Legge di conversione del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 (c.d. “Decreto Clima”)
Circolare n. 45/2019
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge 12 dicembre 2019, n. 141, di conversione, del cd DL Clima.
Si comunica che nella Gazzetta Ufficiale n. 292 del 13 dicembre 2019 è stata pubblicata la Legge 12 dicembre 2019, n. 141, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 14 ottobre 2019, n. 111, recante “Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell’aria e proroga del termine di cui all’articolo 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229” (c.d. “Decreto Clima”).
Il provvedimento costituisce il primo atto normativo del piano di investimenti per le misure rivolte alla sostenibilità e alla lotta al cambiamento climatico (c.d. “Green New Deal”).
Nel rinviare alla circolare n. 41 del 21 ottobre 2019 per l’illustrazione dei contenuti iniziali del decreto-legge, si riporta, di seguito, una sintesi delle principali disposizioni, ricordando che le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASPORTI
1. Misure per incentivare la mobilità sostenibile nelle aree metropolitane (art. 2)
Con una integrazione alla disposizione originaria del Decreto, si prevede che il “buono mobilità” derivante dalla rottamazione di autovetture fino alla classe Euro 3 e motocicli fino alla classe Euro 2 ed Euro 3 se a due tempi, possa essere utilizzato, entro i successivi tre anni, anche per l’acquisto di servizi a mobilità condivisa ad uso individuale (carsharing, carpooling, bikesharing, etc).
Si prevede, altresì, che i progetti per la creazione, il prolungamento, l’ammodernamento e la messa a norma di corsie preferenziali per il trasporto pubblico locale, per il cui finanziamento il Decreto Legge ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, possano essere presentati dai Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti o da uno o più Comuni confinanti, anche in forma associata, con riferimento a un ambito territoriale con popolazione superiore a 50 mila abitanti per la realizzazione di un’unica opera, interessati da una procedura d’infrazione per il mancato rispetto, da parte dell’Italia, dei vincoli sulla qualità dell’aria europei (Dir. 2008/50/CE).
Si dispone, infine, che il Decreto interministeriale che stabilirà modalità e termini di presentazione delle domande per il finanziamento dei progetti, sia adottato entro il 13 gennaio 2020 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge) e adotti criteri che assicurino priorità ai progetti presentati dai Comuni con più elevati livelli di emissioni inquinanti.
2. Disposizioni per la promozione del trasporto scolastico sostenibile (art. 3)
Con una modifica al testo originario dell’articolo, si prevede che i progetti di trasporto scolastico sostenibile possano essere presentati dai Comuni con più di 50 mila abitanti, interessati dalle procedure d’infrazione per il mancato rispetto, da parte dell’Italia, dei vincoli europei sulla qualità dell’aria (Dir. 2008/50/CE).
Si prevede, altresì, che il Decreto del Ministero dell’Ambiente, che stabilirà le modalità di presentazione delle domande e le spese ammissibili ai fini del finanziamento, dovrà essere adottato entro il 13 gennaio 2020 (90 giorni dalla data di entrata in vigore del Decreto legge), sentita anche la Conferenza Stato-città e autonomie locali.
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AMBIENTE
1. Misure urgenti per la definizione di una politica strategica nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria (art. 1)
La norma conferma l’approvazione del programma strategico nazionale per il contrasto ai cambiamenti climatici e il miglioramento della qualità dell’aria.
Nel passaggio parlamentare è stato ampliato a 90 giorni, rispetto ai 60 iniziali, l’orizzonte temporale per la sua approvazione che dovrà avvenire non solo con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Ambiente ma anche sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano. Il Programma dovrà essere definito in coordinamento con il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e la pianificazione di bacino per il dissesto idrogeologico. Altra novità riguarda l’istituzione di un Tavolo permanente interministeriale sull’emergenza climatica presso il Ministero dell’Ambiente, composto da rappresentanti di diversi Ministeri. Il Tavolo avrà la funzione di monitorare le azioni del Programma strategico nazionale.
2. Coordinamento delle politiche pubbliche per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (art. 1-bis)
La nuova disposizione prevede, al fine di rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile, che il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), con decorrenza dal 1° gennaio 2021, assuma la denominazione di Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS).
