DPCM 10 aprile 2020
Circolare n. 54/2020 – CO 17/2020
Il nuovo decreto proroga le restrizioni attualmente vigenti per contrastare il Covid-19 fino al 3 maggio 2020.
Sulla G.U. n. 97 dell’11.04.2020 è stato pubblicato il DPCM 10 aprile 2020 volto ad introdurre misure urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le disposizioni producono effetto dal 14 aprile 2020 e sono efficaci fino al 3 maggio 2020. Dal 14 aprile cessano di produrre effetti i DPCM dell’8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020, 22 marzo 2020 e del 1° aprile 2020.
Si continuano ad applicare le misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, anche d’intesa con il Ministro della salute, relativamente a specifiche aree del territorio regionale.
Si evidenzia che l’attività di vendita dei veicoli continua ad essere sospesa fino al 3 maggio 2020 mentre tra le attività consentite rientrano quelle che si occupano di manutenzione e riparazione di autoveicoli (codice Ateco 45.2) e commercio di parti e accessori di autoveicoli (codice Ateco 45.3) per le quali restano valide tutte le misure anti-contagio.
Di seguito una sintesi delle disposizioni contenute del DPCM in oggetto.
Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art. 1)
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19 si applicano, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
a) sono consentiti solo gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute e, in ogni caso, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute e resta anche vietato ogni spostamento verso abitazioni diverse da quella principale comprese le seconde case utilizzate per vacanza;
b) ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) è fortemente raccomandato di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante;
c) divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena ovvero risultati positivi al virus;
d) è vietata ogni forma di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
e) è vietato l’accesso del pubblico ai parchi, alle ville, alle aree gioco e ai giardini pubblici;
f) non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona;
g) sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono altresì sospese le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo;
h) sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici;
i) sono sospese le manifestazioni organizzate, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura, compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo, religioso e fieristico, svolti in ogni luogo, sia pubblico che privato, quali, a titolo di esempio, grandi eventi, cinema, teatri, pub, scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; nei predetti luoghi è sospesa ogni attività; l’apertura dei luoghi di culto è condizionata all’adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro. Sono sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri;
j) sono sospesi i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all’articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;
k) sono sospesi i servizi educativi per l’infanzia di cui all’articolo 2 del D.lgs. 13 aprile 2017, n. 65, e le attività didattiche in presenza nelle scuole di ogni ordine e grado, nonché la frequenza delle attività scolastiche di formazione superiore, comprese le Università e le Istituzioni di alta formazione Artistica, Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per anziani, nonché i corsi professionali e le attività formative svolte da altri enti pubblici, anche territoriali e locali e da soggetti privati, ferma restando la possibilità di svolgimento di attività formative a distanza. Al fine di mantenere il distanziamento sociale, è da escludersi qualsiasi altra forma di aggregazione alternativa. Sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado. Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e gli adempimenti amministrativi e contabili concernenti i servizi educativi per l’infanzia richiamati, non facenti parte di circoli didattici o istituti comprensivi;
l) sono sospesi i viaggi di istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado;
m), n), o), p) …
q) sono sospese le procedure concorsuali private ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati è effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero con modalità a distanza;
r) …
s) è differita a data successiva al 3 maggio ogni attività convegnistica e congressuale;
t) sono adottate, in tutti i casi possibili, nello svolgimento di riunioni, modalità di collegamento da remoto, comunque garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
u) sono sospese le attività di palestre, centri sportivi, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali (fatta eccezione per le prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza), centri culturali, centri sociali, centri ricreativi;
v) sono sospesi gli esami di idoneità teorica e pratica per il conseguimento delle patenti di guida (art 121 C.d.S) da svolgersi presso gli uffici periferici della Motorizzazione Civile e un successivo provvedimento dirigenziale, in favore dei candidati che non avranno potuto sostenere le previste prove d’esame, disporrà la proroga dei termini dei relativi adempimenti;
w) è fatto divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto;
x) l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura, che è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione;
y) ..
