Ravvedimento operoso: I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate – Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016
Circolare n. 54/2016 – AF 11/2016
L’Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 42/E del 12 ottobre 2016 (Allegato 1) chiarisce le modalità del ravvedimento operoso, ovvero come mettersi in regola e sfruttare le sanzioni ridotte grazie alla correzione degli errori “dichiarativi” anche oltre il termine di novanta giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione.
Si ricorda che il ravvedimento operoso, istituito dall’art. 13 del D. lgs n. 472 del 1997, è stato modificato dall’approvazione della legge di Stabilità per il 2015 (Legge n. 190/2014) e dal D. lgs. n. 158/2015 di riforma del sistema sanzionatorio. Si ricorda, altresì, che il termine per regolarizzare le dichiarazioni annuali da parte dei contribuenti con periodo d’imposta c.d. “solare” è il 29 dicembre.
La circolare contiene esemplificative tabelle di sintesi sulla correzione entro e post 90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione annuale e fornisce risposta ad alcuni quesiti specifici: dai termini entro cui è possibile ravvedere il 730, in caso di infedeltà; al calcolo della sanzione ridotta quando il ricorso al ravvedimento avviene successivamente al versamento tardivo del tributo; al ravvedimento di un omesso versamento di un debito Iva periodico tramite compensazione con un credito Iva emergente dalle liquidazioni periodiche successive.
- Dichiarazione integrativa o sostitutiva entro novanta giorni dalla scadenza
In caso di dichiarazione integrativa o sostitutiva l’agevolazione cambia a seconda del tipo di errore:
a) per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione applicabile è solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato, con una riduzione, in caso di ravvedimento, che varia a seconda del momento in cui avviene il ravvedimento, non trovando più applicazione la sanzione fissa di 250 euro;
b) per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione è quella prevista per le “violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni” di cui all’articolo 8 del D. lgs. n. 471 del 1997. Per le violazioni di cui al comma 1, il contribuente dovrà pagare, ad esempio, la sanzione di 250 euro, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 1/9 (quindi a 27,78 euro) e quella per omesso versamento, se dovuto, in misura ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.
In passato a questo tipo di violazioni si applicava la sanzione prevista per la presentazione di dichiarazione tardiva.
- Dichiarazione tardiva entro i novanta giorni dalla scadenza
In caso di dichiarazione tardiva, cioè presentata entro i 90 giorni dalla scadenza, si applica la sanzione in misura fissa pari a 250 euro prevista per l’omissione della dichiarazione in assenza di debito d’imposta, che in caso di ravvedimento viene ridotta a 25 euro (1/10). Se alla tardività della dichiarazione si accompagna un carente o tardivo versamento del tributo si applica, inoltre, la sanzione per omesso versamento, ridotta a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione.
- Correzione dell’errore dichiarativo dopo i novanta giorni
A partire dal 1° gennaio 2016 (articolo 16, comma 1, lett. f), n. 1) del D.lgs. 24 settembre 2015, n.158) se il contribuente intende regolarizzare la propria posizione con il Fisco ma sono già trascorsi 90 giorni dalla scadenza, l’Agenzia delle Entrate chiarisce che:
a) per gli errori che possono essere rilevati durante il controllo automatizzato o formale, la sanzione configurabile resta solo quella per omesso versamento, pari al 30% di ogni importo non versato; in caso di ravvedimento, si applica una riduzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della sanzione;
b) per correggere errori non rilevabili in sede di controllo automatizzato o formale, invece, la sanzione da regolarizzare sarà pari al 90% della maggiore imposta dovuta o della differenza del credito utilizzato.
Se invece si tratta di violazioni che integrano ipotesi di irregolarità senza imposta dovuta, e non di infedeltà dichiarativa, la sanzione resta quella prevista dall’articolo 8 citato anche dopo 90 giorni. In entrambi i casi, con il ravvedimento si applica una riduzione della sanzione che varia a seconda del momento in cui avviene la regolarizzazione della stessa.
- Omessa dichiarazione oltre i novanta giorni
Infine, l’Agenzia ribadisce che oltre i 90 giorni dalla scadenza non è possibile sanare con il ravvedimento il caso dell’omessa dichiarazione, anche quando la stessa è inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo.