ultimo aggiornamento:

Pneumatici fuori uso: revisione delle modalità di gestione – DM 182/2019

Circolare n. 60/2020 – CO 18/2020

Dal 23 aprile 2020 cambiano i riferimenti normativi del contributo PFU da indicare nella fattura di vendita dei veicoli nuovi.

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Sulla G.U. n. 93 del 8 aprile 2020 è stato pubblicato il Decreto 19 novembre 2019, n. 182 (in allegato), recante “Regolamento recante la disciplina dei tempi e delle modalità attuative dell’obbligo di gestione degli pneumatici fuori uso, ai sensi dell’articolo 228, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” che entra in vigore il prossimo 23 aprile.

Tale nuovo decreto, che sostituisce il Regolamento PFU di cui al DM 11 aprile 2011, n. 82, disciplina i tempi e le modalità attuative dell’obbligo dei produttori o degli importatori di pneumatici di provvedere, singolarmente o in forma associata, alla gestione di quantitativi di pneumatici fuori uso (PFU) pari a quelli degli pneumatici dai medesimi immessi sul mercato e destinati alla vendita sul territorio nazionale.

Le disposizioni di cui al Capo II del decreto in oggetto (Disposizioni relative al mercato del ricambio – Artt. 3 – 8) si applicano ai produttori e agli importatori che immettono pneumatici nel mercato del ricambio.

Le disposizioni di cui al Capo III (Disposizioni relative al mercato di primo equipaggiamento – Art. 9) si applicano agli pneumatici montati su veicoli ricadenti nel campo di applicazione del D.lgs. 24 giugno 2003, n. 209 (recante “Attuazione della direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”) o dell’articolo 231 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (recante “Norme in materia ambientale”), rubricato “Veicoli fuori uso non disciplinati dal decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 209”.

Sono esclusi dagli obblighi previsti dal presente decreto:

a) gli pneumatici per bicicletta;
b) le camere d’aria, i relativi protettori (flap) e le guarnizioni in gomma;
c) gli pneumatici per aeroplani e aeromobili in genere.

Per quanto riguarda il mercato di primo equipaggiamento, ossia il mercato in cui vengono ceduti ai costruttori di veicoli gli pneumatici destinati all’installazione su veicoli nuovi o montati su veicoli importati, il nuovo DM non apporta modifiche sostanziali al sistema previgente di gestione degli PFU da veicoli fine vita. Viene confermata la vigenza e l’operatività:

  • del comitato di gestione degli PFU istituito, presso l’ACI, di cui all’articolo 7, comma 2, del DM 82/2011 che stabilisce l’entità del contributo per la copertura dei costi di raccolta e gestione degli pneumatici dei veicoli a fine vita, commisurato alle diverse tipologie di pneumatici a cui si riferisce;
  • della riscossione del contributo da parte del concessionario all’atto della vendita di ogni veicolo nuovo nel territorio nazionale e versato nel fondo costituito presso l’ACI, di cui all’articolo 7, comma 5 del DM 82/2011;
  • dell’indicazione in modo chiaro in una riga separata nella fattura di vendita del contributo riscosso. A tale riguardo è opportuno aggiornare la dicitura in fattura in riga separata dei veicoli nuovi, andando ad inserire il giusto riferimento normativo, ovvero non più l’art. 7 del DM 82/2011 ma l’art. 9 del DM 182/2019.

Le novità principali del decreto riguardano il “mercato del ricambio”, ossia il mercato in cui vengono commercializzati pneumatici nuovi, usati o ricostruiti, destinati all’installazione sui veicoli, diversi da quelli montati su veicoli nuovi o su veicoli importati. In particolare, si prevede:

  • che gli eventuali avanzi economici di fine anno dovranno essere utilizzati per ridurre l’importo del contributo ambientale legato all’acquisto di pneumatici nuovi;
  • l’istituzione, presso il Ministero dell’ambiente, del registro informatico nazionale di produttori e importatori di pneumatici soggetti agli obblighi di gestione di PFU;
  • l’istituzione del “Rappresentante autorizzato” con cui si vincolano produttori e importatori di pneumatici con sede legale all’estero (esempio le piattaforme web per l’acquisto di pneumatici) ad avere una figura giuridica responsabile degli obblighi di gestione dei PFU;
  • che i soggetti autorizzati alla gestione dei PFU (sia in forma associata che individuale) dovranno garantire la raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale, rendicontando al Ministero i quantitativi raccolti semestralmente secondo delle macro-aree geografiche individuate dal Decreto stesso;
  • l’obbligo di gestione di PFU corrispondenti alle tipologie di pneumatici immessi nel mercato l’anno precedente;
  • obbligo di rispondere alle richieste di raccolta dei PFU da parte dei gommisti in base all’ordine di arrivo delle stesse, senza accordare preferenze o priorità a punti di generazione dei PFU in particolare;
  • anche i sistemi di gestione dei PFU individuali, al pari di quelli associati, saranno tenuti agli obblighi di comunicazione e informazione al Ministero, a dimostrare di avere un sistema strutturato per la gestione del recupero dei PFU, nonché agli obblighi di raccolta dei PFU su tutto il territorio nazionale.

Sistemi individuali e forme associate di gestione esistenti e operanti alla data del 23 aprile 2020, hanno tempo fino al 23 ottobre 2020 per comprovare l’avvenuto adeguamento alle nuove regole.

 

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