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Reg. UE 2021/267: proroga europea di validità di alcuni certificati e attestati per imprese e operatori del trasporto

Circolare n. 12/2021 – CT 2/2021

Il Regolamento prevede la proroga dei termini per alcuni adempimenti nonché della validità di alcuni certificati e attestazioni nel trasporto stradale, ferroviario e nella navigazione su tutto il territorio dell’Unione.

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Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 60/01 del 22 febbraio è stato pubblicato il Regolamento (UE) 2021/267, che prevede la proroga dei termini per la validità di alcune certificazioni e attestazioni nei trasporti per fronteggiare le difficoltà operative create dalla diffusione del Covid19.

Il Regolamento in oggetto segue quanto già disciplinato dal Regolamento (UE) 2020/698 che aveva introdotto delle proroghe per i certificati e le attestazioni per operatori e imprese del trasporto stradale, ferroviario e di navigazione e consente di avere una continuità temporale nella proroga, o nel rinnovo della proroga, dei certificati.

Così come per il citato Regolamento, anche in questo caso si prevede che qualora un Paese non sia nella condizione di procedere al rinnovo dei certificati e delle attestazioni nei mesi previsti, può chiedere alla Commissione Europea un’estensione della validità della proroga. Al contrario, se un Paese non ha riscontrato problemi operativi per il rilascio di tali attestazioni può non adottare le proroghe previste dal Regolamento, fermo restando, però, il riconoscimento delle proroghe accordate dagli altri Stati membri in coerenza con esso.

Tali facoltà non si applicano alle proroghe previste dagli articoli 6 e 13.

In entrambe le fattispecie (richiesta ulteriore proroga, non applicazione delle proroghe previste dal Regolamento), il Paese è tenuto a informare la Commissione che ne dà notizia pubblica.

Il Regolamento è entrato in  vigore il 23 febbraio 2021 e si applica a partire dal prossimo 6 marzo. Gli Stati membri, però, sono tenuti, da subito, a informare la Commissione Europea dell’eventuale intendimento di non applicare, quando consentito, alcune disposizioni del Regolamento (art. 19), ai fini dell’informazione degli altri Stati membri e della pubblicazione di un relativo avviso sulla Gazzetta Ufficiale Europea.

Relativamente al trasporto stradale le proroghe introdotte riguardano:

  • Articolo 2 – deroghe alla Direttiva 2003/59 su carta di qualificazione del conducente: i termini per il completamento della formazione periodica in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 sono prorogati di 10 mesi; viene conseguenzialmente estesa la validità della formazione in possesso.
    Si proroga per un periodo di dieci mesi la validità del codice armonizzato “95” dell’Unione sulle patenti CQC. In caso in cui la scadenza della precedente proroga (Reg. 2020/698) era tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 il codice viene prorogato di 6 mesi e in ogni caso non oltre il 1° luglio 2021.
    Le carte di qualificazione del conducente (formato card) in scadenza nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 3° giugno 2021 sono prorogate di 10 mesi dalla data di scadenza. Se il periodo di scadenza era stato già prorogato dal Regolamento 2020/698 la carta viene ulteriormente prorogata per un periodo di sei mesi, ma comunque non oltre il 1° luglio 2021.
  • Art. 3 – deroghe alla Direttiva 2006/126 in tema di patenti: si prevede una proroga di dieci mesi per le patenti che scadono tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021. La validità delle patenti la cui precedente proroga (Reg. 2020/698) prevedeva la scadenza tra il 1° settembre e il 30 giugno 2021 è estesa di altri 6 mesi e comunque non oltre il 1° luglio 2021.
  • Art. 4 – deroghe al Regolamento 165/2014 in tema di tachigrafi: si prevede che le ispezioni periodiche biennali dei tachigrafi, previste per il periodo da 1° settembre 2020 al 30 giugno 2021, vengano differite di dieci mesi. Inoltre, si prevede che, qualora, nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021, un conducente richieda il rinnovo della propria carta le competenti autorità procedano con il rinnovo entro non oltre due mesi. In attesa del rilascio della nuova carta, trova applicazione l’art. 35 del Regolamento (procedure di registrazione in caso di danneggiamento della carta del conducente), se il conducente ha rispettato i previsti termini per richiedere il rinnovo della Carta (art. 28).
    Si prevede, altresì, che in caso di richiesta di sostituzione della carta nello stesso arco temporale, l’autista possa continuare a guidare anche in assenza di questa, laddove dimostri di aver richiesto la sostituzione rispettando i termini indicati dall’art. 29 del Regolamento. L’autorità competente deve dare esito alla domanda entro i due mesi successivi alla richiesta.
  • Art. 5 – deroghe alla Direttiva 2014/45 sui controlli periodici dei veicoli e dei loro rimorchi: si prevede che i termini per le revisioni per i veicoli in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 siano prorogati di dieci mesi. Analoga proroga si applica per la validità dei certificati di revisione.
  • Art. 6 – deroghe al Regolamento 1071/2009 sull’accesso alla professione di autotrasporto merci: si prevede che per un’impresa che tra il periodo dal 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 non abbia soddisfatto i requisiti di disponibilità dei veicoli, l’autorità competente può prevedere che il requisito venga ripristinato nei successivi dodici mesi. Analogo limite temporale viene disposto in caso in cui un’impresa non abbia soddisfatto nel periodo tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 i requisiti per l’ottenimento dell’idoneità finanziaria. Per le decisioni già adottate in merito all’effettiva disponibilità dei mezzi effettuati e all’idoneità finanziaria tra il 28 maggio 2020 e il 23 febbraio 2021 l’autorità competente può decidere di prorogare il termine già assegnato per il risanamento della situazione aziendale per una durata complessiva di non oltre 12 mesi, a condizione che tale termine non sia già scaduto alla data di entrata in vigore del Regolamento.
  • Art. 7 – deroghe al Regolamento 1072/2009 su licenze comunitarie e attestato del conducente: si prevede che la validità delle licenze comunitarie e degli attestati del conducente in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 venga prorogata di dodici mesi.
  • Art. 8 – deroghe al Regolamento 1073/2009 su attestato di conducente dei servizi di trasporto con bus: si prevede che la validità dell’attestato di conducente in scadenza tra il 1° settembre 2020 e il 30 giugno 2021 venga prorogata di dodici mesi.
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