3. Campagne di informazione e formazione ambientale nelle scuole (art. 1-ter)
L’articolo, aggiunto nella fase di conversione del decreto, istituisce presso il Ministero dell’Ambiente il fondo “Programma #iosonoAmbiente” con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il fondo dovrà essere utilizzato per finanziare programmi presentati dalle scuole, di ogni ordine e grado, anche in collaborazione con associazioni e centri di ricerca, relativi a campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali, con particolare attenzione rispetto alla questione dei cambiamenti climatici. I criteri di presentazione e selezione dei progetti nonché le modalità di assegnazione e ripartizione dei fondi saranno individuati con un apposito decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto.
4. Misure per contrastare i cambiamenti climatici e migliorare la qualità dell’aria nelle aree protette nazionali e nei centri urbani (art. 4-ter)
L’articolo istituisce nel territorio di ciascun parco nazionale la Zona economica ambientale (Zea), all’interno della quale sono previste, nel limite delle risorse disponibili, forme di sostegno ad imprese nuove o esistenti impegnate in programmi o investimenti compatibili con l’ambiente che mantengono l’attività per almeno sette anni, pena la revoca degli incentivi. I criteri e le modalità per la concessione delle misure di sostegno sono stabiliti con decreto del Ministro dell’ambiente. Viene inoltre destinata una parte dei proventi delle quote di CO2 per gli anni 2020, 2021 e 2022 alle micro, piccole e medie imprese che svolgono attività eco-compatibili e che hanno sede legale e operativa nei Comuni aventi almeno il 45% della propria superficie compreso all’interno di una Zea. Infine, viene destinata una quota dei proventi delle aste di CO2 al rifinanziamento del Fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell’aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera, per attività finalizzate alla riduzione delle emissioni climalteranti e all’adattamento ai cambiamenti climatici, quali interventi su impianti di riscaldamento alimentati a biomassa, diffusione del trasporto pubblico a basse emissioni, efficientamento energetico degli edifici e riduzione delle emissioni di C02 nelle aree portuali.
5. Programma sperimentale Mangiaplastica (art. 4-quinquies)
Il nuovo articolo istituisce, presso il Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, il fondo denominato “Programma sperimentale Mangiaplastica”, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, 7 milioni per l’anno 2020, 7 milioni per l’anno 2021, 5 milioni per l’anno 2022, 4 milioni per l’anno 2023 e 2 milioni per l’anno 2024, al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica attraverso l’utilizzo di eco-compattatori. Le modalità di ripartizione del fondo sono individuate con un apposto decreto del Ministro dell’ambiente, sentita la Conferenza unificata. Ogni comune potrà richiedere il contributo per solo un eco-compattatore se sotto i 100.000 abitanti, in alternativa il contributo verrà concesso per un eco-compattatore ogni 100.000 abitanti.
6. Ulteriori disposizioni per fronteggiare le procedure d’infrazione in materia ambientale (art. 5)
L’articolo conferma la disciplina, la nomina e le attività dei Commissari unici per la realizzazione degli interventi in materia di discariche abusive e di acque reflue attuativi di determinate procedure di infrazione europea. In merito all’attività del Commissario unico in materia di discariche abusive – nominato ai sensi dell’articolo 41, comma 2-bis, della legge n. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea) – si prevede che lo stesso possa stipulare specifiche convenzioni con determinati enti e si disciplina la procedura di nomina e il compenso economico del Commissario unico nonché del personale della struttura di supporto. Su questo punto, come precisato con una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, il Commissario unico potrà avvalersi al massimo di due sub commissari, che opereranno sulla base di specifiche deleghe. Rispetto alla formulazione iniziale sono state comunque introdotte precisazioni di natura prevalentemente formale.
7. Programma sperimentale “Caschi verdi per l’ambiente” (art. 5-ter)
L’articolo prevede l’istituzione, presso il Ministero dell’Ambiente, del programma sperimentale “Caschi verdi per l’ambiente”, per l’attuazione del quale si autorizza una spesa di 2 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022. Il programma ha lo scopo di realizzare, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, iniziative di collaborazione internazionale volte alla tutela e salvaguardia ambientale delle aree nazionali protette e delle altre aree riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico.
8. Pubblicità dei dati ambientali (art. 6)
Inalterato, rispetto all’originaria formulazione, è l’articolo 6 che reca disposizioni in materia di pubblicità dei dati ambientali. Il comma 1 stabilisce che debbano essere pubblicati anche i dati ambientali risultanti da rilevazioni effettuate dalle amministrazioni pubbliche nonché da una serie di altri soggetti che svolgano funzioni di carattere pubblicistico, dai concessionari di servizi pubblici e dai fornitori che svolgono servizi di pubblica utilità, questi ultimi inseriti nella nuova formulazione.
