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Spesometro 2018: il Collegato fiscale alla Stabilità 2018 modifica i termini

Circolare n. 52/2017 – AF 21/2017

Il Collegato fiscale alla Stabilità 2018 modifica i termini dello spesometro 2018 prevedendo cadenza semestrale e niente sanzioni per errori nella comunicazione del primo semestre 2017.

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Il Collegato fiscale alla manovra di bilancio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 dicembre 2017 (Serie Generale n. 284) – Legge 4 dicembre 2017, n. 172 di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 recante “Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili. Modifica alla disciplina dell’estinzione del reato per condotte riparatorie” – introduce delle novità per quanto riguarda lo spesometro 2018.

Le disposizioni relative alla trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute, contenute nell’articolo 1-ter prevedono:

  • la disapplicazione delle sanzioni nei confronti dei soggetti passivi IVA per l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute per il primo semestre 2017, a condizione che le comunicazioni siano effettuate correttamente entro il 28 febbraio 2018. Le sanzioni disapplicate dalla norma sono quelle previste all’articolo 11, commi 1 e 2-bis, del decreto legislativo n. 471 del 1997:
    – la sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 per omissione di ogni comunicazione prescritta dalla legge tributaria;
    – la sanzione amministrativa di euro 2 per ciascuna fattura, comunque entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre per l’omissione o l’errata trasmissione dei dati delle fatture emesse e ricevute.
  • La facoltà dei contribuenti di effettuare la trasmissione dei dati con cadenza semestrale, limitando gli stessi:
  1. alla partita IVA dei soggetti coinvolti nelle operazioni o, per i soggetti che non agiscono nell’esercizio di imprese arti e professioni, al codice fiscale;
  2. alla data ed al numero della fattura;
  3. alla base imponibile;
  4. all’aliquota applicata e all’imposta nonché alla tipologia dell’operazione ai fini IVA nel caso in cui l’imposta non sia indicata in fattura.
  • In luogo dei dati relativi alle singole fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, il contribuente può trasmettere il documento riepilogativo. Al di sotto di tale importo, infatti, il D.P.R. n. 695 del 1996, art. 6, commi 1 e 6, stabilisce la possibilità di annotare le fatture mediante un documento riepilogativo, evitando così l’annotazione di ciascuna fattura singolarmente. Il documento riepilogativo deve indicare i numeri delle fatture cui si riferisce, l’ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l’ammontare dell’imposta, distinti secondo l’aliquota applicata. Tali dati devono peraltro essere trasmessi insieme alla partita IVA del cedente o del prestatore per il documento riepilogativo delle fatture attive, la partita IVA del cessionario o committente per il documento riepilogativo delle fatture passive, la data e il numero del documento riepilogativo.
  • Infine, le amministrazioni pubbliche sono esonerate dalla trasmissione dei dati delle fatture emesse nei confronti dei consumatori finali.

Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate saranno stabilite le modalità di attuazione.

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