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Malattia: chiarimenti Inps su esclusione dall’obbligo di reperibilità per i lavoratori dipendenti del settore privato per particolari patologie

Circolare n. 29/2016 – LP 11/2016

A seguito di quanto disposto in materia dall’art. 25 del decreto legislativo 151/2015 e dal successivo Decreto interministeriale 11 gennaio 2016, la disciplina finalizzata a stabilire le esenzioni dalla reperibilità, in ordine alle visite mediche di controllo per i lavoratori subordinati dipendenti da datori di lavoro privati, ha subito alcune modifiche.

E’ stata, infatti, prevista l’esclusione dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità (dalle ore 10.00 alle ore 12.00 e dalle ore 17.00 alle ore 19.00) per i lavoratori subordinati del settore privato la cui assenza sia connessa con:

  • patologie gravi che richiedono terapie salvavita, comprovate da idonea documentazione della Struttura sanitaria;
  • stati patologici sottesi o connessi a situazioni di invalidità riconosciuta, in misura pari o superiore al 67%.

Al riguardo, l’Inps con la circolare n. 95 del 7 giugno 2016 ha ritenuto opportuno fornire chiarimenti per la concreta applicazione delle nuove disposizioni. 

Campo di applicazione

L’innovazione riguarda i soli lavoratori con contratto di lavoro subordinato appartenenti al settore privato. Restano, pertanto, esclusi i lavoratori iscritti alla gestione separata Inps. 

Per una corretta applicazione della normativa in esame, l’Inps ha predisposto delle linee guida, rivolte ai medici che redigono i certificati di malattia, sulle casistiche di interesse, in presenza delle quali gli stessi medici dovranno:

  • valorizzare i campi del certificato telematico riferiti a “terapie salvavita” / “invalidità” (decreto ministeriale 18 aprile 2012);
  • attestare esplicitamente, nel caso di certificati di malattia redatti in via residuale in modalità cartacea, l’eventuale sussistenza delle fattispecie in argomento ai fini della esclusione del lavoratore dall’obbligo della reperibilità. 

Controlli medico legali

L’Istituto sottolinea che i medici del Servizio Sanitario Nazionale o convenzionati che redigono i certificati attestanti lo stato morboso dei lavoratori in malattia, agendo in qualità di pubblici ufficiali, sono tenuti ad attestare la veridicità dei fatti nonché delle dichiarazioni ricevute, pena le conseguenti responsabilità amministrative e penali.

Nelle fattispecie oggetto della norma, resta comunque confermata la possibilità per l’Inps di effettuare controlli sulla correttezza formale e sostanziale della certificazione e sulla relativa congruità prognostica. 

Servizi ai datori di lavoro

Alla luce delle nuove disposizioni, i datori di lavoro, nel richiedere all’Istituto eventuali controlli medico legali nei confronti di lavoratori dipendenti assenti per malattia, dovranno tenere nella dovuta considerazione gli attestati telematici che riportino valorizzati i citati campi riferiti a “terapie salvavita” e “invalidità”, ai fini dell’esclusione dalle fasce di reperibilità.

Tuttavia, qualora gli stessi datori ravvisino la necessità di verificare particolari situazioni, potranno effettuare una segnalazione, mediante il canale di posta PEC istituzionale, alla Struttura Inps territorialmente competente, che valuterà l’opportunità o meno del controllo richiesto, informandone successivamente i predetti datori di lavoro. 

In ogni caso, l’Inps fa presente che la procedura inerente il flusso automatizzato per la gestione dei certificati di malattia, è già stata opportunamente aggiornata. 

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