Sistema ruote: dal 1° ottobre 2015 si potranno vendere solo ruote omologate
Circolare n. 50/2015 – CO 16/2015
Dal 1° ottobre 2015, con la piena entrata in vigore del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 20 del 10 gennaio 2013, si potranno vendere e montare sugli autoveicoli solamente ruote con omologazione europea UN/ECE n. 1234 o con omologazione italiana NAD (DM 20/2013). Le ruote omologate UN/ECE n. 124 devono obbligatoriamente avere le stesse dimensioni di quelle previste dai costruttori auto di primo impianto, mentre le ruote cosiddette “speciali”, omologate secondo la nuova normativa italiana (NAD), possono avere misure diverse dall’originale ed già oggi hanno il vantaggio di poter montare dimensioni di cerchio e pneumatico alternativi rispetto a quanto previsto nel libretto di circolazione.
Con il Decreto del MIT n. 20 del 10 gennaio 2013, pubblicato nella G.U. n. 56 del 7 marzo 2013, sono state infatti emanate le norme in materia di approvazione nazionale di sistemi ruota e le procedure idonee per la loro installazione quali elementi di sostituzione o di integrazione di parti di veicoli sulle autovetture nuove o in circolazione di categoria M1 e M1G.
Tale decreto prevedeva l’entrata in vigore della nuova normativa il 22 marzo 2014 ma il MIT, a causa delle difficoltà tecniche e pratiche per andare a regime, ne ha posticipato l’avvio al 1° gennaio 2015. Inoltre, per consentire lo smaltimento delle scorte di magazzino delle ruote non rispondenti alle disposizioni del DM 20/2013, ha previsto una deroga alla commercializzazione sul territorio nazionale delle ruote in stock: fino al 30 settembre 2015 potranno essere commercializzate le ruote prodotte da aziende accreditate presso il Ministero e importate sul territorio della Comunità Europea entro il 30 novembre 2014 (periodo di deroga), mentre le ruote prodotte successivamente al 1° dicembre 2014 possono essere vendute solo se omologate ai sensi del DM 20/2013.
La deroga è limitata ai costruttori di ruote riconosciuti idonei alla produzione in serie dalla Direzione Generale per la Motorizzazione o da un Centro Prova Autoveicoli.
Di seguito l’elenco dei costruttori di sistemi ruote che fino ad oggi hanno chiesto e ottenuto la deroga dal MIT – circ. MIT Prot. n. 13498/Div. 3 dell’8.06.2015
Si ricorda che la nuova normativa italiana richiamata in apertura, dal 1° gennaio 2015 consente di montare cerchi in lega e pneumatici di dimensioni diverse rispetto a quelle indicate nel libretto di circolazione, senza il nulla osta della casa costruttrice, a patto che i cerchi siano stati omologati in origine dal costruttore della ruota e riportino la marcatura che ne evidenzi l’omologazione.
Prima del montaggio dei sistemi ruota con omologazione italiana, l’officina deve verificare che i cerchi siano adatti alla vettura e consegnare al cliente il Certificato di conformità rilasciato dal costruttore del sistema ruota, il Campo d’Impiego (ovvero il documento con la lista delle vetture su cui il sistema ruota può essere montato e le informazioni per effettuare correttamente le procedure d’installazione), e la Dichiarazione di corretta installazione (allegato E del DM 20/2013).
Qualora il sistema ruota comporti una variazione delle misure degli pneumatici previsti in sede di omologazione del veicolo dal costruttore dello stesso, il cliente è tenuto ad aggiornare la carta di circolazione compilando l’apposito modulo presso gli uffici della Motorizzazione (della stessa provincia di appartenenza dell’installatore) e allegando i tre documenti sopraindicati oltre all’attestazione dei versamenti di 25 euro sul c/c 9001 e 16 euro sul c/c 4028.