z) sono sospese le attività commerciali di vendita al dettaglio, ad eccezione di quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi di vicinato sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Nell’allegato 1 è compreso anche il commercio di carta, cartone e articoli di cartoleria, il commercio al dettaglio di libri e il commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati. Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve in ogni caso essere garantito il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
aa) sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività confezionamento che di trasporto;
bb) sono chiusi gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante, con esclusione di quelli situati lungo le autostrade, che possono vendere solo prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali; restano aperti quelli siti negli ospedali e negli aeroporti, con obbligo di assicurare in ogni caso il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
cc) sono sospese le attività inerenti servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da quelle individuate nell’allegato 2 che comprende le stesse attività di servizi alla persona contenute nell’allegato 2 al DPCM dell’11 marzo 2020;
dd) gli esercizi commerciali la cui attività non è sospesa sono tenuti ad assicurare, oltre alla distanza interpersonale di un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni. Si raccomanda altresì l’applicazione delle misure di cui all’allegato 5 del DPCM in oggetto;
ee) restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico- sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonchè l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
ff) i Presidenti delle Regioni dispongono la programmazione dei servizi di trasporto pubblico locale di linea e non, riducendo e sopprimendo i servizi salvaguardando i soli servizi minimi essenziali, che dovranno essere, comunque, modulati per evitare il sovraffollamento dei mezzi di trasporto. Il Ministro dei Trasporti, per le medesime finalità di contenimento dell’epidemia, potrà disporre riduzioni e sospensioni dei servizi di trasporto, anche internazionali, imponendo specifici obblighi a utenti, equipaggi, vettori e armatori;
gg) per i datori di lavoro anche privati viene ribadita la possibilità di ricorrere alla modalità di “lavoro agile” disciplinata dagli artt. 18 e 23 della Legge n. 81/2017 per ogni rapporto di lavoro subordinato, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all’art. 22 della citata legge, si intendono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile sul sito dell’INAIL;
hh) fermo restando quanto sopra e quanto previsto al successivo art. 2, comma 2, viene raccomandato ai datori di lavoro anche privati di promuovere la fruizione di congedo ordinario e di ferie. In merito a quest’ultime, si ricorda che è stato chiarito che eventuali giacenze nelle spettanze individuali, unitamente a quelle di permessi riconosciuti dalla contrattazione collettiva, non sono preclusive all’attivazione degli ammortizzatori sociali previsti per le imprese;
ii) gli stessi principi di cui alle lett. gg) ed hh) vengono ribaditi per le attività professionali. Quindi che sia attuato il più possibile il “lavoro agile” per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio od in modalità a distanza; che siano incentivate ferie, congedi retribuiti per i dipendenti nonché altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (es. permessi retribuiti); che siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza prevista, l’adozione di strumenti di protezione individuale; che siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche a tal fine utilizzando forme di ammortizzatori sociali.
Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art. 2)
Sull’intero territorio nazionale sono sospese tutte le attività produttive industriali e commerciali, ad eccezione di quelle indicate nell’allegato 3 che conferma le attività incluse nell’allegato 1 al DPCM del 22 marzo 2020, come sostituito dal Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, con le seguenti integrazioni:
- la divisione 2 (Silvicoltura ed utilizzo delle aree forestali);
- la divisione 16 – Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio – è ora ricompresa per intero (prima era autorizzata soltanto la 16.24 fabbricazione di imballaggi in legno);
- categoria 25.73.1 (Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili);
- il gruppo 26.1 (Fabbricazione di componenti elettronici e schede elettroniche);
- il gruppo 26.2 (Fabbricazione di computer ed unità periferiche);
- la categoria 46.49.1 (Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria);
- la categoria 46.75.01 (Commercio all’ingrosso di fertilizzanti e di altri prodotti chimici per l’agricoltura);
- il gruppo 81.3 (Cura e manutenzione del paesaggio) con esclusione delle attività di realizzazione;
- la divisione 99 (Organizzazioni ed organismi extraterritoriali).
Nell’allegato 3, tra le altre, vi rientrano anche le attività delle agenzie di lavoro temporaneo (somministrazione), limitatamente alle attività consentite di cui agli all.1-2-3, come le attività dei call center in entrata (in bound) e la vigilanza privata, unitamente ai servizi connessi ai sistemi di vigilanza.
L’elenco dei codici ATECO dell’allegato 3 può essere modificato con decreto del Ministro dello sviluppo economico.
Resta fermo quanto previsto dall’articolo 1 del presente decreto per le attività commerciali ed i servizi professionali.
Il comma 2 prevede che le attività produttive sospese in conseguenza delle disposizioni del presente articolo possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.
