Tassa automobilistica sui veicoli a noleggio lungo termine
Circolare n. 117/2020 – AF 31/2020
Entro il 10 ottobre 2020 le società di noleggio a lungo termine sono tenute a comunicare al Sistema informativo del PRA i dati identificativi del proprietario, dell’utilizzatore, nonché gli estremi dei contratti di locazione vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.
È stato pubblicato sulla G.U. n. 243 dell’1.10.2020, il Decreto interministeriale del 28 settembre con le modalità operative relative alla comunicazione dati per i contratti dei veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
Come noto, prima il Decreto Fiscale (Dl 124/2019, art. 53, commi 5-ter e 5-quater) e poi il decreto Milleproroghe (Dl 162/2019, art. 1, comma 8-bis) hanno stabilito che:
- in caso di locazione a lungo termine di veicoli senza conducente – per una durata pari o superiore ai 12 mesi – l’obbligo di pagamento della tassa automobilistica è in capo all’utilizzatore del veicolo. Nell’ipotesi in cui un veicolo sia oggetto di contratti di locazione consecutivi di durata inferiore ad 1 anno, conclusi tra le stesse parti, al fine di determinare se trattasi di contratti di durata superiore o meno a 12 mesi, deve essere presa in considerazione la somma della durata dei singoli contratti. In base alla nuova disposizione, il pagamento della tassa grava sull’utilizzatore solo per il periodo che va dalla data del contratto fino alla scadenza del medesimo.
- Il pagamento della tassa automobilistica è a carico degli utilizzatori dei veicoli a noleggio a lungo termine a decorrere dal 1° gennaio 2020 ed il versamento della tassa spetta alla Regione in cui ha sede l’utilizzatore (o la residenza in caso di privato), e non più quella dove ha sede il noleggiatore, ovvero il proprietario del veicolo.
- Gli utilizzatori di veicoli in locazione a lungo termine senza conducente debbono adempiere all’obbligo del pagamento della tassa automobilistica, non più sulla base della comunicazione all’anagrafe nazionale veicoli, ma sulla base dei dati acquisiti al sistema informativo PRA che poi confluiranno negli archivi dell’Agenzia delle Entrate, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Con riferimento al primo semestre 2020, le somme dovute a titolo di tassa automobilistica vanno versate entro il 31 luglio 2020, senza l’applicazione di sanzioni o di interessi.
Successivamente il Decreto Agosto (Dl 104/2020, art. 107) ha differito dal 31 luglio 2020 al 31 ottobre 2020 il termine di versamento della tassa automobilistica (senza l’applicazione di sanzioni e interessi) con riferimento ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020 e ha prorogato dal 30 aprile al 30 settembre 2020 il termine entro il quale, con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dovevano essere definite le modalità operative per l’acquisizione dei dati relativi ai soggetti tenuti al pagamento della tassa automobilistica per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente.
Ora con il decreto richiamato in apertura, il MEF ha disciplinato le modalità di acquisizione di detti dati (ovvero quelli di cui all’articolo 7, comma 3-ter, Legge 99/2009).
In sede di prima applicazione, le società di noleggio a lungo termine sono tenute a comunicare al Sistema informativo del PRA entro il 10 ottobre 2020 i dati (identificativi del proprietario, dell’utilizzatore, nonché gli estremi del contratto di locazione, indicati nell’art. 2 del decreto) relativi ai contratti vigenti nel periodo compreso dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020.
Per i contratti di noleggio stipulati o con effetti decorrenti dal 1° ottobre 2020, le società di noleggio a lungo termine sono tenute a comunicare al PRA i dati anagrafici identificativi e la residenza sia dei proprietari che degli utilizzatori, nonché gli estremi del contratto entro il termine del decimo giorno successivo alla data della stipula del contratto. Le variazioni contrattuali devono essere comunicate entro il termine del decimo giorno successivo alla data di modifica del contratto.
In caso di sublocazione, sarà tenuto a comunicare i dati non solo il proprietario del veicolo, ma anche il sublocatore.
I dati da comunicare al PRA sono:
- dati del proprietario del veicolo: ovvero i dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale in caso di persona giuridica;
- tipologia di veicolo;
- targa del veicolo;
- dati identificativi del contratto di locazione a lungo termine senza conducente, ivi incluse le date di decorrenza e di conclusione del contratto;
- dati dell’utilizzatore del veicolo: ovvero i dati anagrafici e codice fiscale della persona fisica, denominazione o ragione sociale e codice fiscale in caso di persona giuridica; nonché la residenza.
Lo scambio dati fra il Sistema Informativo del PRA e tutti i soggetti coinvolti sarà effettuata tramite l’interfaccia Web Services, mentre, per i soggetti privati, gli stessi servizi informatici saranno erogati anche tramite applicazione Web.
In particolare, l’allegato “A” del decreto citato riporta l’elenco, per ogni servizio, dei dati “in ingresso ed in uscita” da comunicare; nonché individua l’elenco dei “Web Services” da utilizzare con distinzione per ogni singolo attore e precisamente per:
- le società di noleggio;
- le Regioni/Province Autonome/Agenzia delle Entrate;
- la Direzione generale per la motorizzazione del MIT.
È previsto che il gestore del Sistema informativo del PRA dovrà rendere fruibili gratuitamente alle Regioni, alle Province autonome e all’Agenzia delle Entrate i dati acquisiti con una periodicità “giornaliera”. In seguito alla ricezione dei dati le Amministrazioni Pubbliche e l’Agenzia delle Entrate consentono agli utilizzatori dei veicoli il pagamento della tassa automobilistica tramite il sistema PagoPa. Il gestore del Sistema informativo del PRA si avvale anche dei dati di cui all’art. 94, comma 4-bis, del CdS.
Tuttavia, il pagamento della tassa, a norma dell’articolo 7, comma 1, della Legge 99/2009, potrà essere eseguito anche in modalità “cumulativa” dalle imprese di noleggio a lungo termine, in luogo dei singoli utilizzatori, continuando così a fornire il “servizio bollo” che normalmente i clienti pagano con il canone di noleggio.