Sistema CARGOS – Adempimenti per noleggio di veicoli senza conducente
Circolare n. 77/2022 – AF 24/2022
Comunicazione dei noleggi di veicoli senza conducente per finalità di pubblica sicurezza, attraverso il portale CARGOS.
Facendo seguito alla circolare n. 52/2018 – CO 18/2018 dell’11.10.2018, si comunica che è stato attivato da parte del Ministero dell’Interno, il sistema di tracciamento dei veicoli concessi a noleggio senza conducente, chiamato CARGOS (Car Renter Guardian Operation System), secondo quanto previsto dall’art. 17 del DL 113/2018, convertito con modificazioni dalla L. 132/2018. La piattaforma informatica è raggiungibile all’indirizzo https://cargos.poliziadistato.it.
In sostanza, si prevede che gli esercenti l’attività di autonoleggio di veicoli senza conducente alla stipula del contratto di noleggio e comunque con un congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo, debbano comunicare alla piattaforma informativa gestita dal Centro elettronico nazionale della Polizia di Stato (CEN), i dati identificativi risultanti dal documento di identità esibito dai soggetti che richiedono il noleggio di un autoveicolo (inteso come veicolo a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli, di cui all’articolo 54 del D.lgs. 285/1992), al fine di verificare se a loro carico risultino specifici precedenti o segnalazioni delle forze di polizia relativi a fatti o situazioni rilevanti per la prevenzione e repressione del terrorismo.
I soggetti obbligati alla comunicazione sono gli esercenti di cui all’art. 1 DPR 19.12.2001 n. 481 che noleggiano autoveicoli, quindi sono ricompresi anche i concessionari (qualora autorizzati con SCIA all’esercizio di noleggio) che stipulano contratti di noleggio senza conducente, mentre sono esclusi dall’obbligo di comunicazione i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa e il car sharing.
Con il DM 29 ottobre 2021 (su G.U. n. 282 del 26.11.2021) sono state definite le modalità tecniche dei collegamenti attraverso i quali effettuare tali comunicazioni e delle relative modalità di conservazione dei dati.
Si evidenzia che per effettuare le comunicazioni alla piattaforma CARGOS, la società che concede un veicolo a noleggio deve ottenere apposita abilitazione presentando istanza di accesso al servizio presso la Questura territorialmente competente (secondo le modalità di cui al paragrafo 2 dell’Allegato A) al DM 29 ottobre 2021) in relazione al luogo della sede legale della società noleggiatrice.
La Questura rilascia le credenziali di accesso che abilitano l’esercente e i soggetti incaricati, all’inserimento dei dati nella piattaforma CARGOS con le modalità indicate ai paragrafi 4.1 e 4.2 dell’Allegato A) di cui al citato DM. Le credenziali di accesso non sono cedibili a terzi e devono essere utilizzate personalmente dagli esercenti, ovvero dai soggetti incaricati espressamente identificati, che operano sotto la loro autorità.
Sul portale CARGOS https://cargos.poliziadistato.it/Cargos_Portale/SupManuali.aspx sono consultabili i manuali tecnici che descrivono nel dettaglio le modalità di autenticazione e di interfacciamento nonché quelle di inserimento dei dati e di conservazione delle ricevute digitali delle comunicazioni inviate alle Questure.
Per ora la normativa non prevede alcuna sanzione in caso di mancato invio dei dati, ma appena il sistema sarà a regime verrà introdotto anche l’impianto sanzionatorio.
Secondo i primi chiarimenti forniti dal Ministero dell’Interno per le vie brevi, le disposizioni si applicano a tutti i contratti di noleggio (a breve e lungo termine) stipulati dal 24 ottobre 2022 da persone fisiche; al momento restano escluse le comunicazioni di contratti sottoscritti da persone giuridiche/PA. Su tali aspetti si attende comunque apposita circolare ministeriale.
Si evidenzia che nel caso di fornitura di cd “vetture di cortesia” alla clientela, ai fini della comunicazione di cui sopra, occorre verificare la modalità di erogazione del servizio: se trattasi di vettura di proprietà immatricolata ad uso proprio e concessa in comodato gratuito al cliente la comunicazione non va effettuata; se, invece, trattasi di vettura immatricolata come uso noleggio (è presente autorizzazione comunale per l’esercizio di attività di noleggio di autoveicoli senza conducente) ed è sottoscritto un contratto diretto tra concessionario e cliente, la comunicazione a CARGOS è necessaria.