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Vaccinazioni nei luoghi di lavoro e indicazioni Inail

Circolare n. 28/2021 – LP 2/2021

Protocollo nazionale per la realizzazione di punti straordinari di vaccinazione nei luoghi di lavoro e Indicazioni ad interim con requisiti e procedura per l’attivazione dei punti vaccinali territoriali destinati alle lavoratrici e ai lavoratori.

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Il 6 aprile è stato firmato, su invito del Ministro del Lavoro e Politiche Sociali e del Ministro della Salute, il “Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti SARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro”, al fine di accelerare la campagna vaccinale sul territorio italiano.

E’ ormai noto, infatti, come la diffusione dei vaccini insieme alla disponibilità degli stessi assuma un ruolo determinante e decisivo nella lotta al virus per la tutela dell’intera collettività e per favorire la ripresa delle attività sociali e lavorative in piena sicurezza.

Contenuto del Protocollo

I datori di lavoro, singolarmente o in forma aggregata, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, con il supporto e il coordinamento delle Associazioni di categoria, potranno manifestare la disponibilità ad attuare piani aziendali per la predisposizione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid nei luoghi di lavoro, destinati alla somministrazione in favore dei lavoratori/lavoratrici che ne abbiano fatto volontariamente richiesta.

La vaccinazione potrà riguardare oltre ai dipendenti anche i datori di lavoro o i titolari.

I piani aziendali sono proposti dai datori di lavoro, anche tramite le rispettive Organizzazioni di rappresentanza, all’Azienda Sanitaria di riferimento, nel rispetto delle “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro” per l’allestimento e la gestione dei punti vaccinali straordinari e temporanei nei luoghi di lavoro e che costituiscono parte integrante del Protocollo. In allegato 2 la circolare del Ministero della Salute n. 15226 del 12.04.2021 contenente le “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti Sars-Cov 2/Covid 19 nei luoghi di lavoro” redatte dall’INAIL e approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 8 aprile 2021.

I costi per la realizzazione e gestione dei piani aziendali sono a carico del datore di lavoro, mentre sono a carico dei Servizi Sanitari Regionali territorialmente competenti i costi della fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione (siringhe/aghi), la messa a disposizione degli strumenti formativi per gli operatori sanitari addetti alla vaccinazione e la registrazione delle vaccinazioni eseguite.

Il medico competente, ove presente, dovrà fornire al lavoratore adeguate informazioni sui vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione e dovrà acquisire il consenso informato del soggetto interessato, oltre ad effettuare il triage preventivo sullo stato di salute del lavoratore e assicurare la tutela della riservatezza dei dati.

In alternativa alla vaccinazione diretta negli ambienti di lavoro, i datori di lavoro che intendono collaborare all’iniziativa, possono ricorrere a strutture sanitarie private e concludere, anche tramite le Associazioni di categoria o nell’ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con tali strutture private che siano in possesso dei requisiti per la vaccinazione. Gli oneri per la stipula di tali convenzioni restano a carico del datore di lavoro, mentre la fornitura dei vaccini è assicurata dai Servizi Regionali competenti.

I datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina del medico competente o non possano fare ricorso alle strutture sanitarie private, possono avvalersi delle strutture sanitarie dell’Inail, su cui ricadranno anche gli oneri relativi, trattandosi di iniziativa vaccinale pubblica.

Nelle due ipotesi sopra richiamate il datore di lavoro comunicherà direttamente o attraverso il medico competente (ove presente) alla struttura sanitaria privata o alla struttura territoriale dell’Inail il numero complessivo dei lavoratori che hanno manifestato l’intenzione di ricevere il vaccino.

Se la vaccinazione viene eseguita durante l’orario di lavoro, il tempo necessario all’effettuazione della stessa viene equiparato all’orario di lavoro.

Si precisa che il piano nazionale, declinato in fasce di popolazione prioritarie per patologie o per età, prevede che la vaccinazione in azienda possa procedere indipendentemente dall’età dei lavoratori, a patto che vi sia disponibilità di vaccini.

Inoltre, come specificato nelle “Indicazioni ad intermin per la vaccinazione nei luoghi di lavoro”, ai fini della istituzione dei punti vaccinali territoriali e della realizzazione della campagna vaccinale nei luoghi di lavoro, costituiscono presupposti imprescindibili:

1. la disponibilità di vaccini;
2. la disponibilità dell’azienda;
3. la presenza/disponibilità del medico competente o di personale sanitario;
4. la sussistenza delle condizioni di sicurezza per la somministrazione di vaccini;
5. l’adesione volontaria ed informata da parte delle lavoratrici e dei lavoratori;
6. la tutela della privacy e la prevenzione di ogni forma di discriminazione delle lavoratrici e dei lavoratori.

Si fa riserva di fornire ulteriori dettagli non appena disponibili.

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