Trattamento fiscale delle somme erogate dal datore di lavoro per la ricarica del veicolo elettrico
Circolare n. 36/2023 – AF 12/2023
Per il dipendente i rimborsi per le ricariche elettriche di auto concesse in uso promiscuo sono assoggettati a tassazione.
L’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 421 del 25.08.2023 (in allegato) ha fornito indicazioni in merito al trattamento fiscale riguardante il rimborso delle spese sostenute per il rinnovo del parco auto ad uso promiscuo con automezzi a trazione integralmente elettrica o ibrida.
In particolare, con l’interpello la società istante chiede se i rimborsi erogati al dipendente per l’energia elettrica usata per la ricarica domestica degli autoveicoli a trazione integralmente elettrica o ibrida assegnati in uso promiscuo sono da assoggettare a tassazione quale reddito di lavoro dipendente oppure possono essere ricondotti nella categoria di cui all’articolo 51, comma 4, lettera a), del TUIR.
Per quanto riguarda il consumo di energia, l’Agenzia evidenzia che lo stesso non rientra tra i beni e servizi forniti dal datore di lavoro (cd. fringe benefit), ma costituisce un rimborso di spese sostenuto dal lavoratore. L’Agenzia quindi conclude che tali rimborsi costituiscono reddito di lavoro dipendente da assoggettare a tassazione e quindi non rientrano nelle deroghe al principio di onnicomprensività del reddito stabilite dall’articolo 51 del TUIR. Sulla base di tale principio, infatti, sia gli emolumenti in denaro sia i valori corrispondenti ai beni, ai servizi ed alle opere ”offerti” dal datore di lavoro ai propri dipendenti costituiscono redditi imponibili e, in quanto tali, concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente.
Inoltre, secondo l’Agenzia l’installazione delle infrastrutture di ricarica (wallbox, colonnine di ricarica e contatore a defalco) effettuata presso l’abitazione del dipendente rientra tra i beni che vanno separatamente valutati al fine di stabilire l’importo da assoggettare a tassazione in capo al dipendente e, pertanto, da assoggettare a tassazione come reddito di lavoro dipendente.