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Pubblicato il regolamento RENTRI

Circolare n. 29/2023 – CO 5/2023

Pubblicato il nuovo regolamento che disciplina il sistema di tracciabilità dei rifiuti.

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È stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 126 del 31.05.2023 il decreto MASE 4 aprile 2023, n. 59  – in vigore dal prossimo 15 giugno – che detta la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI), in attuazione dell’articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Tale decreto rientra nell’ambito della Strategia nazionale dell’economia circolare e del Programma Nazionale per la gestione dei rifiuti, sostituendo il vecchio sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI).

Il RENTRI (qui il portale dedicato) introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico. Il sistema informativo è gestito presso la competente struttura organizzativa del Ministero dell’Ambiente e supportato tecnicamente dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali e dalla rete telematica delle Camere di commercio.

Sono tenuti ad iscriversi al RENTRI, mediante l’accreditamento alla piattaforma telematica per il conferimento dei dati, i soggetti di cui all’art. 6 del D.L. n. 135/2018, come convertito dalla L. n. 12/2019, e precisamente:
a) gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
b) i produttori di rifiuti pericolosi;
c) gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti e intermediari di rifiuti pericolosi;
d) i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
e) i soggetti di cui all’art. 189, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, con riferimento ai rifiuti non pericolosi

I soggetti obbligati potranno aderire al Registro in un arco temporale che va dai 18 ai 30 mesi, a seconda delle dimensioni delle aziende.

La copertura degli oneri derivanti dal funzionamento del RENTRI è assicurata mediante il pagamento a carico degli iscritti di un contributo annuale e di un diritto di segreteria; le tariffe di iscrizione variano a seconda della grandezza delle imprese: dai 15,00 ai 100,00 euro per il contributo del primo anno, mentre per i successivi si va dai 10,00 ai 60,00 euro.

In particolare il Regolamento disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità, definendo:

a) i modelli ed i formati relativi al registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 del decreto legislativo n. 152 del 2006 con l’indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e tenuta degli stessi. I nuovi modelli di formulario di identificazione del rifiuto e dei registri cronologici di carico e scarico saranno obbligatori a partire dal:
– 15 dicembre 2024 per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti;
– 15 giugno 2025 per i produttori di rifiuti pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti;
– 15 dicembre 2025 per i restanti produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi.
Il numero dipendenti è calcolato in base al numero degli stessi presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento.

b) le modalità di iscrizione al RENTRI e i relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi.
Le iscrizioni al RENTRI, come previsto dall’art. 13, sono scaglionate e comprese in un periodo che va dai 18 ai 30 mesi dall’entrata in vigore del regolamento (15 giugno 2023), a seconda, esclusivamente nel caso dei produttori, delle dimensioni delle aziende. Le prime adesioni riguarderanno tutti i soggetti tenuti all’iscrizione ai sensi dell’art. 12, tra cui chi effettua attività di trattamento rifiuti, i trasportatori, i commercianti e intermediari e i produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, e scatteranno a partire dal 15 dicembre 2024. Da quella data i soggetti obbligati avranno poi 60 giorni di tempo per completare l’iscrizione. Le iscrizioni dei produttori iniziali di più piccole dimensioni sono previste invece a decorrere da 24 e 30 mesi a seconda del numero dei dipendenti.

c) il funzionamento del RENTRI, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai registri e formulari;

d) le modalità per la condivisione dei dati del RENTRI con l’Istituto superiore per la ricerca ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto rifiuti, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, e gli adempimenti trasmessi al RENTRI, garantendone, ove possibile, la precompilazione automatica secondo quanto disposto dall’articolo 189, commi 8 e 9, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

e) le modalità di interoperabilità per l’acquisizione della documentazione di cui al regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti;

f) le modalità di svolgimento delle funzioni di supporto tecnico-operativo da parte dell’Albo nazionale gestori ambientali;

g) le modalità di accesso ai dati del RENTRI da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l’invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di cui all’articolo 188-bis, comma 4, lettera h), del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché le responsabilità da attribuire all’intermediario.

Al decreto sono presenti tre Allegati, quali:

  1. Allegato  I – Modello di Registro cronologico di carico e scarico (art. 4, comma 1)
  2. Allegato II – Modello di Formulario di identificazione (art. 5, comma 1)
  3. Allegato III – Contributo annuale e diritto di segreteria per l’iscrizione al RENTRI (art. 14)

La DG competente del MASE, sentito l’Albo nazionale gestori ambientali, dovrà definire entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, con uno o più decreti direttoriali:

a) le modalità operative per assicurare la trasmissione dei dati al RENTRI ed il suo funzionamento, nonché il monitoraggio con i relativi indicatori, anche nel rispetto delle disposizioni contenute nel regolamento (UE) 2016/679;

b) le istruzioni per l’accesso e l’iscrizione da parte degli operatori al RENTRI, l’informativa sulla privacy volta ad ottenere il previsto consenso al trattamento dei dati, contenente, tra l’altro, la tipologia dei dati raccolti, la durata della loro conservazione nei sistemi informativi, le finalità perseguite, le operazioni da svolgere, l’individuazione del titolare del trattamento e il ruolo dei soggetti in esso coinvolti;

c) i requisiti informatici per garantire l’interoperabilità del RENTRI con i sistemi adottati dagli operatori;

d) le modalità di compilazione del registro cronologico e del formulario di identificazione rifiuti;

e) i requisiti per i servizi di consultazione da parte delle amministrazioni interessate;

f) i manuali e le guide sintetiche a supporto degli operatori e degli utenti;

g) le modalità di funzionamento degli strumenti di supporto.

Fino all’entrata in vigore del nuovo sistema:

  • la tracciabilità dei rifiuti continua ad essere assicurata dalla vigente normativa contenuta negli art. 190 e 193 del D.lgs. 152/2006 e ai collegati decreti ministeriali riportanti i modelli di registro di carico e scarico (DM 148/98) e di formulario di trasporto (DM 145/98) ai sensi di quanto previsto dall’art. 9 comma 2;
  • le nuove modalità di tenuta e di trasmissione dei dati di registri e formulari di trasporto continuano ad essere oggetto della sperimentazione, partita nell’estate del 2021 e coordinata dall’Albo Nazionale Gestori Ambientali.
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