Restano sempre consentite, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti le attività consentite, anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 3, nonché delle filiere dell’attività dell’industria dell’aerospazio, della difesa e delle altre attività di rilevanza strategica per l’economia nazionale, autorizzate alla continuazione, e dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146, fermo restando quanto sopra indicato per i musei e gli altri istituti e luoghi della cultura, nonché per i servizi che riguardano l’istruzione.
Il Prefetto, sentito il Presidente della regione interessata, può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni sopra indicate. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, l’attività è legittimamente esercitata sulla base della comunicazione resa.
E’ sempre consentita l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medico-chirurgici nonché di prodotti agricoli e alimentari. Resta altresì consentita ogni attività comunque funzionale a fronteggiare l’emergenza.
Il Prefetto informa delle comunicazioni ricevute il Presidente della regione o della provincia autonoma, il Ministro dell’interno, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali e le forze di polizia.
Le imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento del COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali (v. circolare n. 30/2020 – LP 5/2020 del 14.3.2020).
Le imprese le cui attività vengono sospese per effetto delle modifiche apportate all’allegato 3 dal decreto del Ministro dello sviluppo economico completano le attività necessarie alla sospensione, compresa la spedizione della merce in giacenza, entro tre giorni dall’adozione del decreto di modifica.
Per le attività produttive sospese è ammesso, previa comunicazione al Prefetto, l’accesso ai locali aziendali di personale dipendente o terzi delegati per lo svolgimento di attività di vigilanza, attività conservative e di manutenzione, gestione dei pagamenti nonché attività di pulizia e sanificazione. E’ consentita, previa comunicazione al Prefetto, la spedizione verso terzi di merci giacenti in magazzino nonché la ricezione in magazzino di beni e forniture.
Disposizioni in materia di ingresso in Italia (art. 4)
L’articolo in commento recepisce e proroga nel tempo le disposizioni in precedenza adottate per regolamentare gli accessi delle persone sul territorio nazionale dall’ordinanza del Ministro della Salute di concerto con la Ministra dei Trasporti del 28 marzo, introducendo alcune modifiche della disciplina.
In particolare, fermo restando le indicazioni dell’art.1, comma 1, lettera a) del decreto in commento, si prevede che chiunque intenda fare ingresso sul territorio nazionale, tramite trasporto di linea aereo, marittimo, lacuale ferroviario o stradale è tenuto, ai fini dell’accesso al servizio, a consegnare al vettore, all’atto dell’imbarco, una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000, che indichi, in modo chiaro e dettagliato per consentire le verifiche da parte dei vettori o armatori:
- i motivi del viaggio, nel rispetto di quanto previsto, a riguardo dall’art. 1, comma 1 lettera a) del Decreto (lavoro, necessità, salute);
- l’indirizzo dell’abitazione o della dimora in Italia dove sarà svolto il previsto periodo di sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, con indicazione del mezzo di trasporto privato che sarà utilizzato per raggiungerlo;
- il recapito telefonico, anche mobile, in cui ricevere le comunicazioni durante il periodo di isolamento fiduciario.
I vettori e gli armatori, prima dell’imbarco, sono tenuti ad acquisire e verificare la dichiarazione dei passeggeri sopra indicata, provvedendo alla misurazione della temperatura dei passeggeri, vietandone l’imbarco in caso di stato febbrile ovvero in caso di documentazione incompleta. I vettori sono tenuti ad adottare tutte le misure organizzative necessarie a garantire il rispetto della distanza minima di un metro tra i passeggeri e a promuovere l’utilizzo da parte dell’equipaggio e dei passeggeri dei mezzi di protezione individuale, con contestuale indicazione delle situazioni in cui gli stessi possono essere temporaneamente rimossi.
Il vettore aereo, all’atto dell’imbarco, provvede a dotare i passeggeri che risultino sprovvisti, dei dispositivi di protezione individuale.
Le persone sopra indicate, in ingresso in Italia, anche se asintomatiche, sono obbligate a darne comunicazione immediata all’Azienda Sanitaria territorialmente competente, e a svolgere un periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni presso l’indirizzo comunicato all’atto dell’imbarco. In caso di insorgenza di sintomi Covid-19 sono tenute a darne comunicazione tempestiva all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici per l’emergenza.
Qualora dal luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea non sia possibile raggiungere il luogo indicato al momento della partenza come sede dell’isolamento fiduciario, l’Autorità sanitaria competente informa la Protezione Civile che determina il luogo e le modalità con cui svolgere il periodo di isolamento, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Quest’ultime, in caso di insorgenza di sintomi, dovranno tempestivamente darne comunicazione all’Autorità sanitaria.
