ultimo aggiornamento:

Chiarimenti del Consiglio di gestione del Fondo di garanzia PMI su misure di sostegno finanziario alle imprese

Circolare n. 43/2020 – AF 9/2020

Chiarimenti sull’applicazione dell’articolo 49 del Dl 18/2020 relativo al Fondo di garanzia PMI.

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Il Consiglio di Gestione del Fondo di garanzia PMI (Invitalia – Mediocredito Centrale), con la circolare n. 8 del 19 marzo 2020 (in allegato), ha fornito i chiarimenti/approfondimenti relativi alle disposizioni previste dall’articolo 49 del Dl 18/2020 sul Fondo di garanzia PMI, che derogano alle ordinarie disposizioni operative che ne regolano il funzionamento (v. circolare n. 40/2020 – AF 8/2020 del 24.03.2020).

Si ricorda che tali interventi hanno una efficacia temporalmente limitata a 9 mesi, dal 17 marzo al 17 dicembre 2020.

Di seguito si riportano i chiarimenti di maggiore interesse contenuti nella citata circolare.

  • Il comma 1, lett. b) dell’art. 49, prevede l’innalzamento dell’importo massimo garantito. Viene chiarito che tale innalzamento è subordinato all’adozione di un nuovo metodo di calcolo dell’Equivalente Sovvenzione Lordo (ESL), posto che gli attuali metodi in vigore possono essere utilizzati solo fino ad un importo massimo garantito pari a 2,5 milioni di euro.
  • Il comma 1, lett. c) dello stesso art. 49, prevede che per gli interventi di garanzia diretta, la percentuale di copertura è pari all’80% dell’ammontare di ciascuna operazione di finanziamento per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro. Per gli interventi di riassicurazione la percentuale di copertura è pari al 90% dell’importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell’80% e per un importo massimo garantito per singola impresa di 1.500.000 euro.
    Su questa previsione, il Consiglio di gestione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo presentate a partire dal 17 marzo e qualora non sia già applicata la percentuale massima di copertura ai sensi delle vigenti disposizioni operative del Fondo.
    Il Consiglio ha altresì deliberato che, ai fini della concessione della garanzia del Fondo ai sensi della lettera c), non si tiene conto degli importi garantiti in essere per ciascun soggetto beneficiario finale alla data di entrata in vigore del Dl Cura Italia, fermo restando il rispetto dell’importo massimo garantito per soggetto beneficiario finale di cui alle vigenti disposizioni operative del Fondo (così come previsto al precedente punto b). Il Consiglio ha, infine, deliberato che per le garanzie concesse ai sensi della lettera c), non saranno utilizzabili, dato l’innalzamento delle coperture, le risorse delle sezioni speciali del Fondo.
  • Il comma 1, lett. d), ammette alla garanzia del Fondo i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito dell’impresa, purché il nuovo finanziamento preveda l’erogazione di credito aggiuntivo pari ad almeno il 10% dell’importo del debito residuo del finanziamento oggetto di rinegoziazione.Il Consiglio di Amministrazione del Fondo ha deliberato di applicare quanto previsto dalla nuova disposizione alle operazioni finanziarie finalizzate all’estinzione dei finanziamenti già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario, che non siano già garantiti dal Fondo.
  • Il comma 1, lett. f), dispone l’estensione della garanzia del Fondo per le operazioni ammesse alla propria garanzia, per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento, o della sola quota capitale, in connessione degli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19.
    La Circolare del Gestore, chiarisce che tale disposizione si applica anche alle imprese che abbiano delle posizioni debitorie classificate dalla banca come non-performing e per i finanziamenti che presentino rate scadute da più di 90 giorni.
  • Il comma 1, lett. i) prevede che, per operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico – alberghiero e delle attività immobiliari, con durata minima di 10 anni e di importo superiore a € 500.000, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti.
    La circolare chiarisce che la garanzia del Fondo è cumulabile, senza alcun limite riferito al loro valore, ad altre forme di garanzia reali, assicurative ovvero bancarie.
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