La norma richiama l’attuazione delle previsioni della Convenzione di Aarhus sull’accesso alle informazioni ambientali, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, specificando che resta fermo il diritto di accesso diffuso dei cittadini singoli nonché delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’Ambiente (queste ultime inserite nella nuova formulazione).
Si conferma che, entro 180 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento, i gestori di centraline e di sistemi di rilevamento automatico dell’inquinamento atmosferico, della qualità dell’aria e di altre forme di inquinamento ed i gestori del servizio idrico pubblichino in rete informazioni sul funzionamento del dispositivo, sui rilevamenti effettuati e tutti i dati acquisiti. I dati e le informazioni saranno acquisiti con modalità telematica dall’ISPRA che provvederà alla sistematizzazione dei dati ambientali e a renderli pubblici attraverso una sezione dedicata e fruibile del sito internet del MATTM denominata «Informambiente». Con una modifica apportata dal Senato si prevede che ciò avvenga sulla base di una convenzione tra Ispra e il Ministero stesso.
9. Misure per l’incentivazione di prodotti sfusi o alla spina (art. 7)
L’articolo conferma, in via sperimentale, il contributo a fondo perduto a favore di esercenti commerciali di vicinato e di media struttura per incentivare la vendita di detergenti o prodotti alimentari, sfusi o alla spina. Nel passaggio parlamentare tale contributo è stato esteso anche agli esercenti di grande struttura.
Gli esercizi di vicinato sono definiti quali esercizi aventi superficie di vendita non superiore a 150 m2 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 m2 nei comuni con popolazione residente superiore; le medie strutture di vendita sono definite quali strutture aventi superficie superiore ai 250 m2 e fino a 1.500 m2 nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 m2 nei comuni con popolazione residente superiore; gli esercizi commerciali di “grande struttura” sono invece quelli aventi superficie superiore ai 2.500 m2.
Il contributo è pari alla spesa sostenuta per attrezzare gli spazi dedicati a tale tipo di vendita al consumatore finale oppure, grazie a una modifica approvata nel corso dell’esame al Senato, per l’apertura di nuovi negozi che prevedano esclusivamente la vendita di prodotti sfusi.
Viene confermato che il contributo è attribuito, nell’ordine di presentazione delle domande, a copertura della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di 5.000 euro. Il contenitore offerto dall’esercente dovrà essere riutilizzabile e rispettare la normativa vigente sui materiali per uso alimentare. Una modifica importante intervenuta rispetto all’articolato originario del decreto è l’introduzione, per il consumatore, della possibilità di poter utilizzare contenitori di sua proprietà, ma solo a determinate condizioni: dovranno essere riutilizzabili, puliti e idonei all’uso alimentare. Inoltre, l’esercente potrà rifiutare l’uso di contenitori che ritenga igienicamente non idonei.
Viene confermato che le modalità di attuazione delle disposizioni sono demandate ad un decreto del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, d’intesa con il Ministro dello sviluppo economico e sentita la Conferenza unificata, da emanarsi entro il termine di 60 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento.
Il decreto ministeriale dovrà, tra l’altro, prevedere specifiche verifiche che permettano di rilevare che l’attività di vendita in parola sia svolta per un periodo minimo di tre anni, a pena di revoca del contributo.
Alla copertura degli oneri, pari a 20 milioni per il 2020 e per il 2021, si provvederà mediante la corrispondente riduzione dei fondi speciali in conto capitale, utilizzando parzialmente l’accantonamento corrispondente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Viene confermato, infine, che l’incentivo è concesso nel rispetto dei limiti e delle condizioni posti dalle norme europee in materia di aiuti “de minimis”.
SISMA CENTRO-ITALIA 2016-2017: PROROGA TERMINI
Proroga termini versamenti tributari e contributivi (art. 8)
Confermata la disposizione che proroga il versamento dei tributi, dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi Inail, sospesi a causa degli eventi sismici verificatisi nel Centro-Italia (Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo) negli anni 2016 e 2017.
La ripresa dei versamenti potrà avvenire, oltre che in unica soluzione, anche mediante rateizzazione, fino ad un massimo di 120 rate mensili di pari importo, con versamento della sola prima rata – anziché delle prime cinque rate, come precedentemente previsto – entro il 15 gennaio 2020.
Su tale argomento è di recente intervenuto anche il decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123 (c.d. “Decreto Sisma”) disponendo che il versamento dei predetti contributi e premi sia ridotto nel limite del 40% degli importi dovuti.