Le persone fisiche che entrano in Italia con i propri mezzi di trasporto, anche se asintomatiche, sono parimenti tenute a dare comunicazione del loro ingresso all’Azienda sanitaria competente e sono sottoposte al periodo di isolamento fiduciario di 14 giorni nel luogo indicato in tale comunicazione. Anche per loro, in caso di insorgenza di sintomi, scatta l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità sanitaria, attraverso i numeri telefonici dedicati all’emergenza. Qualora non fosse per loro possibile raggiungere il luogo indicato nella comunicazione alla Azienda Sanitaria Locale dove svolgere il periodo di isolamento fiduciario, le persone in ingresso sono tenute a comunicarlo all’Azienda sanitaria competente che con la Protezione civile determina il luogo e le modalità di svolgimento del periodo di isolamento fiduciario, con spese a carico delle persone sottoposte ad esso. Anche in questo caso è previsto l’obbligo di tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria dell’eventuale insorgenza di sintomi.
Le persone sottoposte in un luogo individuato dall’Autorità sanitaria al periodo di isolamento fiduciario possono, salvo che nei casi di insorgenza di sintomi, indicare un diverso luogo dove svolgere un nuovo periodo di isolamento, dandone comunicazione all’Autorità sanitaria, integrandola con l’indicazione del tragitto che intendono effettuare per recarvisi.
Innovando rispetto alle indicazioni date sul tema dai richiamati precedenti provvedimenti, l’articolo in commento prevede nel dettaglio, le modalità con cui l’operatore di sanità pubblica, alla luce delle comunicazioni ricevute, debba provvedere alla prescrizione della permanenza domiciliare, prevedendo, nell’ordine:
- contatto telefonico della persona e raccolta di informazioni su zone di soggiorno e percorso di viaggio da lei effettuato nei 14 giorni precedenti;
- informazione del medico di medicina generale o pediatra da cui la persona è assistita dell’avvio dell’isolamento fiduciario;
- se necessario per certificare l’assenza dal lavoro, rilascio di una dichiarazione all’INPS, al datore di lavoro, e al medico “di famiglia” o pediatra di una dichiarazione che attesti che per motivi di sanità pubblica la persona è stata posta in quarantena precauzionale specificandone la data di inizio e fine;
- accertamento dell’assenza di sintomi da parte della persona e degli eventuali conviventi;
- informazione della persona sui sintomi, la contagiosità, le modalità di trasmissione della malattia, le misure da adottare per proteggere i conviventi in caso di insorgenza di sintomi, nonché sulla necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina e sera) e di mantenere: lo stato di isolamento per 14 giorni dall’ultima esposizione; il divieto di contatti sociali, spostamenti e viaggi; l’obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
In caso di comparsa dei sintomi, la persona in sorveglianza deve: 1) avvertire il medico di famiglia/pediatra e l’operatore di sanità pubblica; 2) indossare la mascherina chirurgica fornita ad inizio isolamento e allontanarsi dai conviventi; 3) rimanere nella propria stanza, con porta chiusa, ma adeguata ventilazione naturale, in attesa del trasferimento in ospedale, se necessario.
L’operatore di sanità pubblica provvede a contattare giornalmente la persona in sorveglianza per aggiornamenti sullo stato di salute e in caso di comparsa dei sintomi, consultato il medico di famiglia/pediatra, procede secondo quanto previsto dalla circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 febbraio 2020 e successive modificazioni.
Le disposizioni sopra esposte non trovano applicazione per:
- gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- il personale viaggiante delle imprese con sede in Italia;
- il personale sanitario;
- i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
Si prevede, infine, la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina indicata, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.
Transiti e soggiorni di breve durata in Italia (art. 5)
Recependo e prorogando nel tempo quanto già previsto sul tema nel Decreto interministeriale n. 145 del 3 aprile u.s., in deroga all’obbligo di isolamento fiduciario dell’articolo 4, si prevede che le persone in ingresso nel nostro Paese con mezzi di trasporto di linea, in ragione di comprovate esigenze lavorative, abbiano 72 ore di tempo per soggiornare nel territorio, prorogabili di ulteriori 48 in caso di necessità, e sono tenute a fornire al vettore o armatore con cui effettuano lo spostamento verso il nostro Paese una dichiarazione di autocertificazione contenente:
- la natura del viaggio (comprovata esigenza lavorativa) e la durata della permanenza;
- l’indirizzo del luogo di soggiorno in Italia (in caso di più luoghi, vanno indicati tutti) e il mezzo privato con cui lo si raggiunge;
- recapito telefonico per essere contattato.
