestre, marittimo, ferroviario, aereo, lacuale e nelle acque interne sono espletate anche sulla base di quanto previsto dal citato “Protocollo per il contenimento dell’epidemia nel settore del trasporto e della logistica” sottoscritto da imprese e sindacati il 20 marzo 2020 (allegato 8 del DPCM in commento), nonché dalle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento dell’epidemia” (allegato 9 del DPCM in commento).

In relazione ad eventuali nuove esigenze, il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti può, con proprio Decreto integrare o modificare le richiamate Linee guida e, previo accordo con i sottoscrittori, il Protocollo condiviso di regolamentazione del settore trasporto e logistica.

Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 9)

Il Prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure del presente decreto e monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti, avvalendosi delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco e, per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, dell’ispettorato nazionale del lavoro e del comando carabinieri per la tutela del lavoro, nonché, ove occorra, delle Forze armate dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.

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