Contestualmente alla compilazione della certificazione, chi entra in Italia assume l’obbligo di lasciare il nostro Paese nelle 72 ore successive all’entrata (+ eventuali ulteriori 48) e, superato tale termine, di iniziare il periodo di auto isolamento fiduciario nel luogo indicato nel modulo, nonché, in caso di manifestazione dei sintomi di contagio da virus COVID-19, di avvertire l’Autorità sanitaria, attraverso gli opportuni numeri per l’emergenza sottoponendosi alle relative determinazioni.
I vettori sono tenuti ai medesimi controlli e comportamenti precauzionali indicati all’articolo 4.
In ogni caso, le persone in ingresso in Italia sopra indicate, anche se asintomatiche, devono comunque comunicare il loro ingresso all’Azienda sanitaria territorialmente competente.
Analogamente, in caso di ingresso in Italia per comprovate esigenze lavorative con mezzo di trasporto privato o proprio, le persone per poter soggiornare in Italia per un periodo massimo di 72 ore, prorogabile di ulteriori 48, sono tenute a dare tempestiva comunicazione del loro ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di entrata nel territorio nazionale, rendendo, contestualmente, la medesima dichiarazione di autocertificazione riportata in precedenza, per i casi di trasporto di linea.
In caso di trasporto terrestre che preveda l’attraversamento del territorio nazionale come transito per altro Paese UE o extra UE, si è comunque tenuti a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda sanitaria locale di competenza del punto di ingresso nel territorio nazionale, e in caso di insorgenza di sintomi collegabili al virus COVID-19 a darne tempestiva comunicazione all’Autorità Sanitaria. La permanenza massima in caso di transito è di 24 ore, prorogabili di ulteriori 12.Superati tali termini, scattano gli obblighi di comunicazione e isolamento fiduciario validi per le persone in ingresso in Italia.
Con specifico riferimento al trasporto aereo, in caso di viaggio con transito in Italia e destinazione estera, i passeggeri non sono tenuti alla comunicazione alla azienda sanitaria e alla autocertificazione sopra esposte, fermo restando l’obbligo di segnalare con tempestività l’eventuale insorgenza di sintomi alla ASL competente.
I passeggeri in transito ai fini dell’accesso al servizio di trasporto verso l’Italia sono comunque tenuti a fornire al vettore una dichiarazione di autocertificazione, che specifichi: motivi del viaggio e durata della permanenza in Italia; la località finale del viaggio; codice identificativo del viaggio e del mezzo di trasporto di linea con cui si raggiunge la meta finale; recapito telefonico per contatti durante la permanenza in Italia. I passeggeri, inoltre, non si devono allontanare, all’interno delle aerostazioni, dalle aree specificamente loro destinate.
In caso di viaggio aereo con destinazione finale in Italia e transito in altro aeroporto italiano, i passeggeri comunicano la propria presenza all’Azienda sanitaria locale competente rispetto alla destinazione finale una volta compiuto lo sbarco (che si considera come il luogo di sbarco del mezzo di trasporto di linea con cui si è fatto ingresso in Italia).
Quanto sopra esposto – ingressi per lavoro 72 ore + 48 ore e transiti – non trova applicazione per:
- gli equipaggi dei mezzi di trasporto;
- il personale viaggiante delle imprese con sede in Italia;
- il personale sanitario;
- i lavoratori transfrontalieri, in movimento per motivi di lavoro o rientro nella propria residenza, abitazione o dimora.
Infine, anche per i transiti e i soggiorni di durata breve, si prevede la possibilità di adottare specifiche deroghe alla disciplina esposta, con Decreto interministeriale, in casi eccezionali e comunque esclusivamente in presenza di esigenze di protezione dei cittadini all’Estero e di adempimento di obblighi internazionali.
Esecuzione e monitoraggio delle misure (art. 7)
Il Prefetto territorialmente competente assicura l’esecuzione delle misure del presente decreto e monitora l’attuazione delle restanti misure da parte delle amministrazioni competenti avvalendosi delle Forze di polizia e, ove occorra, delle Forze armate dandone comunicazione al Presidente della regione e della provincia autonoma interessata.